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Legge regionale 18 novembre 1987, n. 50


LEGGE REGIONALE n.50 del 18 Novembre 1987

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 50 del 18 Novembre 1987
Soppressione dell' Opera Universitaria dell' Istituto superiore di educazione fisica( ISEF) di Perugia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 86 del 23/11/1987


Art. 1

1. L' Opera universitaria dell' Istituto superiore di educazione fisica( ISEF) di Perugia è soppressa dal 1o luglio 1987.

2. Dalla stessa data la Regione succede nella proprietà dei beni mobili e immobili e nelle titolarità dei rapporti attivi e passivi della medesima.

3. Il personale di ruolo della predetta Opera è trasferito alla Regione ed è inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza dalla data di cui al precedente comma 1 e in conformità ai criteri stabiliti dalla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 , e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

1. Le funzioni dell' Opera universitaria dell' ISEF di Perugia sono affidate all' Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, al quale è assegnato il personale addetto alle presenti funzioni alla data di soppressione.

2. I beni mobili e immobili di cui al comma 2 dell' art. 1 sono assegnati in comodato all' ERSU.

Art. 3

1. Sono estesi agli studenti già assistiti dalla soppressione Opera universitaria dell' ISEF di Perugia le provvidenze e i servizi di cui alla legge regionale 1o settembre 1981, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) lire 85.000.000 per il solo anno 1987, da iscrivere al bilancio preventivo regionale dell' esercizio in corso, al cap. 900 di nuova istituzione( sez. 6 - rubr. 10 - cat. 4 - sett. 4 - tipo 1.1) denominato: " Fondo per il pagamento di passività allocate alla Regione dell' Umbria in seguito allo scioglimento dell' Opera universitaria dell' Istituto superiore di educazione fisica";

b) lire 20.000.000 annue, a partire dal 1987, per l' espletamento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, con corrispondente aumento della previsione iscritta al cap. 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e con applicazione, a partire dal 1988, dell' incremento previsto dall' art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale 1o settembre 1981, n. 66, come modificato con l' art. 9 della legge regionale 22 agosto 1986, n. 40 .

2. All' onere di lire 105.000.000 afferente all' esercizio in corso si fa fronte con la maggiore entrata accertata al cap. 2970 del bilancio 1987, al quale sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 
Parte entrata
 
Cap. 2970 - in aumento L. 105.000.000
 
Parte spesa
 
Cap. 900 - in aumento L. 85.000.000
 
Cap. 931 - in aumento L. 20.000.000
 
Totale L. 105.000.000

3. Alla maggiore spesa per gli anni dal 1988 in poi si fa fronte con il prevedibile incremento della previsione di cui allo stesso cap. 2970 dell' entrata.

4. Al bilancio pluriennale 1987/ 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
 
Parte entrata
 
Cap. 2970 - in aumento L. 20.600.000 21.220.000
 
Parte spesa Progr. oper. 6.06.2.05 - in aumento L. 20.600.000 21.220.000