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Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38


LEGGE REGIONALE n.38 del 6 Agosto 1987 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 38 del 6 Agosto 1987 (1)
Interventi in favore dell' agriturismo
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 12/08/1987


ARTICOLO 1

Finalità

1. Con la presente legge, la Regione disciplina le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso la integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, e di contribuire allo sviluppo ed al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, alla salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, alla tutela dell' ambiente, alla valorizzazione dei prodotti tipici, allo sviluppo del turismo, specie di quello sociale e giovanile, alla tutela delle tradizioni nonchè alla promozione di iniziative culturali del mondo rurale.

ARTICOLO 2

Attività agrituristiche

1. Le attività agrituristiche di cui all' art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 ricomprendono altresì l' allevamento di cavalli finalizzato all' agriturismo equestre, nonchè la vendita diretta al pubblico di prodotti alimentari e artigianali tipici di produzione propria.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce, ai sensi dell' art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 , distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

ARTICOLO 3

Fabbricati utilizzabili per l' agriturismo e caratteristiche minime degli alloggi

1. Sono utilizzabili ai fini agrituristici i fabbricati rurali esistenti sul fondo ovvero, ove il fondo ne sia privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell' imprenditore agricolo ancorchè ubicati in centri abitati purchè questi ricadano nell' ambito dei comuni individuati nel programma agrituristico regionale ed i terreni oggetto dell'attività agricola ricadono nell' ambito dello stesso comune o del comune limitrofo.

2. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di restauro e risanamento conservativo previsti dalla lett. c) dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e quelli di ristrutturazione con il limite di incremento previsto dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53 - " Prime norme di politica urbanistica" - e 27 dicembre 1983, n. 52 - " Approvazione del Piano urbanistico territoriale" -.

3. Gli alloggi agrituristici, ai sensi dell' art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , sono strutture ricettive per il cui esercizio valgono tutte le norme operanti in materia, sia igienico - sanitarie che di pubblica sicurezza. In particolare, nell' ambito degli alloggi agrituristici, debbono essere assicurati i seguenti servizi:

a) cambio biancheria, almeno una volta la settimana a cura dell' imprenditore, o al minimo, solo fornitura della stessa;

b) pulizia nelle camere almeno due volte la settimana a cura dell' imprenditore, o, se lasciata a cura del cliente, la messa a disposizione della attrezzatura necessaria;

c) un locale bagno completo ogni sei posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;

d) una linea telefonica con apparecchio per uso comune od altro idoneo mezzo di comunicazione;

e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso.

4. I Comuni con proprio regolamento disciplinano le caratteristiche che devono avere i locali e gli spazi aperti per l' esercizio di attività agrituristiche ai fini del conseguimento della licenza di agibilità e abitabilità , fermi restando i requisiti minimi stabiliti nel presente articolo.

ARTICOLO 4

Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori

1. Qualora nell' ambito dell' azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un' area di sei piazzuole, attrezzate in modo che sia assicurato l' approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere i quindici posti - letto, è consentito il posizionamento di un' area di tre piazzuole.

3. I servizi igienici devono essere posti all' interno di un fabbricato preesistente e comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni due piazzuole.

4. I servizi igienici dell' area attrezzata a piazzola devono essere in ogni caso distinti da quelli posti all'interno dell' alloggio agrituristico.

5. Lo stazionamento di tende e roulottes non può eccedere il periodo di ospitalità stabilito per l' azienda agrituristica.

6. La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte in materia urbanistica e di tutela ambientale.

ARTICOLO 5

Elenco degli operatori agrituristici e commissione regionale per l' agriturismo

1. E' istituito presso la Giunta regionale l' elenco regionale dei soggetti abilitati all' esercizio dell' agriturismo.

2. L' elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.

3. La commissione dura in carica cinque anni e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello della legislatura regionale.

4. La commissione ha sede presso l' Area operativa agricoltura e foreste della Giunta regionale ed è costituita:

a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) da 4 funzionari regionali appartenenti alle seguenti aree operative:

1) due in rappresentanza dell' Area agricoltura e foreste;

2) due in rappresentanza dell' Area economia e lavoro;

c) da un rappresentante di ciascuna delle tre Organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Spetta alla commissione la valutazione circa l' idoneità dei richiedenti ai fini dell' esercizio dell' attività agrituristica stessa rispetto alla attività agricola svolta dall' azienda, sulla base dei criteri stabiliti nel programma regionale agrituristico di cui all' art. 10 .

6. La commissione si avvale, per le funzioni di segreteria e per l' istruttoria delle domande, dell' Ufficio miglioramenti fondiari di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 .

7. Ai componenti la commissione estranei alla amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di L. 30.000 lorde per ciascuna giornata di seduta, nonchè il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione, nella misura prevista per un dipendente regionale di VIII qualifica.

8. La commissione provvede d' ufficio, almeno ogni 30 mesi, alla revisione dell' elenco al fine della verifica del permanere dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.

