ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione nell' ambito delle proprie competenze e in attuazione dell' articolo 15 dello Statuto, anche mediante opportune forme di collaborazione e di intesa con gli Enti locali e le Associazioni regionali degli emigrati, promuove:
a)
l' integrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza;
b)
la conservazione del patrimonio linguistico di origine;
c)
la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività degli emigrati.
2.
La Regione promuove altresì interventi per agevolare il reinserimento produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella regione.
3.
Ai fini di cui al comma precedente le leggi regionali che disciplinano gli interventi in materia di artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa e diritto allo studio determinano criteri particolari per l' ammissione degli emigrati ai benefici in esse previsti e stabiliscono la quota a tal fine riservata negli stanziamenti.
4.
Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti in forma organica dalla Regione anche quando siano ad integrazione di programmi statali e comunitari.
ARTICOLO 2
Destinatari degli interventi
1.
Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini di origine umbra per nascita o residenza che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all' estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a 30 mesi, nonchè le loro famiglie.
2.
La permanenza all' estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.
ARTICOLO 3
Consiglio regionale dell' emigrazione
1.
Presso la Giunta regionale è istituito il Consiglio regionale dell' emigrazione composto da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
b)
i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale;
c)
14 rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni democratiche a carattere regionale maggiormente rappresentative, che operano a favore degli emigrati e loro famiglie, di cui almeno 10 emigrati da più di tre anni;
d)
fino a 5 rappresentanti dei circoli umbri operanti in paesi extra europei, in ragione di uno per ogni paese;
e)
7 rappresentanti delle amministrazioni comunali, designati dall' ANCI regionale;
f)
un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;
g)
3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
h)
un rappresentante delle ACLI;
i)
4 rappresentanti delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli operatori agricoli;
l)
un rappresentante della Consulta regionale della cooperazione;
m)
un rappresentante dell' Università Italiana per Stranieri di Perugia;
n)
un rappresentante dell' Università degli studi di Perugia;
o)
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
p)
un rappresentante dell' Ufficio centrale per l' emigrazione italiana;
q)
un rappresentante dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
2.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede entro 90 giorni dalla sua elezione ad individuare le organizzazioni di cui alle lettere c), d), g) ed i) del precedente comma, aventi titolo per effettuare la designazione di propri rappresentanti nel Consiglio regionale dell' emigrazione.
3.
Le proposte di designazione dovranno pervenire entro 40 giorni dalla richiesta.
4.
Alla nomina dei membri del Consiglio regionale dell' emigrazione provvede il Consiglio regionale con voto limitato a 9 per i rappresentanti di cui alla lettera c), a 4 per i rappresentanti di cui alla lettera d) a 2 per i rappresentanti di cui alla lettera i) sulla base delle designazioni pervenute.
5.
Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine di cui al
comma terzo
, il Consiglio regionale dell' emigrazione può essere costituito purchè sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.
6.
I membri del Consiglio regionale dell' emigrazione restano in carica per la durata della legislatura regionale.
7.
Le funzioni di segretario del Consiglio regionale dell' emigrazione sono svolte da un funzionario individuato dalla Giunta regionale.
8.
Ai componenti del Consiglio regionale dell' emigrazione e del Comitato direttivo di cui all'
articolo 5
, compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.
ARTICOLO 4
Compiti del Consiglio regionale dell' emigrazione
1.
Il Consiglio regionale dell' emigrazione è organismo tecnico consultivo della Regione per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di emigrazione.
2.
Il Consiglio regionale dell' emigrazione in particolare svolge i seguenti compiti:
a)
rileva e studia il fenomeno dell' emigrazione, le sue cause ed i suoi effetti rispetto alle condizioni socio - economiche della Regione;
b)
promuove ed attua iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione socio - economica e culturale della Regione;
c)
formula proposte alla Giunta regionale per il programma ed il piano annuale di cui agli articoli 7 e 8.
3.
Il Consiglio regionale dell' emigrazione elegge il Comitato di cui all'
articolo 5
ed adotta un regolamento per il proprio funzionamento e per quello del Comitato medesimo.
4.
Il Consiglio regionale dell' emigrazione trasmette al Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull' andamento dell' emigrazione e sui rapporti con le collettività degli emigrati sulla propria attività svolta nell' anno precedente.
ARTICOLO 5
Comitato direttivo del Consiglio regionale dell' emigrazione
1.
Il Comitato direttivo è composto da 6 membri, eletti dal Consiglio regionale dell' emigrazione nel proprio seno con voto limitato a 4 nonchè dal presidente del Consiglio regionale dell' emigrazione che ne assume la presidenza.
2.
Le funzioni vicarie sono svolte dal membro più anziano del Comitato.
ARTICOLO 6
Compiti del Comitato direttivo .
1.
Il Comitato direttivo coordina e cura l' attuazione delle iniziative del Consiglio regionale dell' emigrazione.
2.
Il Comitato direttivo collabora con la Giunta regionale nell' attuazione degli interventi previsti nel programma pluriennale e nel piano annuale di cui agli articoli 7 e 8.
ARTICOLO 7
Programma pluriennale
1.
La Giunta regionale su proposta del Consiglio regionale dell' emigrazione predispone un progetto di programma pluriennale degli interventi in materia di emigrazione, nel quale sono indicati:
a)
gli obiettivi generali da conseguire tenuto conto delle esigenze di riequilibrio socio - economico della regione, indicate nel piano regionale di sviluppo;
b)
le priorità degli interventi, con le relative indicazioni di spesa;
c)
i criteri e le modalità per la formulazione dei piani annuali.
2.
