ARTICOLO 1
Finalità
1.
In adempimento a quanto previsto dalla
legge 16 dicembre 1985, n. 752
, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.
ARTICOLO 2
Natura della tartufaie
1.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2.
Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: " Raccolta di tartufi riservata".
ARTICOLO 3
Tartufaie controllate
1.
Si intende per tartufaia controllata quella costituita da uno o più appezzamenti di terreno dove sono presenti uno o più aree in cui crescono tartufi allo stato naturale, sottoposte a miglioramenti colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante tartufigene.
2.
Son considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a)
decespugliamento e/ o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b)
trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c)
sarchiatura annuale della tartufaia e/ o delle singole cave;
d)
potatura delle piante simbionti;
e)
pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f)
graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni dieci anni;
g)
drenaggio e governo delle acque superficiali;
h)
irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
i)
ogni altro intervento ritenuto utile e necessario.
3.
I miglioramenti vanno eseguiti a regola d' arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell' ambito della superficie delle tartufaie, in numero non inferiore a due fra tutte le operazioni indicate al comma precedente.
4.
Le operazioni colturali da effettuare vengono individuate, tenuto conto della specie di tartufo esistente sul posto, in sede di sopralluogo dal competente Ufficio foreste ed economia montana della Giunta regionale, che si avvale di due commissioni ciascuna delle quali è costituita da due rappresentanti dell' ufficio foreste ed economia montana, da un esperto, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da due rappresentanti della Comunità montana competente per territorio e valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi del
regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1
.
5.
La prima commissione opera nell' ambito del territorio di competenza delle Comunità montane dell' Alto Tevere umbro, dell' Alto Chiascio, del Monte Subasio e dei Monti del Trasimeno nonchè nelle aree di appartenenza dei Comuni della Provincia di Perugia, non ricompresi nelle Comunità montane; la secondo commissione opera nell' ambito del territorio di competenza delle Comunità montane dei Monti Martani e del Serano, della Valnerina, della Valle del Nera e Monte S. Pancrazio, dell' Amerino e Croce di Serra e del Monte Peglia e Selva di Meana, nonchè nelle aree di appartenenza dei Comuni della Provincia di Terni non ricompresi nelle Comunità montane.
6.
Il proprietario, o conduttore del fondo, all' atto del sopralluogo della commissione può farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.
7.
Per quanto riguarda le specie Tuber Magnatum Pico, le operazioni di cui alle lettere b) e g) del precedente
comma secondo
, sono considerate necessarie salvo diverso motivo parere della commissione.
8.
Le Comunità montane curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all' Albo pretorio; in merito possono essere presentate all' Ufficio foreste ed economia montana della Giunta regionale osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione.
9.
E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene in ogni cava, nel numero e nelle qualità ritenuti idonei rispetto alla potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui al comma precedente, in sede di sopralluogo; la messa a dimora deve essere effettuata in prossimità della superficie di ciascuna cava o, nei casi di impossibilità , sui terreni idonei prossimi alla medesima.
ARTICOLO 4
Tartufaie coltivate
1.
Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora su terreni non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati sesti d' impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.
2.
La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell' intervento.
3.
Ai fini dell' attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al
primo comma
, verificate dalle commissioni, di cui al
quarto comma dell' art. 3
della presente legge.
ARTICOLO 5
Riconoscimento tartufaie
1.
L' Ufficio foreste ed economia montana della Giunta regionale dietro richiesta di coloro che ne hanno il titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate e provvede alla loro iscrizione negli Albi regionali all' uopo istituiti a norma del successivo
articolo 14
.
2.
A tal fine l' interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:
a)
planimetria catastale 1: 2000 con l' indicazione dell' area di cava;
b)
relazione contenente le caratteristiche dei terreni ed ogni altra documentazione, prevista dalla Giunta regionale a seconda che si tratti di tartufaia controllata o coltivata.
3.
