ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge regola l' inserimento nel Bollettino Ufficiale della Regione delle leggi e dei regolamenti regionali, dei decreti del Presidente della Giunta regionale, degli altri atti sia degli organi della Regione che di enti locali e dipendenti di cui sia prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi e della produzione normativa statale nelle materie di competenza della Regione.
2.
La presente legge disciplina inoltre, al fine di favorire la massima diffusione tra i cittadini della produzione normativa regionale, la pubblicazione della " Raccolta degli atti normativi" della Regione e della " Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente".
ARTICOLO 2
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Regione.
1.
Presso la Presidenza della Giunta regionale è tenuta la Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti e la Raccolta ufficiale dei decreti della Regione dell'Umbria che assume la denominazione di " Raccolta ufficiale degli atti normativi della Regione dell' Umbria", divisa in due parti.
2.
Nella prima parte si inseriscono nel testo integrale:
a)
le leggi regionali;
b)
i regolamenti regionali.
3.
Nella seconda parte si inseriscono nel testo integrale i decreti del Presidente della Giunta regionale.
4.
Le leggi e i regolamenti regionali assumono una unica numerazione progressiva.
ARTICOLO 3
Bollettino Ufficiale della Regione dell' Umbria.
1.
Il Bollettino Ufficiale della Regione( BUR), pubblicato a cura della Presidenza della Giunta regionale, si divide in cinque parti:
a)
Parti I - II - III (serie generale), pubblicato - in unico fascicolo con periodicità settimanale - il mercoledì e, ogni qualvolta si renda necessario, in edizione straordinaria;
b)
Parte IV - con periodicità mensile - da pubblicarsi il giorno di 30 di ogni mese;
c)
Parte V - ogni qualvolta vi siano atti dei quali sia stabilita la pubblicazione a norma della
legge regionale 10 luglio 1972, n. 4
.
2.
Nella parte I - sezione I - sono pubblicati integralmente le leggi e i regolamenti regionali, nonchè gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità , rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti.
3.
Nella parte I - sezione II - saono pubblicati i decreti del Presidente della Giunta regionale, nonchè le deliberazioni della Giunta regionale, del Consiglio regionale e dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4.
Con decreti del Presidente della Giunta regionale, e con deliberazioni dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio per quanto di competenza, vengono approvati gli elenchi dei decreti, delle deliberazioni e degli avvisi da pubblicare per sunto o per estratto e quelli per i quali possono essere pubblicati i soli estremi. Si procede comunque alla pubblicazione integrale dell' atto quando ne faccia richiesta l' organo deliberante, nonchè per i protocolli d' intesa tra la Regione e altri enti pubblici, quando abbiano rilevanza generale per le amministrazioni pubbliche o per categorie di soggetti.
5.
Nella seconda parte sono pubblicati, quando concernano materie di interesse regionale, le leggi dello Stato, i decreti che hanno forza di legge, gli altri decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e ministeriali, nonchè le delibere e gli altri atti di Comitati dei ministri che siano strettamente necessari per l' applicazione di atti aventi forza di legge; nella stessa parte sono altresì pubblicati, quando riguardano la Regione, gli atti di promuovimento del giudizio della Corte costituzionale, nonchè i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino l' illegittimità costituzionale di leggi della Regione, ovvero di leggi dello Stato od altri atti aventi forza di legge in materia di competenza regionale e i regolamenti e le direttive degli Organi della CEE.
6.
Nella parte III sono pubblicati gli avvisi e i bandi di concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonchè , quando la pubblicazione sia obbligatoria o richiesta dagli enti, gli avvisi e i bandi dei concorsi delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
7.
Nella parte IV sono pubblicate le determinazioni del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue Sezioni.
8.
Nella parte V sono pubblicate le proposte di atti legislativi, regolamentari e amministrativi di carattere generale, con la indicazione degli eventuali incontri partecipativi e dei termini entro cui le procedure di partecipazione debbono essere espletate.