ARTICOLO 6

Disciplina amministrativa

1. Al rilascio dell' autorizzazione per l' esercizio dell'attività agrituristica provvede il Comune ove ha sede l' azienda interessata all' esercizio dell' attività stessa.

2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici da cui risultino le caratteristiche dell'attività agrituristica attivabile;

b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell' ambito dell' azienda agricola contenente la indicazione:

1) delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;

2) delle caratteristiche della attività agrituristica e degli edifici e spazi liberi da destinarvi, anche se solo assegnati alla sosta dei campeggiatori;

3) della capacità ricettiva che, pur rapportata alla attività agricola, non può comunque superare n. 15 posti letto per ogni edificio, e complessivamente, n. 30 posti letto per ogni azienda n. 4 posti roulottes o posti tenda per lo spazio aperto destinato alla sosta dei campeggiatori;

4) degli eventuali interventi di adeguamento;

5) del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare nell' anno in corso;

c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata da mezzadri e la documentazione provante l' attivazione della procedura della legge 3 maggio 1982, n. 203 per le domande presentate dagli affittuari;

d) certificato di sana costituzione fisica e di idoneità all' esercizio dell' attività ricettiva delle persone che la eserciteranno, rilasciato dal competente servizio dell' Unità sanitaria locale;

e) certificato di abitabilità dell' alloggio agrituristico e di agibilità degli spazi aperti, per i fini di cui all' art. 3 ;

f) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell' art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 .

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta regionale e all' Azienda di promozione turistica competente per territorio l' elenco nominativo delle attività autorizzate nell' anno precedente con l' indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse.

4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:

a) esporre al pubblico l' autorizzazione;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell' autorizzazione e le tariffe di cui all' art. 7 ;

c) tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza.

ARTICOLO 7

Le tariffe

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al Comune e all' Azienda di promozione turistica, competente per territorio, una dichiarazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l' anno successivo.

2. Tali tariffe vanno comunque contenute entro il limite massimo concordato, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra la Giunta regionale e le Organizzazioni agrituristiche regionali.

3. La tariffa giornaliera va comunque commisurata ai servizi offerti ai sensi dell' art. 3 .

ARTICOLO 8

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. L' autorizzazione di cui all' art. 4 è sospesa dal sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sessanta giorni, qualora accerti che l' operatore agrituristico abbia violato gli obblighi di legge.

2. L' autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l' operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l' attività entro due anni dalla data fissata nell' autorizzazione, ovvero l' abbia sospesa, senza giustificati motivi da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell' autorizzazione;

c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del primo comma del presente articolo;

d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui all' undicesimo comma dell' art. 11 .

3. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all' Azienda di promozione turistica competente per territorio al fine della revoca degli eventuali contributi concessi e del recupero delle somme eventualmente erogate.

ARTICOLO 9

Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristiche o comunque violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

ARTICOLO 10

Il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l' agriturismo, predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dalla Comunità montana o dai singoli Comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, secondo quanto stabilito dall' art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 .

3. Il programma agrituristico regionale stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell' agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:

a) individua le zone di prevalente interesse agrituristico;

b) indica i Comuni in cui gli edifici, ubicati in centri abitati destinati ad abitazione dell' imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati e sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo, possono essere utilizzati per attività agrituristica;

c) coordina le iniziative aziendali di promozione della domanda e dell' offerta agrituristica, anche con riferimento ad eventuali progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale sostenuti dalla Regione;

d) fissa i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell' azienda agricola e del fondo interessati;

e) determina le modalità di richiesta e di concessione degli aiuti finanziari stabiliti dall' art. 11 a favore degli operatori turistici;

f) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15.

4. Il programma agrituristico ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 11

Aiuti finanziari agli operatori agrituristici

1. La Giunta regionale, in armonia con il programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici autorizzati contributi in conto capitale o in conto interessi per l' esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.

2. Il volume massimo degli investimenti ammissibili al contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero di edifici e degli spazi interessati ad attività agrituristiche per ciascuna azienda.

3. La misura massima del contributo è fissata nel 35% della spesa ammessa, elevabile al 45% nelle zone di montagna ed in quelle depresse, delimitate rispettivamente ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo in conto capitale è prioritariamente concesso ai coltivatori diretti.

4. In alternativa al contributo in conto capitale la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati all' esercizio del credito agrario di miglioramento che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

5. Ai mutui di cui al precedente comma si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del Tesoro.

6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non potrà essere inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, del dpcm emanato a norma dell' art. 109, terzo comma del dpr 24 luglio 1977, n. 616 .

7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta ed è erogata agli Istituti in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti di mutuo.

8. L' importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell' onere per interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi calcolata sull' importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.

9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo Interbancario di garanzia di cui all' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Nella concessione dei contributi di cui al precedente comma costituiscono motivi di priorità , nell' ordine:

a) l' ubicazione dell' azienda in una zona di prevalente interesse agrituristico;

b) lo svolgimento della attività agrituristica da parte di una cooperativa di coltivatori diretti che gestisca terre di proprietà di enti pubblici;

c) l' appartenenza dell' operatore agrituristico alla categoria dei coltivatori diretti;

d) l' appartenenza dell' operatore agrituristico alla categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui al reg. CEE n. 797/ 85 e relative disposizioni attuative;

e) l' appartenenza dell' immobile alla tipologia tradizionale della zona risultante da specifica dichiarazione del Comune;

f) la realizzazione nell' azienda agricola di colture e prodotti ottenuti con l' ausilio esclusivo di metodi biologici.

