ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge disciplina, in attuazione del
comma 4 dell'art. 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183
, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo qualunque ne sia la finalità ed il regime della loro utilizzazione.
2.
Le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superino i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc., eccezion fatta per quelli al servizio di grandi derivazioni d'acqua rientranti nella competenza statale.
ARTICOLO 2
Presentazione delle domande.
1.
La costruzione di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo è autorizzata, sulla base di apposito progetto, dai Comuni competenti per territorio, previo parere vincolante del Gruppo di lavoro di cui all'
art. 3
.
2.
Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilirà le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la redazione dei progetti e dei disciplinari per la gestione dell'opera, differenziati in relazione alla dimensione degli invasi determinati dallo sbarramento ed alle condizioni di pericolosità indotte dallo stesso.
ARTICOLO 3
Formazione del gruppo di lavoro.
1.
La Giunta regionale costituisce, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito gruppo di lavoro, ai sensi dell'
art. 18 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
, formato, per i fini di cui all'
art. 2
, da personale dipendente appartenente agli uffici competenti delle Aree operative interessate.
2.
Il gruppo di lavoro, entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il parere sul progetto e sul disciplinare inerente la gestione dell'opera, anche ai fini ambientali, sismici ed agricoli e lo invia al Comune competente. E'comunque fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici inerenti la costruzione dei manufatti, di cui all'
art. 1
.
3.
Il Comune non può procedere al rilascio della concessione alla edificazione delle opere e dei manufatti, di cui all'
art. 1
, ove non sia intervenuto il parere favorevole di cui al precedente
secondo comma
.
ARTICOLO 4
Controllo sui lavori.
1.
Il gestore dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare, dandone comunicazione al Comune ed alla Giunta regionale, il direttore dei lavori, cui è affidato anche l'obbligo di eseguire i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori e sull'impiego dei materiali.
2.
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le modalità ed i tempi per l'esecuzione di tali controlli sulla base anche dei criteri di cui al
secondo comma dell'art. 2
.
ARTICOLO 5
Relazione di fine lavori e collaudi.
1.
Ad avvenuta esecuzione delle opere il direttore dei lavori redige una relazione di fine lavori da inviare al Comune ed alla Giunta regionale.
2.
La Giunta regionale stabilirà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tipologie degli invasi per cui è necessario il collaudo sulla base anche dei criteri di cui al
secondo comma dell'art. 2
.
ARTICOLO 6
Esercizio e vigilanza.
1.
Il concessionario provvede alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera per tutta la sua durata, secondo le modalità indicate nel disciplinare e nel provvedimento di concessione alla esecuzione dell'opera.
2.
Al Comune territorialmente competente spetta l'obbligo di effettuare periodiche visite di controllo per verificare l'efficienza e lo stato di conservazione delle opere.
3.
In caso di accertare carenze il Comune impone al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica, eventualmente avvalendosi del parere del gruppo di lavoro di cui all'
art. 3
.
4.
Il personale degli uffici tecnici preposti al controllo della tutela ambientale e della polizia idraulica e forestale della Regione, delle Province e dei Comuni, delle Comunità Montane ed in genere di tutti gli agenti giurati a servizio delle Province e dei Comuni sono tenuti alla vigilanza ed in particolare ad accertare che chiunque inizi la costruzione di uno sbarramento di ritenuta ed eserciti la gestione della stessa sia in possesso della apposita concessione.
ARTICOLO 7
Rinvio a norme tecniche.
1.
Nella progettazione ed esecuzione delle opere, di cui all'
art. 1
permane l'obbligo del rispetto della normativa emanata a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
e del decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 marzo 1982, nonchè del rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti per legge statale o regionale sui materiali e sistemi costruttivi ed in particolare di quelle relative alle opere in cemento armato e nelle zone dichiarate sismiche.
ARTICOLO 8
Norme transitorie.
1.
I proprietari degli sbarramenti e degli invasi, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inoltrare alla Giunta regionale una apposita dichiarazione giurata, redatta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica dalla quale risulti la conformità dell'opera alle norme di legge vigenti in materia idraulica.
2.
Gli invasi esistenti, qualora non conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, sono adeguati mediante la redazione di appositi progetti che sono approvati ai fini idraulici dalla Giunta regionale, sulla base del parere del gruppo di lavoro di cui all'
art. 3
, ferme restando eventuali altre inadempienze.
3.
La dichiarazione di conformità od il progetto di adeguamento devono essere inoltrato entro e non oltre sei mesi dalla emanazione del provvedimento di cui al
secondo comma dell'art. 2
.
4.
Gli invasi che non sono adeguati nei termini e nei modi stabiliti nel progetto approvato dalla Giunta regionale devono essere demoliti. In caso di mancato adempimento vi provvede d'ufficio la Giunta regionale con rivalsa di spesa a carico dell'inadempiente.
ARTICOLO 9
Sanzioni.
1.
Coloro i quali realizzano opere di cui all'
art. 1
senza l'autorizzazione di cui all'
art. 2
, oltre alle sanzioni urbanistiche, sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera.
2.
Coloro i quali realizzano opere di cui all'
art. 1
, in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, a secondo della gravità della violazione.
3.
Coloro i quali gestiscono opere di cui all'
art. 1
senza rispettare le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari, soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, a seconda della gravità della violazione.
4.
Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge continuano nell'esercizio di opere in atto, che siano state riconosciute nei conformi, oltre i termini di cui all'ultimo comma dell'
art. 8
, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 per ciascun mese di esercizio.
5.
Per ciò che attiene gli ulteriori aspetti sanzionatori si fa rinvio a quanto disposto dalla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
e successive modificazioni ed integrazioni.