ARTICOLO 1
1.
L' ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell' art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l' anno 1987 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1986, è presuntivamente determinato in lire 248.727.057.947( Tab. 3).
ARTICOLO 2
1.
Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/ 1989 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza alle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 1
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.
3.
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma e dal disposto dell'
art. 3, settimo comma, della legge regionale 27 ottobre 1986, n. 41
, le somme riscritte ai capitoli 7815 e 7820 possono essere utilizzate, da parte dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per la realizzazione di interventi di sostegno e sviluppo in favore di organismi associativi operanti in comparti di difficile situazione congiunturale e/ o di mercato, sulla base di direttive della Giunta regionale in armonia con le finalità prioritarie stabilite dalla
legge 8 novembre 1986, n. 752
, sentira la competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 4
1.
Al fine di favorire l' avviamento della cooperativa " Agrozoo del Nera", l' importo di lire 300 milioni, iscritto al cap. 7820, voce 2020, è destinato - con deliberazione della Giunta regionale - all' ESAU, quale propria quota di partecipazione al capitale sociale della Cooperativa stessa.
2.
Al fine di favorire l' avviamento della cooperativa " Centro agri - alimentare" di Foligno, l' importo di lire 115 milioni, iscritto al cap. 7820, voce 2160, è destinato - con deliberazione della Giunta regionale - all' ESAU, quale propria quota di partecipazione al capitale sociale della cooperativa stessa.
ARTICOLO 5
1.
Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1987, in base al risultato delle operazioni di chiusura dell' esercizio precedente.