Il programma individua altresì le attività di documentazione, di studio e di informazione nonchè ogni altra iniziativa anche a carattere interregionale, sui problemi dell' emigrazione.
3.
Il programma dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale.
4.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale ed è attuato e aggiornato mediante il piano annuale di cui all'
articolo 8
.
ARTICOLO 8
Piano annuale degli interventi
1.
La Giunta regionale approva su proposta del Consiglio regionale dell' emigrazione, sentita la competente commissione consiliare, il piano annuale degli interventi in materia di emigrazione.
2.
Il piano indica in particolare:
a)
le iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche degli emigrati e per favorire la loro frequenza a corsi scolastici ed universitari;
b)
le iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione;
c)
gli incentivi e le agevolazioni finanziarie per l' avvio di attività produttive nella regione da parte di emigrati che rientrino definitivamente;
d)
i viaggi di studio e le iniziative di turismo sociale e di interscambio, da realizzare in collaborazione con Enti locali, altri enti ed associazioni regionali nel rispetto dell'
articolo 4 del dpr 24 luglio 1977, n. 616
e del
dpcm 11 marzo 1980
;
e)
i contributi delle associazioni regionali degli emigrati che svolgano attività rientranti nelle finalità della presente legge e che non usufruiscano di analoghe provvidenze da parte di altri enti;
f)
gli enti e le associazioni per concorrere all' attuazione degli interventi.
ARTICOLO 9
Interventi socio - assistenziali
1.
I Comuni concedono ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie che rientrano dall' estero un contributo per le spese di viaggio e trasporto masserizie, pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate in misura comunque non superiore all' importo di lire 1.000.000.
2.
Sono concessi contributi fino al 50 per cento del costo e con un tetto massimo di lire 1.000.000, sulle spese sostenute per l' eventuale rimpatrio di salme di emigrati deceduti all' estero.
3.
Possono essere altresì concessi contributi straordinari in casi di comprovata necessità non superiori all' importo di lire 2.000.000.
4.
I Comuni possono altresì concedere borse di studio per agevolare il reinserimento scolastico e la frequenza di corsi e di scuole di ogni ordine e grado.
5.
Le istanze per le provvidenze di cui ai commi precedenti corredate di idonea documentazione devono essere inoltrate non oltre 180 giorni dal rientro definitivo in patria, al Comune nel quale l' emigrato ha stabilito la propria residenza.
ARTICOLO 10
Assegnazioni di alloggi e di aree
1.
La Giunta regionale autorizza, nell' ambito della riserva prevista dall'
articolo 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, l' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a favore di lavoratori emigrati e loro famiglie che ne facciano richiesta, rientrati forzatamente nella regione per infortunio o malattia invalidante, mancato rinnovo del contratto o per altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, entro il limite massimo del 5 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale.
2.
I Comuni nell' assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare e ai piani per insediamenti produttivi, possono riservare a favore degli emigrati una quota fino al 10 per cento dei medesimi e stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.
3.
Le quote riservate agli emigrati ai sensi del presente articolo e non utilizzate nei due anni dall' assegnazione sono riassegnate in base ai criteri generali.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
1.
Per gli interventi indicati al secondo comma, lett. a), b), c), d) dell'
articolo 8
della presente legge è autorizzata per l' anno 1987 la spesa di lire 141.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2865 - di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio suddetto - denominato: " Fondo per interventi diretti della Regione a favore degli emigrati e delle loro famiglie".
2.
Per gli interventi di carattere socio - assistenziale previsti dall'
articolo 9
della presente legge è autorizzata per l' anno 1987 la spesa di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2866 - di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio suddetto - denominato: " Fondo da trasferire ai Comuni per interventi di carattere assistenziale a favore degli emigrati".
3.
Per gli interventi previsti al
secondo comma, lett. e) dell' articolo 8
della presente legge è autorizzata per l' anno 1987 la spesa di lire 109.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2867 - di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio suddetto - denominato: " Contributi alle associazioni regionali degli emigrati".
4.
Per le iniziative promozionali e di studio previste dalla presente legge è autorizzata per l' anno 1987 la spesa di lire 230.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2868 - di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio suddetto - denominato: " Spese per le iniziative di studio e le attività promozionali in Italia ed all' Estero a favore degli emigrati".
5.
Per il funzionamento del Consiglio regionale dell'emigrazione di cui all'
articolo 3
della presente legge e per le iniziative di informazione è autorizzata per l' anno 1987 la spesa di lire 41.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2869 - di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio suddetto - denominato: " Spese per il funzionamento del Consiglio regionale dell' emigrazione e per l' informazione".
6.
All' onere complessivo di lire 721.000.000 di cui ai precedenti commi si fa fronte con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al cap. 2860 del bilancio 1987, alle voci 6300- 6310- 6320- 6330. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni.
7.
Per gli anni dal 1988 in poi l' entità della spesa per gli interventi suindicati sarà determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell' articolo 5, secondo comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
ARTICOLO 12
Norme finali e transitorie
1.
Al rinnovo del Consiglio regionale dell' emigrazione ai sensi dell'
articolo 3
si provvede entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
2.
Le leggi regionali 22 giugno 1979, n. 31 e 2 maggio 1980, n. 40 sono abrogate.
3.
L' erogazione dei contributi concessi in conto interesse per la casa e le attività produttive a norma delle leggi regionali 22 giugno 1979, n. 31 e 2 maggio 1980, n. 40 è disciplinata sino ad esaurimento secondo la normativa vigente alla data della domanda.
4.
Gli impegni poliennali di cui sopra gravano, a far tempo dall' anno 1987, sul cap. 2865 istituito con la presente legge.