Legge regionale 18 agosto 1987, n. 40


LEGGE REGIONALE n.40 del 18 Agosto 1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 40 del 18 Agosto 1987
Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell' occupazione giovanile.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 25/08/1987


Art. 1

1. E' costituito un fondo di L. 3.707.000.000 per favorire lo sviluppo dell' occupazione giovanile nei settori di attività di competenza regionale mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987, del cap. 9770 denominato: " Fondo per favorire lo sviluppo dell' occupazione giovanile".

2. Con successiva legge regionale saranno individuati i soggetti beneficiari, le tipologia d' intervento nonchè le procedure di spesa.

3. Al finanziamento dell' onere di cui al primo comma si fa fronte - a norma dell' art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con quota della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio dell' esercizio 1986 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio numero d' ordine 5).

4. La Giunta regionale - a norma dell' art. 28, secondo comma, della richiamata legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell' esercizio 1987.