Legge regionale 14 aprile 1987, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 14 Aprile 1987

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Aprile 1987 ,n. 23
Integrazioni e modificazioni alla LR 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all' aria aperta.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 17/04/1987

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ Art. 1 ] [4]
[ Art. 2 ] [5]
[ Art. 3 ] [6]
[ Art. 4 ] [7]
[ Art. 5 ] [8]
[ Art. 6 ] [9]
[ Art. 7 ] [10]
[ Art. 8 ] [11]
Art. 9

Requisiti obbligati e fungibili - campeggi

1. I requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi contenuti nella tabella D), allegata alla LR 8 giugno 1981, n. 33 sono modificati così come riportato nell' allegato B) alla presente legge.

Art. 10

Mini - aree di sosta

1. Sono mini aree di sosta le aree che, realizzate da Enti locali, e destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico, abbiano un massimo di 30 piazzole e svolgano la propria attività integrata anche con altre attività extra - turistiche.

2. Le mini - aree di sosta sono classificate ad "una stella" ed hanno i requisiti obbligati e fungibili di cui alla tabella D) allegata alla LR 33/ 1981.

Art. 11

Apertura campeggi e villaggi turistici

1. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l' intero arco dell' anno. La chiusura temporanea di campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all' anno a scelta dell' operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

Art. 12

Area di parcheggio

1. La nota n. 6 di cui alla tabella d) è così modificata:
 
" Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l' area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 25% (gli autoveicoli attrezzati per l' alloggio sono equiparati alle "roulottes") ".

[ Art. 13 ] [12]
[ Art. 14 ] [13]
[ Art. 15 ] [14]
[ Art. 16 ] [15]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 aprile 1987

Marri


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Allegato A TABELLA REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI CON 5 STELLE LUSSO

Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti obbligati per la classificazione a 5 selle e i requisiti fungibili per il raggiungimento di punti 240 del quadro di classificazione degli esercizi ricettivi, abbiano anche i seguenti requisiti:
 
1) Eccezionali elementi qualitativi dell' immobile derivanti da:
 
- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere;
 
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all' indispensabile in funzione del numero degli ospiti;
 
- particolare ampiezza delle camere;
 
- esistenza di appartamenti;
 
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
 
- montacarichi e montavivande;
 
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;
 
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
 
- terrazze e solarium.
 
2) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:
 
- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti;
 
- mobili di pregio estetico o antichi;
 
- arredi e tendaggi di particolare tono;
 
- televisione in tutte le camere, filodiffusione o diffusore di musica a circuito chiuso o radio in tutte le camere;
 
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti;
 
- attrezzature, posaterie, stoviglie di particolare tono.
 
3) Particolarità e qualità del servizio:
 
- direzione particolarmente qualificata; deve risultare da apposita certificazione che il direttore è a conoscenza perfetta, parlata e scritta, di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse e abbia già svolto la professione di direttore d' albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, da almeno tre anni;
 
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
 
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti;
 
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere;
 
- dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
 
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta;
 
- servizio di bar, possibilmente assicurato in più locali.
 
4) inserimento ambientale dell' albergo:
 
viene considerato requisito fungibile ai fini del raggiungimento di punti 240 del quadro di classificazione degli esercizi collettivi, l' inserimento dell' albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l' ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico.
 
Nel caso si attribuiscono 3 punti. (7)


ALLEGATO 2 - Allegato B) REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI CAMPEGGI, CON I RELATIVI PUNTEGGI

1. Sistemazione dell' area, strutture e infrastrutture
 
1.07 Superfici delle piazzole
 
1.071 non inferiore a mq 60 (1) (2) (3) punti 3
 
1.072 non inferiore a mq 80 (4) punti 7
 
1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzare con l' installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole (1) (2) (3) punti 1
 
1.016 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzare con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole (4) punti 1
 
1.17 Aree attrezzate per campers, autocaravan e motor home con scarichi allacciati alla rete fognaria e con installazioni igienico - sanitarie nella misura del 25 per cento di quanto previsto al punto 2.06 punti 1
 
1.08 Individuazione delle piazzole
 
1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposte in modo ben visibile all' interno del locale addetto al servizio ricevimento (1) (2) (3) (4) punti 1
 
1.082 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate) punti 3
 
2.05 Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)
 
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 posti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata punti 1
 
2.052 nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti servizio espletato in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata punti 1
 
2.053 nei complessi con capacità ricettiva superiore a 1500 ospiti servizio espletato in vano attrezzato da infermiere diplomato 16/ 24 ore e da medico reperibile a chiamata punti 1
 
2.06 Installazione igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei WC, docce e lavabi
 
2.0618 un lavapiedi ogni 50 ospiti punti 1
 
2.0619 un lavapiedi ogni 50 ospiti (4) punti 2
 
2.0627 due scarichi per campers allacciati alla rete fognaria (3) (4) punti 1
 
2.10 Attrezzature ristoro 2.103 tavola calda o ristorante self - service (4) punti 2
 
2.11 Attrezzature sportive e animazione: (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio)
 
2.111 almeno due attrezzature più animazione (3) punti 3
 
2.112 almeno tre attrezzature più animazione (4) punti 4
 
2.113 per ogni attrezzatura in più punti 2

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 ( Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(2) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 ( Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(3) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 ( Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(4) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 ( Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(5) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 ( Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(6) - 

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 ( Vigenza 18/2/1993) e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8 (Vigenza 7/4/1994).

(8) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera nn), L.R. 12 luglio 2013, n. 13

(9) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lettera nn), L.R. 12 luglio 2013, n. 13

Note in allegati

(7) - 

Le disposizioni contenute nel presente allegato sono state abrogate dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4 ( Vigenza 18/2/1993)