ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione in attuazione delle previsioni statutarie di cui agli artt. 17 e 22 ed in armonia con le previsioni del Piano urbanistico territoriale, detta norme per la tutela degli alberi e della flora spontanea umbra, ai fini della difesa dell' ambiente e del paesaggio.
ARTICOLO 2
Promozione di iniziative naturalistiche
1.
La Giunta regionale, d' intesa con gli Enti locali ed i Distretti scolastici, promuove ogni utile iniziativa per una migliore conoscenza, valorizzazione, conservazione e tutela della flora, anche mediante la istituzione di corsi di formazione professionale e di educazione naturalistica.
ARTICOLO 3
Piante sottoposte a tutela
1.
Nella allegata tabella " A" sono indicate le specie arboree delle quali è vietato l' abbattimento e lo spostamento di esemplari, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, quando costituiscano patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale o culturale della Regione, ai sensi del successivo
art. 11, primo comma
.
2.
Chiunque danneggi piante appartenenti alle specie indicate nella tabella " A" è punito con la sanzione amministrativa prevista al successivo
art. 21
punto a).
3.
La presente legge non si applica ai vivai, nonchè alle colture arboree di tipo industriale impiantate artificialmente i cui proprietari o conduttori ne facciano preventiva denuncia all' Amministrazione competente per territorio, prevista al successivo
art. 18
.
ARTICOLO 4
Tutela delle aree boscate in zone non soggette a vincolo idrogeologico .
1.
Le norme di cui alla
legge regionale 8 giugno 1981, n. 32
, si applicano alle aree boscate ricadenti in zone non soggette al vincolo idrogeologico.
ARTICOLO 5
Autorizzazione all' abbattimento e spostamento
1.
L' abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al
primo comma del precedente articolo 3
, possono essere autorizzati esclusivamente per consentire costruzioni edilizie e per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti ammessi a norma di legge, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, ovvero per compimento del ciclo vegetativo, per grave danneggiamento a causa di eventi calamitosi, per attacchi parassitari, nonchè per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità , purchè venga accertata l' impossibilità di soluzioni tecniche alternative.
2.
La concessione dell' autorizzazione all' abbattimento allo spostamento è subordinata al reimpianto di esemplari appartenenti a specie autoctone, di cui alla tabella " A", secondo modalità , tempi e quantità da individuare nell' atto di autorizzazione stesso.
3.
Il soggetto beneficiario dell' autorizzazione che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 21 lettera g). In tal caso l' Ente autorizzante provvede d' ufficio al reimpianto a spese dell' inadempiente.
ARTICOLO 6
Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela
1.
Nella allegata tabella " B" sono indicate le specie erbacee ed arbustive a diffusione naturale e spontanea delle quali sono vietati la raccolta ed il commercio.
2.
Chiunque asporti o danneggi le specie suddette è punito con la sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 lettera d).
ARTICOLO 7
Autorizzazione alla raccolta ed al commercio di specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela
1.
Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive indicate nella tabella " B".
2.
E' autorizzata la raccolta dei muschi fino a 1 Kg. giornaliero a persona.
3.
Può essere autorizzata, inoltre, la estirpazione delle specie indicate, per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti ammessi a norma di legge, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti, nonchè per inderogabili esigenze di pubblica utilità .
4.
Sono consentiti, comunque, l' estirpazione o il danneggiamento delle specie protette qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro - silvo - pastorali.
5.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dagli Enti delegati, indicati all'
art. 18
.
ARTICOLO 8
Rimboschimento
1.
Nei rimboschimenti sono vietate la piantagione e le semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell' allegata tabella " C".
2.
I rimboschimenti con specie diverse possono essere realizzati previa autorizzazione della Giunta regionale, per l' attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca nel settore del legno.
ARTICOLO 9
Divieto di impianto
1.
Nel caso di insediamenti edilizi nelle vicinanze di aree boscate, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle previste nella allegata tabella " C".
ARTICOLO 10
Modifica delle tabelle
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, è autorizzata ad apportare, con proprio atto deliberativo, modifiche alle tabelle allegate alla presente legge.
ARTICOLO 11
Censimento
1.
Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il censimento delle specie arboree comprese nella tabella " A", che costituiscono patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale e culturale della Regione.
2.
Il censimento è effettuato dalle Comunità montane, e nelle zone non classificate montane dai Comuni, sulla base dei seguenti criteri di individuazione e di valutazione per piante isolate, in piccoli gruppi o in filari puri o misti:
a)
soggetti di rilevante interesse estetico - morfologico per l' età e portamento, nonchè di interesse scientifico per condizioni evolutive e genetiche e per elementi utili al miglioramento forestale;
b)
soggetti di elevato interesse culturale, connessi ad eventi e manifestazioni di carattere storico, religioso e popolare;
c)
soggetti facenti parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
d)
soggetti presenti in aree pubbliche e private quando compongono viali alberati, parchi, spazi urbani, luoghi di culto ed aree sorte a fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
3.
Gli elenchi delle piante censite possono essere integrati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 12
Realizzazione di strade di montagna
1.
Le strade di montagna, da costruirsi solo in caso di comprovata necessità economica, dovranno mantenersi il più possibile aderenti alla giacitura del terreno, limitando sia la larghezza della carreggiata sia i movimenti della terra, nonchè ogni alterazione del crinale.
2.
I progetti di opere stradali che comportino rilevanti movimenti di terra debbono indicare gli interventi per ricostituzione del manto vegetale, arbustivo o arboreo delle scarpate.
