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Legge regionale 26 marzo 1987, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 26 Marzo 1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 19 del 26 Marzo 1987
Art. 53, quinto comma, della LR 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio 1987 di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l' esercizio 1986.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 23 del 27/03/1987


ARTICOLO 1

1. L' ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell' art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l' anno 1987 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1986, è presuntivamente determinato in lire 248.727.057.947( Tab. 3).

ARTICOLO 2

1. Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/ 1989 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza alle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 1 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.

3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma e dal disposto dell' art. 3, settimo comma, della legge regionale 27 ottobre 1986, n. 41 , le somme riscritte ai capitoli 7815 e 7820 possono essere utilizzate, da parte dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per la realizzazione di interventi di sostegno e sviluppo in favore di organismi associativi operanti in comparti di difficile situazione congiunturale e/ o di mercato, sulla base di direttive della Giunta regionale in armonia con le finalità prioritarie stabilite dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 , sentira la competente Commissione consiliare.

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell' applicazione del disposto dell' art. 3, comma 7, della legge regionale 27 ottobre 1986, n. 41 - come integrato dall' art. 8, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 47 -, lo stanziamento previsto in favore dei soggetti indicati nella voce 2610 del cap. 7820 è trasferito con deliberazione della Giunta regionale all' ESAU per la concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione per l' ammasso volontario del grano, relativo all' annata agraria 1984.

ARTICOLO 4

1. Al fine di favorire l' avviamento della cooperativa " Agrozoo del Nera", l' importo di lire 300 milioni, iscritto al cap. 7820, voce 2020, è destinato - con deliberazione della Giunta regionale - all' ESAU, quale propria quota di partecipazione al capitale sociale della Cooperativa stessa.

2. Al fine di favorire l' avviamento della cooperativa " Centro agri - alimentare" di Foligno, l' importo di lire 115 milioni, iscritto al cap. 7820, voce 2160, è destinato - con deliberazione della Giunta regionale - all' ESAU, quale propria quota di partecipazione al capitale sociale della cooperativa stessa.

ARTICOLO 5

1. Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1987, in base al risultato delle operazioni di chiusura dell' esercizio precedente.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.