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Legge regionale 2 giugno 1987, n. 32


LEGGE REGIONALE n.32 del 2 Giugno 1987 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 32 del 2 Giugno 1987 (1)
Norme per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 05/06/1987


Titolo I

Generalità

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell' art. 9 dello statuto regionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , la regione dell' Umbria promuove lo sviluppo, il coordinamento e la qualificazione dei servizi per la pratica sportiva e le attività motorio -ricreative al fine di favorire:

a) la diffusione uniforme delle attività , degli impianti e delle attrezzature sportive in tutto il territorio regionale;

b) l' aggregazione dei cittadini attraverso la pratica di attività sportiva e motorio - ricreativa, quale fattore di crescita culturale e sviluppo sociale;

c) l' equilibrata diffusione della pratica sportiva nel territorio regionale, anche attraverso l' attivazione e il coordinamento degli investimenti pubblici e privati mediante gli opportuni atti programmatici;

d) i rapporti di collaborazione, anche per la definizione di programmi comuni di attività , con gli enti di promozione sportiva, con gli organi scolastici, con gli organi centrali e periferici del CONI e delle Federazioni sportive e con ogni altro organismo che operi nella materia attinente la presente legge.

Art. 2

Azioni

1. La Regione, per attuare le finalità di cui all' art. 1 promuove azioni tendenti:

a) alla valorizzazione dell' associazionismo sportivo quale manifestazione fondamentale e consolidata dell' organizzazione sportiva italiana;

b) all' attuazione di iniziative sportive, motorio - ricreative e di progetti sperimentali in strutture pubbliche e private, favorendo quelle finalizzate alla formazione di una cultura sportiva tra i cittadini;

c) all' attuazione di iniziative, studi e ricerche finalizzate alla conoscenza delle problematiche relative al " tempo libero", nonchè al conseguimento della ottimale utilizzazione degli impianti e della loro efficiente gestione dal punto di vista tecnico ed economico;

d) alla realizzazione di un sistema coordinato di impianti ed attrezzature sportive e ricreative destinate ad uso pubblico anche mediante la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti esistenti;

e) all' integrazione del sistema dei servizi sportivi con le esperienza della comunità a cui si riferiscono e con il complesso di tutti gli altri servizi sociali;

f) alla piena integrazione, all' interno del sistema sportivo di cui al punto d), degli impianti e delle attrezzature sportive motorio -ricreative, destinate ad uso pubblico, finalizzate al potenziamento dell' offerta turistica e realizzate a norma della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge regionale 19 dicembre 1984, n. 45 .

Art. 3

Scuola e sport

1. La Regione, in relazione alle finalità di cui all' art. 1 e secondo quanto previsto dall' art. 2 , favorisce iniziative e progetti volti a realizzare un sistema educativo integrato finalizzato anche alla diffusione e qualificazione della pratica motorio - sportiva attraverso il coinvolgimento degli enti locali, dei competenti organi scolastici e dell' associazionismo sportivo.

2. A tal fine la Regione, nel quadro degli interventi previsti dal successivo art. 11 , favorisce la costruzione di impianti sportivi per le istituzioni scolastiche, promuovendo intese che, ai sensi dell' art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517 , consentano l'utilizzazione integrata degli impianti.

Art. 4

Attività di volontariato

1. La Regione favorisce, in base alla normativa vigente, le attività di volontariato per la promozione della pratica sportiva e la diffusione degli impianti sportivi di base.

2. A tal fine la Regione favorisce anche l' azione degli Enti locali tesa alla valorizzazione delle attività di volontariato svolte in forma singola, associata o di gruppo secondo le finalità di cui all' art. 1 .

Titolo II

Programmazione delle attività di promozione sportiva e motorio - ricreativa e delle manifestazioni sportive

Art. 5

Piano annuale per la promozione sportiva e motorio - ricreativa

1. La Regione, nel rispetto delle previsione del piano regionale di sviluppo e delle finalità della presente legge, predispone il piano annuale per la promozione sportiva e motorio - ricreativa, contenente gli elementi di programma e i tipi di intervento.

2. Il suddetto piano prevede inoltre l' assegnazione di contributi per il finanziamento di iniziative, progetti, studi e ricerche collegati agli obiettivi della presente legge.

Art. 6

Accesso di contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa

1. Ai contributi di cui all' articolo precedente possono accedere gli enti locali e le loro forme associative, enti di promozione sportiva, federazioni, società ed associazioni sportive, circoli aziendali, ed ogni altro soggetto che persegua le finalità previste dalla presente legge.

