ARTICOLO 1
1.
Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1987 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
2.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l' esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella n. 2.
ARTICOLO 2
1.
E' approvato il piano finanziario di utilizzo dei fondi assegnati alla Regione Umbria sugli stanziamenti degli anni 1986 e 1987 recati dall'
articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752
per l' attuazione degli interventi programmati in agricoltura (Tabella n. 3 allegata alla presente legge).
2.
Gli interventi previsti nel piano suddetto saranno realizzati in conformità del programma adottato ai sensi dell' articolo 3, ultimo comma, della stessa
legge 8 novembre 1986, n. 752
.
3.
Le quote di spettanza della Regione Umbria sugli stanziamenti degli anni 1986 e 1987, recati dall'
art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752
, utilizzate con la presente legge per finalità diverse da quelle previste da detta norma, saranno recuperate nel corso degli esercizi 1988, 1989 e 1990 iscrivendo nei rispettivi bilanci, oltre alla quota propria di ciascun esercizio, anche un terzo dell' importo già assegnato per gli anni 1986 e 1987.
ARTICOLO 3
1.
Al fine di favorire l' avviamento, lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione agricola in Umbria, gli importi di cui alla Tabella 4 - iscritti ai vari capitoli del bilancio e per i soggetti specificati con precedenti leggi regionali 17 ottobre 1986, n. 41, 23 dicembre 1986, n. 47 e 26 marzo 1987, n. 19 - sono destinati all' ESAU quale propria quota di partecipazione al capitale sociale delle cooperative stesse.
ARTICOLO 4
1.
Per la definizione dei rapporti dell' anno 1980 tra lo Stato e la Regione Umbria in applicazione delle norme di cui all'
articolo 69, primo comma, lett. b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, all' articolo 15, ultimo comma, del
decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463
, convertito nella
legge 11 novembre 1983, n. 638
e agli articoli 25 e 26 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730
, è autorizzata la spesa di lire 978.377.410 in termini di competenza e di cassa.
2.
All' onere di cui al precedente comma si fa fronte - a norma dell' articolo 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la quota appositamente accantonata nel fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio 1987 per iscrivere la somma di cui al primo comma del predetto articolo, al cap. 2271 dello stato di previsione della spesa.