Legge regionale 14 aprile 1987, n. 22
LEGGE REGIONALE n.22 del
14 aprile 1987
(1)
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
n.
22
del
14 aprile 1987
(1)
Adeguamento delle indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate. Ulteriore modificazione della
legge regionale 31 luglio 1981, n. 48
.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
27 del
17/04/1987
ARTICOLO 2
Decorrenza
1.
Le nuove misure delle indennità di presenza stabilite nell'
articolo 1
hanno effetto dal 1° gennaio 1987.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1.
Per l' attuazione della presente legge l' onere di lire 95 milioni sarà imputato al cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1987 in poi e trova la copertura finanziaria nella previsione del I settore, I programma, progetto C) del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Note della redazione
(1) -
Abrogata dalla L.R. 30 marzo 1992, n. 7, art. 33