ARTICOLO 1
1.
Il
terzo comma dell' art. 37 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
è sostituito dal seguente: "
3. Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione per l' irrogazione dei provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, spetta, rispettivamente, per ogni riunione cui partecipano, una indennità pari a quella corrisposta al presidente ed ai membri del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali
".