11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui ai precedenti commi sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

ARTICOLO 12

Promozione dell' offerta agrituristica

1. La Regione, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per la formazione dell' offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio regionale.

2. La Regione provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all' estero, nei limiti di cui al secondo comma dell' art. 4 del dpr 24 luglio 1977, n. 616 , delle risorse agrituristiche regionali, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, che evidenzino le attività agrituristiche, le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristici e le tariffe praticate.

3. La Regione sostiene con priorità la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici, finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.

ARTICOLO 13

Piani integrati straordinari

1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell' ambito dei rispettivi territori, redigono piani integrati per interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone stesse, ai sensi dell' art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 .

2. I piani devono anche indicare l' entità degli apporti finanziari richiesti per la loro realizzazione e l' eventuale partecipazione finanziaria dei singoli enti territoriali interessati.

3. I piani sono approvati dalla Giunta regionale, che ne determina il relativo finanziamento.

ARTICOLO 14

Attività di studio e di ricerca

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni e le organizzazioni agrituristiche nonchè gli enti locali singoli o associati, promuove e finanzia attività di studio o di ricerca sull' agriturismo.

ARTICOLO 15

Formazione professionale

1. La Regione, per le esigenze formative, in materia di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità previste dalla legge regionale 21 ottobre 98, n. 69 - " Norme sul sistema formativo regionale" -.

ARTICOLO 16

Abrogazione

1. La legge regionale 17 aprile 1984, n. 23 - "Interventi a favore dell'agriturismo " - è abrogata.

ARTICOLO 17

Norme transitorie

1. Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, gli esercenti attività agrituristiche sono obbligati a richiedere l' autorizzazione di cui all' art. 6 ; fino al rilascio dell' autorizzazione medesima restano valide le autorizzazioni precedentemente ottenute.

2. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all' approvazione del Consiglio regionale la proposta di programma regionale agrituristico di cui all' art. 10 .

3. Per l' esercizio 1987 i contributi di cui all' art. 11 sono concessi per un volume di investimenti non superiore a L. 70.000.000 per ogni edificio ed area di pertinenza e a L. 20.000.000 per ogni spazio aperto per la sosta dei campeggiatori, ivi comprese le spese per l' allestimento dei servizi igienici. Il volume massimo degli investimenti non può superare l' importo di L. 120.000.000 per azienda, quando sono interessati più edifici e spazi.

4. Fino all' approvazione del programma agrituristico regionale di cui all' art. 10 , gli aiuti sono concessi sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 27 marzo 1985, n. 1575 e con i criteri in esso stabiliti, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 18

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono concesse le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 500.000.000, in termini di competenza e di cassa, per il solo anno 1987, per le finalità di cui all' art. 11, primo comma , con imputazione all' esistente capitolo 8163 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui denominazione è così sostituita: " Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici autorizzati, per l' esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristica " Cod. SIR: 2124331010 - Rif. Bilancio pluriennale 1987/ 78: 2.15.2.04);

b) il limite di impegno di L. 150.000.000 per l'anno 1987 per le finalità di cui all' art. 11, quarto comma , con iscrizione al cap. 8164 di nuova istituzione denominato: " Contributi in conto interessi sui mutui di durata quindicennale contratti da operatori agrituristici autorizzati, per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristica " (cod. S.I.R.: 2126471010 - rifer. bilancio pluriennale 1987-89: 2.15.2.04).
 
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota dello stanziamento previsto al cap. 8163 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1987 al quale sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
Parte spesa
 
In diminuzione
 
Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
 
In aumento
 
- Cap. 8164 Competenza L. 150.000.000 Cassa L. 150.000.000
 
Nei bilanci degli esercizi dal 1988 al 2001 sarà iscritta l' annualità di L. 150.000.000, cui si farà fronte, per l' anno 1988 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale 1987/ 89 per il programma operativo 2.15.2.04 in corrispondenza del cap. 8163 che viene sostituito con il cap. 8164.
 
La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1987 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per l' esercizio successivo e così via fino al suo esaurimento. In tale caso nei bilanci del 2002 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2001;

c) all' onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della commissione per l' agriturismo di cui all' art. 5 , estranei all' amministrazione regionale, si farà fronte con lo stanziamento del cap. 560 esistente nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Le autorizzazioni di spesa per gli altri interventi di cui agli artt. 12, primo e terzo comma, 13, 14 e 15 saranno disposte con leggi di bilancio o di variazione del bilancio, subordinatamente al reperimento di mezzi finanziari di copertura. Con le stesse leggi potranno essere rifinanziati gli interventi previsti dalla presente legge.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 14 agosto 1997, n. 28, art. 26