ARTICOLO 1
1.
Al fine di prevenire all' organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei territori montani ed alla unitarietà della programmazione degli interventi, i seguenti Consorzi di bonifica interregionali:
- Consorzio di bonifica montana dell' Esino con sede in Fabriano;
- Consorzio di bonifica montana dell' Appennino Pescarese con sede in Pesaro;
- Consorzio di bonifica montana unificato dell' Alto Nera - Chienti - Potenza e Musone con sede in Macerata,
già soppressi con
legge regionale 17 aprile 1985, n. 13
, della Regione Marche per la parte di comprensorio di sua competenza, sono soppressi, anche per la parte di competenza della Regione dell' Umbria, ai sensi dell'
art. 62 del RD 13 febbraio 1933, n. 215
, come modificato dall'
art. 6 del DPR 23 giugno 1962, n. 947
, e dell'
art. 73 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
.
2.
Contestualmente alla soppressione dei Consorzi di cui al precedente comma cessa la applicazione della contribuzione dagli stessi imposta alla priorità consorziata ricadente nel territorio della regione dell' Umbria.
ARTICOLO 2
1.
Alle Comunità montane territorialmente competenti sono delegate, nell' ambito delle rispettive zone omogenee, le funzioni già esercitate dai Consorzi soppressi su parte del territorio dei seguenti Comuni:
- Comunità montana "Alto Chiascio " nei comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia, Sigillo;
- Comunità montana "Monte Subasio " , nei comuni di Nocera e Foligno;
- Comunità montana "Alto Tevere Umbro " nei comuni di Città di Castello, Pietralunga, S. Giustino.
2.
Alla Comunità montana " Alto Tevere Umbro" sono altresì delegate funzioni amministrative in materia di bonifica montana escluse dalle competenze residue dell' Ente autonomo per la bonifica, l' irrigazione e la valorizzazione fondiaria, con sede in Arezzo, ai sensi del
DPR 18 aprile 1979
e dallo stesso Ente già esercitate nel territorio umbro ricadente nel comprensorio di bonifica montana del Preappennino Umbro - Toscano comprendente i seguenti Comuni: Citerna, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Città di Castello (parte), Pietralunga (parte), S. Giustino (parte).
3.
Per effetto del presente provvedimento nonchè di quanto disposto con la
legge regionale 25 gennaio 1982, n. 5
, tra le Comunità montane delegatarie ed i Comprensori di bonifica montana interessati si determina la situazione evidenziata nell' allegato prospetto.
ARTICOLO 3
1.
Le Comunità montane esercitano le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli Enti locali in materia di bonifica e di lavori pubblici.
2.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
1.
Le leggi annuali di bilancio determineranno i finanziamenti per la realizzazione dei piani di intervento nel settore che le Comunità montane potranno presentare alla Giunta regionale entro il 1o settembre.
2.
Alle spese di funzionamento connesse con l' esercizio delle funzioni delegate in materia di bonifica, le Comunità montane faranno fronte con le entrate derivanti dalla quota per " spese generali" prevista per i singoli progetti ed alle stesse assentita in sede di concessione dei relativi lavori.
3.
E' abrogato il 1° comma dell' art. 4 delle leggi regionali 25 gennaio 1982, n. 5 e 12 agosto 1986, n. 34.
ARTICOLO 5
1.
Qualora gli Enti delegati non adempino all' espletamento delle funzioni loro attribuite la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa la fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.