ARTICOLO 5
1.
Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, sulla scorta di piani finanziari provvisori di cui all'
art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano per la ripartizione dei fondi relativi all' anno 1987, nonchè delle economie realizzate e degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate ai Comuni, risultanti dalla gestione delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20.
2.
Per quanto riferito al precedente comma i Comuni sono tenuti a predisporre:
a)
le rendicontazioni relative alle concessioni contributive effettuate, alle somme erogate, alle economie realizzate per ogni singolo avente diritto ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20;
b)
la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui ai titoli II e III della
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
;
c)
la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui al
titolo IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
;
d)
l' aggiornamento dei piani finanziari provvisori di cui all'
art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
e delle priorità di intervento riportate nei piani medesimi mediante lo stralcio dei piani stessi degli interventi non ancora finanziati.
ARTICOLO 6
1.
E' consentito ai Comuni l' utilizzo degli eventuali interessi maturati e rendicontati ai sensi del secondo comma lett. c) del precedente art. 5, per il completamento di opere di loro proprietà per le quali sono stati finanziati stralci funzionali ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20, nonchè per opere comprese nel piano finanziario provvisorio di cui all'
art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
.
2.
Per le finalità di cui al precedente comma i Comuni sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma, lett. c) del precedente art. 5, il piano di utilizzo degli eventuali interessi maturati.
3.
La Giunta regionale provvede ad effettuare, per gli interventi concernenti le opere di cui al primo comma, le concessioni contributive con le modalità di cui al
titolo IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
.
ARTICOLO 7
1.
Le disposizioni di cui al precedente art. 6 valgono anche per gli Enti pubblici non economici.
ARTICOLO 9
1.
Per l' attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sulla quota di L. 20.000.000.000 assegnati alla regione dell'Umbria sul fondo di cui all'
art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910
per il rifinanziamento degli interventi recati dalle leggi regionali 11 giugno 1979, n. 24, 26 maggio 1980, n. 50, 1o luglio 1981, n. 34, 11 maggio 1985, n. 18.
2.
Per gli interventi previsti dagli artt. 7 e 8 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34, è autorizzata la spesa di L. 13.360.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 7043 per l' esercizio 1987, denominato: " Contributo a fondo perduto a favore di privati e di Enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà situati nei Comuni della Valnerina indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale approvata con delibera consiliare 27 maggio 1981, n. 236".
3.
Per i contributi previsti dall' art. 42 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34 è autorizzata la spesa di L. 2.841.530 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa al capitolo di bilancio regionale n. 5875 per l' esercizio 1987, denominato: " Contributi a favore dei Comuni di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare del 27 maggio 1981, n. 236 per l' istruttoria delle domande ai sensi del
terzo comma dell' art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
limitatamene agli immobili non compresi nei piani di recupero".
4.
Per i contributi previsti dall' art. 46 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34, è autorizzata la spesa di L. 437.158.470 con iscrizione in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 5993 per l' esercizio 1987, denominato: " Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei Comuni di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale approvata con delibera consiliare del 27 maggio 1981, n. 236, nelle spese di funzionamento necessarie per l' esercizio di cui al Titolo II di tale legge".
5.
Per i contributi previsti dall' art. 27 della legge regionale 1o luglio 1981, n. 34 è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 8907 per l' esercizio 1987, denominato: " Contributo a fondo perduto a favore dei Comuni e degli Enti pubblici non economici per il ripristino o la ricostruzione di immobili ed opere pubbliche ricadenti nei territori dei Comuni di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale approvata con delibera consiliare del 27 maggio 1981, n. 236".
6.
Per le necessità derivanti dagli interventi di cui all'
art. 2, lett. g) della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 1501 per l' esercizio 1987, denominato: " Spese per lo smontaggio, il trasporto ed il deposito, in apposito centro, di prefabbricati".
7.
E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo del bilancio regionale n. 465 per l' esercizio 1987, denominato: " Spese generali e d' ufficio connesse alla gestione delle provvidenze legislative regionali in favore delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979".
8.
Per gli interventi di cui all' art. 8 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 7840 denominato: " Fondo per l' acquisizione a favore del patrimonio dei Comuni copiti dal sisma del 19 settembre 1979 di aree da utilizzare nel caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario".
Parte I
Entrata in aumento:
Cap. 2315 L. 20.000.000.000
Totale L. 20.000.000.000
Parte II
Spesa in aumento:
Cap. 465 L. 200.000.000
Cap. 1501 L. 1.000.000.000
Cap. 5875 L. 2.841.530
Cap. 5993 L. 437.158.470
Cap. 7043 L. 13.360.000.000
Cap. 7840 L. 1.000.000.000
Cap. 8907 L. 4.000.000.000
Totale L. 20.000.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.