ARTICOLO 1
1.
All'articolo 2 della lr 13 agosto 1984, n. 39, le parole "
al patrimonio zootecnico
" sono sostituite con le parole "
a bovini, equini, ovini e caprini al pascolo
".
2.
All'art. 2 le parole "
3 gennaio 1980, n. 1
" sono sostituite con le parole "
3 giugno 1986, n. 21
".
ARTICOLO 2
1.
All'art. 3 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "
In ogni caso sono indennizzabili fino al 100 per cento i danni al patrimonio zootecnico di cui all'art. 2 che si verifichino nel territorio dei Comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica e Gualdo Tadino
".
ARTICOLO 3
1.
Il secondo comma dell'art. 5 è così sostituito: "
Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:
- bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250;
- ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10
".
2.
Il terzo comma dell'articolo 5 è così sostituito: "
Il valore stimato con le modalità di cui ai commi precedenti è aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza
".
ARTICOLO 4
1.
Il terzo comma dell'art. 7 è così sostituito: "
La liquidazione degli indennizzi è effettuata, sentita la consulta provinciale di cui all'
art. 33 della legge 3 giugno 1986, n. 21
, non oltre 90 giorni dalla domanda
".
ARTICOLO 5
1.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento annuale del cap. 4196 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.