ARTICOLO 1
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48
è sostituito dal seguente: "
1.Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il mese di settembre precedente l' anno in cui si svolgono le iniziative stabilite dal precedente art. 2.
2. La domanda in carta legale, oltre la richiesta di contributi, deve contenere:
- le indicazioni di massima delle manifestazioni di cui alle lett. a) e b) dell' art. 2 che si intendono organizzare o alle quali s' intende partecipare e la spesa prevista per ogni singola manifestazione;
- l' oggetto e lo scopo delle indagini cliniche e farmacologiche;
- l' indicazione della quantità del materiale pubblicitario e degli eventuali testi pubblicitari che dovranno essere accompagnati dalle autorizzazioni previste dall'
art. 201 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
e successive modificazioni, o da una dichiarazione da cui risulti di averle richieste;
- un dettaglio preventivo della spesa ammissibile a contributo
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48
è sostituito dal seguente: "
1. I beneficiari dovranno richiedere la liquidazione dei contributi assegnati, pena la loro revoca, entro il mese di marzo dell' anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi medesimi allegando la documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta e le relative fatture, insieme ad una breve relazione ed alla documentazione scientifica e pubblicitaria. Tale termine non si applica agli studi di ricerche di cui alla lett. c) dell' art. 2, purchè l' incarico al ricercatore risulti affidato nell' anno di riferimento.
2. Le somme rinunciate, revocate o comunque non utilizzate nei termini anzidetti, sono impiegate direttamente dalla Giunta regionale nell' anno in cui si rendono disponibili o in quelli successivi per l' attività di cui all' art. 7
".
ARTICOLO 3
1.
Il
secondo comma dell' art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48
, è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale entro il mese di dicembre approva il " programma degli interventi"
che intende realizzare nell' anno successivo, il cui importo non potrà essere superiore ad un quarto della somma assegnata con la legge annuale di bilancio
".