Art. 14
Iniziative
1.
Al fine di associare la più ampia partecipazione alla formazione della programmazione regionale ed alle iniziative nella materia di cui alla presente legge, la giunta regionale:
a)
istituisce la consulta regionale per lo sport;
b)
promuove conferenze regionali per lo sport, finalizzate anche alla verifica delle iniziative e alla definizione delle prospettive di sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative;
c)
favorisce l' attività di consulte comunali per lo sport al fine di coinvolgere i soggetti e le associazioni operanti sul territorio di competenza, nelle proposte di iniziative e di programmi in materia sportiva.
Art. 15
Composizione della consulta
1.
La consulta, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, rimane in carica per la durate della legislatura ed è composta da:
a)
l' assessore allo sport della regione dell' Umbria che la presiede;
b)
l' assessore al turismo della regione dell' Umbria;
c)
tre esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;
d)
cinque rappresentanti dei comuni dell' Umbria designati dalla sezione regionale dell' ANCI;
e)
il presidente di ciascuna delle province dell' Umbria o un suo delegato;
f)
il presidente della sezione regionale dell' UNCEM o un suo delegato;
g)
cinque rappresentanti designati dal consiglio regionale del CONI;
h)
due rappresentanti designati dai competenti organi, per ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presente sul territorio regionale in modo organizzato, attivo e continuativo, in almeno cinque comprensori e con venti società o gruppi sportivi ed avente le seguenti caratteristiche: natura privatistica volontarietà dell' adesione e facoltà di recesso degli associati, non perseguimento di fini di lucro elettività delle cariche sociali;
i)
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
l)
il presidente di ciascun consiglio scolastico provinciale o un suo delegato;
m)
i provveditori agli studi di Perugia e Terni o loro delegati;
n)
il presidente dell' ISEF di Perugia o un suo delegato;
o)
il presidente del CUS di Perugia o un suo delegato;
p)
il presidente dell' associazione regionale delle aziende di promozione turistica o un suo delegato.
2.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.
3.
La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, quando sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In fase di prima attuazione essa è costituita entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4.
Alle riunioni della consulta possono essere invitati esperti e rappresentanti di istituzioni, enti ed associazioni che abbiano specifico interesse all' argomento in discussione.
5.
Per la discussione delle tariffe minime e massime da applicarsi per l' insegnamento dello sci in Umbria, la consulta viene appositamente integrata ai sensi dell'
art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 34
.
6.
La consulta può costituirsi in commissione per l' esame di problemi specifici.
7.
Ai membri della consulta è corrisposta il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il personale dipendente, nonchè un' indennità forfettaria per ogni giornata di seduta della consulta e delle commissioni pari a L. 37.500 al lordo delle ritenute di legge.
8.
La consulta adotta, entro un mese dall' insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 16
Compiti della Consulta
1.
E' compito della consulta regionale per lo sport svolgere attività consultiva nelle materie di competenza della presente legge.
2.
Tale compito si esercita in particolare:
a)
nel formulare proposte di criteri per la stesura dei piani di cui ai precedenti articoli 5. 9 e 11;
b)
nel formulare proposte di iniziative e di interventi di competenza della Regione;
c)
nel fornire elaborazioni e indicazioni per un programma generale di promozione delle attività motorie, sportive e ricreative;
d)
nel formulare proposte di iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini all' individuazione e alla gestione delle scelte di politica sportiva, nonchè finalizzate alla promozione, coordinamento, programmazione, diffusione e conoscenza delle attività sportive sul territorio regionale ed al miglioramento qualificativo delle attività stesse;
e)
nel formulare proposte di linee di indirizzo per la gestione convenzionata degli impianti sportivi;
f)
nell' indicare metodologie atte ad ordinare l' attività di ricerca sul patrimonio sportivo regionale e sulla domanda sociale di pratica motoria, sportiva e ricreativa;
g)
nell' esprimere parere sulle proposte di piano di cui ai precedenti artt. 5 e 9.