2. Le domande indirizzate al presidente della giunta regionale devono pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno corredate da:

a) relazione illustrativa dell' iniziativa, del progetto, degli studi e delle ricerche che si intendono realizzare;

b) analisi dei costi - benefici;

c) tempi previsti per la realizzazione, nonchè spesa complessiva e piano finanziario per la copertura della stessa.

3. La giunta regionale può elaborare direttamente progetti, studi, ricerche e definire sperimentazioni di particolare rilevanza per il perseguimento delle finalità della presente legge, organizzandone la realizzazione anche in collaborazione con i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

Assegnazione ed erogazione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il 30 giugno, il piano annuale per la promozione sportiva e motorio - ricreativa, di cui al precedente art. 5 , contenente le iniziative ammesse a contributo in base agli elementi di programma e ai tipi di intervento.

2. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta dagli interessi ai sensi del precedente art. 6, secondo comma , indica il termine entro cui l' iniziativa o il progetto devono essere realizzati, disponendone altresì l' erogazione di una prima quota del contributo pari al 50 per cento.

3. L' erogazione della quota residua è disposta dalla giunta regionale a seguito della presentazione di relazione che dimostri l' attuazione delle iniziative e le spese sostenute.

4. La giunta regionale, qualora la realizzazione delle iniziative finanziate abbia comportato modifiche, può disporre conseguenti variazioni del contributo assegnato.

5. La giunta regionale dispone la riassegnazione dei contributi non utilizzati per le finalità e secondo le modalità del piano.

Art. 8

Accesso ai contributi per le manifestazioni sportive

1. Ai contributi di cui all' articolo successivo possono accedere enti locali, enti di promozione, federazioni, società ed associazioni sportive, circoli aziendali ed ogni altro soggetto che persegua finalità previste dalla presente legge.

2. Le domande indirizzate al presidente della giunta regionale devono pervenire entro il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate da:

a) relazione illustrativa sulle finalità e sulla organizzazione della manifestazione;

b) piano finanziario delle entrate e delle spese.

Art. 9

Assegnazione ed erogazione dei contributi per le manifestazioni sportive

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il 30 giugno, il piano annuale contenente le manifestazioni sportive ammesse a contributo.

2. In sede di assegnazione è disposta l' erogazione di una prima quota del contributo pari al 50 per cento.

3. L' erogazione della quota residua è disposta dalla Giunta regionale a seguito della presentazione del bilancio consuntivo della manifestazione.

4. La giunta regionale, qualora la realizzazione delle manifestazioni abbia comportato modifiche, può disporre conseguenti variazioni del contributo assegnato.

5. La giunta regionale dispone la riassegnazione dei contributi non utilizzati per le finalità e secondo le modalità del piano.

6. Per la erogazione di contributi a manifestazioni sportive di particolare rilevanza non prevedibili alla data del 30 aprile, la giunta regionale riserva il 20 per cento dello stanziamento complessivo relativo al piano annuale di cui al presente articolo.

Titolo III

Programmazione edilizia sportiva

Art. 10

Censimento degli impianti sportivi

1. La giunta regionale ai fini degli impegni programmatori, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , dispone un censimento del patrimonio degli impianti sportivi pubblici e privati esistenti nel territorio regionale, del loro stato di funzionamento e delle attrezzature presenti in ciascuno.

2. La giunta regionale ne cura altresì l' aggiornamento annuale.

Art. 11

Programma pluriennale e piano attuativo annuale

1. La programmazione dell' edilizia sportiva si realizza attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale di intervento di settore, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 .

2. Nell' ambito della pianificazione regionale di settore, la Regione individua le Province come soggetti proponenti e attuatori di interventi riguardanti impianti sportivi e per il tempo libero a carattere sovracomunale per i territori di competenza.

3. Il piano attuativo annuale di intervento per l' edilizia sportiva può prevedere quali soggetti attuatori degli interventi ammissibili a finanziamento, anche quelli di cui all' art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni.

4. Il piano attuativo annuale di intervento per l' edilizia sportiva privilegia, tra le diverse forme di finanziamento, la contribuzione in annualità costanti in conto interessi su mutui appositamente contratti dai soggetti titolari degli interventi, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia di agevolazioni creditizie.

5. L' erogazione è disposta nei confronti degli enti beneficiari a norma dell' art. 14 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , ovvero direttamente nei confronti dell' Istituto per il credito sportivo o di altri Istituti di credito autorizzati, con i quali la Giunta regionale stipula a tal fine apposite convenzioni.

