link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 10 gennaio 1989, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 10 Gennaio 1989 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 2 del 10 Gennaio 1989 (1)
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39 : "Contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 18/01/1989


ARTICOLO 1

1. All'articolo 2 della lr 13 agosto 1984, n. 39, le parole " al patrimonio zootecnico " sono sostituite con le parole " a bovini, equini, ovini e caprini al pascolo ".

2. All'art. 2 le parole " 3 gennaio 1980, n. 1 " sono sostituite con le parole " 3 giugno 1986, n. 21 ".

ARTICOLO 2

1. All'art. 3 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: " In ogni caso sono indennizzabili fino al 100 per cento i danni al patrimonio zootecnico di cui all'art. 2 che si verifichino nel territorio dei Comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica e Gualdo Tadino ".

ARTICOLO 3

1. Il secondo comma dell'art. 5 è così sostituito: " Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:
 
- bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250;
 
- ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10
".

2. Il terzo comma dell'articolo 5 è così sostituito: " Il valore stimato con le modalità  di cui ai commi precedenti è aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza ".

ARTICOLO 4

1. Il terzo comma dell'art. 7 è così sostituito: " La liquidazione degli indennizzi è effettuata, sentita la consulta provinciale di cui all' art. 33 della legge 3 giugno 1986, n. 21 , non oltre 90 giorni dalla domanda ".

ARTICOLO 5

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà  sullo stanziamento annuale del cap. 4196 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà  a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità  3 maggio 1978, n. 23.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 20 agosto 1996, n. 23, art. 12