Legge regionale 14 aprile 1987, n. 21
LEGGE REGIONALE n.21 del
14 Aprile 1987
(1)
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
n.
21
del
14 Aprile 1987
(1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
27 del
17/04/1987
ARTICOLO 1
1.
Il
terzo comma dell' art. 37 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
è sostituito dal seguente: "
3. Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione per l' irrogazione dei provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, spetta, rispettivamente, per ogni riunione cui partecipano, una indennità pari a quella corrisposta al presidente ed ai membri del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali
".
ARTICOLO 2
1.
L' onere di cui all' articolo precedente grava sullo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
Note della redazione
(1) -
Abrogata dalla L.R. 15 novembre 1999, n. 30, art. 2, comma 1, lett. qq)