Art. 12

Regione - CONI

1. Ai sensi dell' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , la Regione si avvale, per gli impianti e le attrezzature sportive da essa promossi, della consulenza tecnica del CONI disciplinata da apposita convenzione.

Art. 13

Uso e gestione degli impianti, delle aree e delle attrezzature sportive

1. Gli impianti, le aree e le attrezzature sportive destinati ad uso pubblico sono aperti a tutti i cittadini ed anche a tutte le le associazioni sportive, in tal caso mediante appositi regolamenti.

2. A tale scopo il piano attuativo annuale d' intervento per l'edilizia sportiva pone quale requisito necessario per l' inclusione nello stesso delle opere da finanziare i seguenti elementi:

a) per gli enti locali la regolamentazione preventiva dell' uso degli impianti sportivi;

b) per gli altri soggetti di cui al terzo comma dell' art. 11 , l' adesione alla suddetta regolamentazione.

c) per i soggetti di cui alle lettere a) e b), il rispetto delle norme di cui all' art. 32, comma 20 e seguenti della legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernenti il superamento delle barriere architettoniche, nella redazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

3. La gestione degli impianti e delle attrezzature sportive è , di norma, separata dalla organizzazione diretta delle attività sportive e motorio - ricreative.

4. I comuni singoli o associati per la gestione degli impianti sportivi di loro proprietà , possono stipulare convenzioni con cooperative di servizi, enti, associazioni, società sportive ed altri soggetti privati, che, in possesso dei necessari requisiti tecnico - organizzativi, diano la garanzia di perseguire finalità coerenti con gli obiettivi degli Enti locali e con la programmazione regionale.

Titolo IV

Partecipazione

Art. 14

Iniziative

1. Al fine di associare la più ampia partecipazione alla formazione della programmazione regionale ed alle iniziative nella materia di cui alla presente legge, la giunta regionale:

a) istituisce la consulta regionale per lo sport;

b) promuove conferenze regionali per lo sport, finalizzate anche alla verifica delle iniziative e alla definizione delle prospettive di sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative;

c) favorisce l' attività di consulte comunali per lo sport al fine di coinvolgere i soggetti e le associazioni operanti sul territorio di competenza, nelle proposte di iniziative e di programmi in materia sportiva.

Art. 15

Composizione della consulta

1. La consulta, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, rimane in carica per la durate della legislatura ed è composta da:

a) l' assessore allo sport della regione dell' Umbria che la presiede;

b) l' assessore al turismo della regione dell' Umbria;

c) tre esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

d) cinque rappresentanti dei comuni dell' Umbria designati dalla sezione regionale dell' ANCI;

e) il presidente di ciascuna delle province dell' Umbria o un suo delegato;

f) il presidente della sezione regionale dell' UNCEM o un suo delegato;

g) cinque rappresentanti designati dal consiglio regionale del CONI;

h) due rappresentanti designati dai competenti organi, per ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presente sul territorio regionale in modo organizzato, attivo e continuativo, in almeno cinque comprensori e con venti società o gruppi sportivi ed avente le seguenti caratteristiche: natura privatistica volontarietà dell' adesione e facoltà di recesso degli associati, non perseguimento di fini di lucro elettività delle cariche sociali;

i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

l) il presidente di ciascun consiglio scolastico provinciale o un suo delegato;

m) i provveditori agli studi di Perugia e Terni o loro delegati;

n) il presidente dell' ISEF di Perugia o un suo delegato;

o) il presidente del CUS di Perugia o un suo delegato;

p) il presidente dell' associazione regionale delle aziende di promozione turistica o un suo delegato.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.

3. La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, quando sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In fase di prima attuazione essa è costituita entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

4. Alle riunioni della consulta possono essere invitati esperti e rappresentanti di istituzioni, enti ed associazioni che abbiano specifico interesse all' argomento in discussione.

5. Per la discussione delle tariffe minime e massime da applicarsi per l' insegnamento dello sci in Umbria, la consulta viene appositamente integrata ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 34 .

6. La consulta può costituirsi in commissione per l' esame di problemi specifici.

7. Ai membri della consulta è corrisposta il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il personale dipendente, nonchè un' indennità forfettaria per ogni giornata di seduta della consulta e delle commissioni pari a L. 37.500 al lordo delle ritenute di legge.

8. La consulta adotta, entro un mese dall' insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 16

Compiti della Consulta

1. E' compito della consulta regionale per lo sport svolgere attività consultiva nelle materie di competenza della presente legge.

