Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
35 del
15/05/1987
ARTICOLO 1
1.
Al secondo comma dell' art. 13 della legge regionale 1o luglio n. 34, come integrato dall' art. 5 della legge regionale 22 aprile n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le concessioni di contributi rilasciate precedentemente alla data del 31 dicembre 1984
".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell' art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.