ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'
art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, sono autorizzati, per il primo trimestre 1987, l' accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l' impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del progetto di bilancio per l' anno 1987 presentato al Consiglio, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto.
2.
Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili d' impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al I comma.
3.
Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì , ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1986 e precedenti.