3.
Nel caso di mancata esecuzione degli interventi di cui sopra l' Ente delegatario vi provvede in via sostitutiva ed a spese dell' inadempiente.
4.
Per l' attuazione di quanto previsto dal presente articolo gli Enti delegatari si avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali.
ARTICOLO 14
Rifiuti
1.
Per quanto concerne la raccolta, il deposito, lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti, nonchè l' irrogazione delle sanzioni per l' inosservanza dei divieti si fa rinvio al
dpr 10 settembre 1982, n. 915
ed alla legislazione regionale attuativa.
ARTICOLO 15
Divieto di circolazione
1.
La circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e degli altri mezzi motorizzati sui sentieri, mulattiere, piste e strade di servizio ai pascoli, ai boschi ed alle colture, nei prati, nei pascoli, sulle aree boschive ed in tutti gli ambienti naturali di proprietà pubblica, di uso pubblico o aperto al pubblico, è consentita soltanto per esigenze di conduzione, di pubblica utilità o di accesso da parte degli abitanti residenti o dimoranti.
ARTICOLO 16
Finanziamento delle iniziative a scopo naturalistico
1.
Per le finalità dell'
art. 2
della presente legge, la Regione concede ad Associazioni, Organismi scolastici e ad Enti pubblici, contributi in conto capitale per iniziative di comprovata validità .
2.
Le domande, corredate da una relazione ed un preventivo di spesa, devono essere presentate alla Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno.
ARTICOLO 17
Norme di salvaguardia
1.
Fino a quando i soggetti competenti ai sensi del precedente
art. 11
, non abbiano provveduto ad effettuare il censimento, l' abbattimento degli esemplari appartenenti alle specie elencate nella tabella " A" può essere autorizzato dai Comuni esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità e con le modalità di cui al precedente
articolo 5
.
ARTICOLO 18
Delega
1.
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni, di cui ai precedenti artt. 5, 7, 8, e 13 e le relative sanzioni amministrative di cui all'
art. 21
, sono delegate alle Comunità montane e nelle zone non classificate montane, ai Comuni.
ARTICOLO 19
Oneri per le funzioni delegate
1.
Le spese per l' esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione.
2.
A tal fine gli Enti delegatari presentano entro il 31 marzo di ogni anno il preventivo di spesa in base al quale la Giunta regionale provvede al finanziamento.
3.
Entro il 31 dicembre gli Enti medesimi rimettono alla Giunta regionale per l' approvazione, il consuntivo dell' attività svolta e delle spese sostenute con una relazione illustrativa degli interventi.
ARTICOLO 20
Indirizzo e coordinamento
1.
L' indirizzo ed il coordinamento per l' esercizio delle funzioni delegate sono di competenza della Giunta regionale.
2.
Qualora gli Enti delegatari non adempiano all' espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine, si sostituisce nell' adempimento degli atti.
ARTICOLO 21
Sanzioni amministrative
1.
Le sanzioni amministrative per violazione delle norme della presente legge da irrogare con le modalità previste dalla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
, sono così determinate:
a)
da L. 100.000 a L. 1.000.000 per il minimo diametro e da L. 500.000 a L. 5.000.000 per il massimo diametro, in caso di abbattimento o spostamento, per ciascun esemplare, di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 3
, effettuato senza l' autorizzazione, prevista all'
articolo 5, primo comma
e secondo l' allegata tabella " D";
b)
da un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 50.000 in caso di estirpazione o commercio, per ciascun esemplare delle specie erbacee ed arbustive di cui all'
art. 6
, effettuato senza le autorizzazioni previste all'
art. 7
- primo, secondo e
terzo comma
;
c)
da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, per ciascun esemplare, nell' ipotesi di impianto di specie diverse da quelle previste dall'
art. 9
;
d)
da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ciascun esemplare, nell' ipotesi di danneggiamento previsto dall'
art. 6, secondo comma
;
e)
da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 500.000 per ettaro in caso di rimboschimento effettuato senza l' autorizzazione prevista dall'
art. 8, secondo comma
;
f)
da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in caso di inosservanza del divieto di cui all'
art. 15
;
g)
da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, per ciascun esemplare non reimpiantato, ai sensi del precedente
art. 5 - terzo comma
;
h)
da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000 per le violazioni di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 13;
i)
da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione di cui al
primo comma dell' art. 13
.
2.
Nella ipotesi di cui alle lettere a), b), e d) (limitatamente alla raccolta) è disposta la confisca delle piante e delle specie arboree ed arbustive.
3.
Nella ipotesi di cui alla lettera e) è disposta la rimessa in pristino entro un anno, della zona rimboschita senza autorizzazione a cura e spese del contravventore.
4.
Qualora questi non adempia, provvede d' ufficio la Comunità montana competente per territorio o il Comune, con onere a carico del contravventore.
ARTICOLO 22
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
1.
I Comuni, per l' istruttoria del provvedimenti autorizzativi, si avvalgono della collaborazione tecnica della Comunità montana e del Corpo forestale dello Stato.
ARTICOLO 24
Finanziamento
1.
L' entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell' articolo 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, secondo le previsioni recate dai bilanci pluriennali della Regione.
2.
I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni previste al precedente
art. 18
restano acquisiti ai bilanci degli enti indicati al precedente
art. 12
, con vincolo di destinazione al cofinanziamento degli oneri di delega di cui all'
art. 19
.