ARTICOLO 4
Testi coordinati e rinvii.
1.
Quando una legge, un regolamento o un qualsiasi atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l' aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, la Presidenza della Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, anche dell' intera norma del nuovo testo risultate dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2.
Quando una legge, un regolamento o un qualsiasi atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modificazioni disposte nelle forme indicate nel
comma 1
, la Presidenza della Giunta regionale predispone quanto prima, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, un testo aggiornato della legge o dell' atto, nel quale le modificazioni siano stampate in modo caratteristico e ne sia specificata la fonte.
3.
Quando una legge, un regolamento o un qualsiasi atto avente contenuto normativo contenga numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, la Presidenza della Giunta provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione in calce alla legge, al regolamento o all' atto, dell' elenco delle disposizioni cui viene effettuato il rinvio.
4.
Quando il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al
comma 3
, si provvede alla pubblicazione in calce alla legge, al regolamento o all'atto, dell'elenco delle disposizioni cui viene effettuato il rinvio.
5.
Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla individuazione dell' ufficio o altra struttura competente per materia cui affidare la elaborazione dei testi coordinati e delle annotazioni concernenti le norme cui viene effettuato il rinvio.
ARTICOLO 5
Termini per la pubblicazione
1.
La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino Ufficiale della Regione avviene quanto prima, subito dopo la loro promulgazione.
2.
Salvo ogni diverso termine stabilito con legge, la pubblicazione degli altri atti è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta o dalla conclusione del relativo procedimento.
ARTICOLO 6
Raccolta dei numeri del Bollettino Ufficiale della Regione dell' Umbria.
1.
La Regione provvede annualmente alla raccolta in volumi dei numero del Bollettino Ufficiale e degli indici semestrali e/ o annuali, suddivisi in:
a)
Parti I - II - III;
b)
Parte IV;
c)
Parte V.
ARTICOLO 7
Attività di informazione della produzione normativa della Regione.
1.
La Regione opera per realizzare la più ampia diffusione del BUR, sia mediante iniziative di informazione e di promozione di abbonamenti presso istituzioni, enti, privati, singoli o associati, sia mediante convenzioni con rivendite private, sia mediante distribuzione a cura del competente ufficio della Presidenza della Giunta regionale.
ARTICOLO 8
Raccolta degli atti normativi della Regione.
1.
A cura della Presidenza della Giunta regionale - Ufficio affari generali della Presidenza, informazione e stampa - viene pubblicata la " Raccolta degli atti normativi della Regione dell' Umbria", in distinti fascicoli secondo la ripartizione di cui al precedente
art. 2
.
2.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono approvati gli elenchi dei decreti da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l' indicazione della raccolta ufficiale degli originali recante il testo del decreto.
ARTICOLO 9
Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente.
1.
Il Consiglio regionale pubblica il volume " Le leggi della Regione dell' Umbria nel testo vigente", con cui si procede all' aggiornamento periodico del testo delle leggi regionali a seguito di modificazioni, integrazioni od abrogazioni, nonchè all' inserimento delle nuove leggi approvate.
2.
Con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di pubblicazione, con periodicità almeno trimestrale, del volume.
3.
Gli adempimenti concernenti la stampa, la distribuzione del volume ed i relativi oneri sono a carico della Giunta regionale.
ARTICOLO 10
Norme transitorie e finali.
1.
Le disposizioni della presente legge. ad eccezione di quelle di cui agli articoli
3, comma
3, e 4, hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 1987.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli
3, comma
3 e 4 si applicano a decorrere dall' inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dei decreti del Presidente della Giunta indicati al
comma 4 dell' articolo 3
e al
comma 5 dell' articolo 4
.
3.
Agli atti aventi data anteriore a quella indicata al
comma 2
continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.
4.
Sono abrogate le leggi regionali 22 gennaio 1975, n. 7 e 26 maggio 1986, n. 20.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria.
1.
All' onere per l' attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio preventivo, la cui entità è stabilita a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.