2. Tale compito si esercita in particolare:

a) nel formulare proposte di criteri per la stesura dei piani di cui ai precedenti articoli 5. 9 e 11;

b) nel formulare proposte di iniziative e di interventi di competenza della Regione;

c) nel fornire elaborazioni e indicazioni per un programma generale di promozione delle attività motorie, sportive e ricreative;

d) nel formulare proposte di iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini all' individuazione e alla gestione delle scelte di politica sportiva, nonchè finalizzate alla promozione, coordinamento, programmazione, diffusione e conoscenza delle attività sportive sul territorio regionale ed al miglioramento qualificativo delle attività stesse;

e) nel formulare proposte di linee di indirizzo per la gestione convenzionata degli impianti sportivi;

f) nell' indicare metodologie atte ad ordinare l' attività di ricerca sul patrimonio sportivo regionale e sulla domanda sociale di pratica motoria, sportiva e ricreativa;

g) nell' esprimere parere sulle proposte di piano di cui ai precedenti artt. 5 e 9.

Titolo V

Disposizioni finanziarie e norme transitorie

Art. 17

Norma finanziaria

1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte per l' anno 1987, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 150.000.000, per gli interventi previsti al precedente art. 5 , con iscrizione al cap. 1046, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: " Contributi regionali nella spesa per iniziative di progetti sperimentali, studi, ricerche per la promozione sportiva e motorio - ricreativa";

b) L. 145.000.000, per gli interventi previsti dal precedente art. 9 , con iscrizione al cap. 1040 dello stato di previsione della del bilancio regionale, la cui denominazione è sostituita come segue: " Contributi regionali per la promozione di manifestazioni sportive ";

c) L. 495.000.000, quale limite d' impiego di durata massima ventennale per gli interventi di cui all' art. 11 della presente legge, con iscrizione al cap. 6891 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui denominazione è così sostituita: " Contributi in conto interessi e in conto capitale nella spesa per interventi di edilizia sportiva ". La quota di limite d' impegno eventualmente non utilizzata nel 1987 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d' impegno per gli esercizi successivi e così via al suo esaurimento. In tal caso:
 
- nei bilanci dal 2007 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti successivamente al 2006;
 
- la quota di ogni annualità eventualmente non utilizzate è destinata alla concessione di contributi in conto capitale;

d) L. 12.000.000, per gli interventi previsti dal precedente art. 14 con imputazione all' esistente cap. 1020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui titolazione viene così modificata: " Finanziamento della consulta regionale dello sport, delle conferenze regionali per lo sport, ed altre iniziative di partecipazione ".

2. All' onere complessivo di lire 790 milioni per le autorizzazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) si fa fronte con la seguente variazione di bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1987:
 
PARTE SPESA
 
Variazioni in aumento:
 
cap. 1040 Competenza e cassa 145.000.000
 
cap. 1046 Competenza e cassa 150.000.000
 
cap. 6891 Competenza e cassa 495.000.000
 
Totale variaz. in aumento Competenza e cassa 790.000.000
 
Variazioni in diminuzione:
 
cap. 1045: voce 6210 Competenza e cassa 12.000.000.000
 
voce 6220 Competenza e cassa 75.000.000
 
voce 6230 Competenza e cassa 75.000.000
 
voce 6240 Competenza e cassa 50.000.000
 
voce 6250 Competenza e cassa 83.000.000
 
cap. 6920 Competenza e cassa 495.000.000
 
Totale variaz. in diminuzione Competenza e cassa 790.00.000
 
Alle annualità dal 1988 in poi relative al limite d' impiego autorizzato dal primo comma, lettera c) del presente articolo si farà fronte con la stessa riduzione disposta alla dotazione del cap. 6920.

3. All' onere di L. 12.000.000 di cui alla precedente lettera d) si fa fronte con lo stanziamento di pari importo già previsto nello stesso bilancio pluriennale in corrispondenza del cap. 1020.

4. Per gli anni 1988 e successivi l' entità della spesa per gli interventi previsti della presente legge sarà determinata con la procedura di cui all' art. 5, secondo comma , della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 18

Norme transitorie e finali

1. Fino alla approvazione del primo programma pluriennale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 , il piano attuativo annuale di intervento per l' edilizia sportiva è approvato singolarmente secondo quanto disposto dall' art. 32 dalla sopra citata legge regionale.

2. Per l' anno 1987 le domande per i contributi di cui agli artt. 6 e 8 devono essere presentate entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

3. La legge regionale 23 aprile 1980, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 4 luglio 1997, n. 21, art. 15, comma 1