A seguito del riconoscimento, a coloro che ne hanno titolo sono concesse dalla Regione un congruo numero di tabelle, come previsto dal
terzo comma dell' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752
, previo versamento della corrispondente somma sull' apposito conto corrente regionale.
4.
La Giunta regionale determina, ai sensi dell' art. 3, terzo comma della
legge 16 dicembre 1985, n. 752
, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.
5.
Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità triennale ed è rinnovabile previa verifica della commissione tecnica di cui al
quarto comma dell' art. 3
. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste dall'
art. 3
comporta la revoca immediata del riconoscimento. L' interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.
ARTICOLO 6
Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli
1.
In attuazione di quanto disposto dall'
art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766
, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2.
Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui al
quarto comma dell' art. 3
.
3.
Nei terreni soggetti a vincolo connesso all' attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità montana competente per territorio che in base alla superficie vincolata, sentito il legale rappresentante dell' Ente gestore o dell' Azienda proprietaria, stabilisce il numero di raccoglitori ammessi, i turni della raccolta e le modalità di accesso al fondo sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.
4.
Nelle aziende faunistico - venatorie, l' attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al
terzo comma
, con l' ausilio di solo due cani, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.
ARTICOLO 8
Ricerca e raccolta dei tartufi
1.
La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2.
La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l' impiego del " vanghetto" o " vanghello" o dello " zappetto", aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:
a)
dal 1o ottobre al 31 dicembre: il Tuber Magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
b)
dal 1o dicembre al 15 marzo: per il Tuber Melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
c)
dal 1o dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
d)
dal 1o giugno al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo d' estate o scorzone;
e)
dal 1o ottobre al 31 dicembre: per il Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
f)
dal 1o gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera;
g)
dal 15 gennaio al 31 marzo: per il Tuber Borchii Vitt o Tuber Labidum Pico detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h)
dal 1o ottobre al 31 dicembre: per il Tuber macroscoporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;
i)
dal 1o novembre al 15 marzo: per il Tuber mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.
3.
E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4.
La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramontato ad un' ora prima della levata del sole.
5.
Le buche o le forate aperte per l' estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
6.
E' permesso per ogni raccoglitore, il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi, salvo quanto previsto dal
quarto comma dell' art. 6
.
7.
Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell' iscrizione alla anagrafe istituita ai sensi della
legge regionale 25 novembre 1986, n. 43
, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
8.
In relazione all' andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta presentata da parte di uno o più Comunità montane, ha facoltà di introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità .
9.
La Giunta regionale su proposta delle Comunità montane interessate qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico - fisica del terreno nonchè al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente in tali zone la raccolta.
ARTICOLO 9
Idoneità per la raccolta
1.
Per ottenere l' autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità davanti ad apposita commissione istituita da ogni Comunità montana, formata dal presidente della stessa o un suo delegato, da un rappresentante della Regione Umbria Ufficio foreste ed economia montana, nonchè da un esperto qualificato in materia, designato dalla Comunità montana medesima e da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
2.
Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3.
Il rilascio dell' autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
4.
Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dalle Comunità montane in relazione al luogo di residenza del richiedente.
5.
Sono esenti dalla prova d' esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
Non sono soggetti agli obblighi di cui al
primo comma
i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
ARTICOLO 10
Autorizzazione alla raccolta
1.
A seguito dell' esito positivo dell' esame di cui al precedente
art. 9
, la Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
2.
Per i residenti in Comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più vicina a detti Comuni.
ARTICOLO 11
Iniziative finanziarie
1.
La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche, ritenute utili per l' approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico - scientifiche, nonchè per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l' incremento della produzione dei tartufi.
2.
A tal fine la Giunta regionale può finanziare mediante contributi:
a)
attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonchè corsi per la vigilanza volontaria;
b)
centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
c)
centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
d)
iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
e)
realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/ o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
f)
impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del
Regolamento CEE 797 del 12 marzo 1985
e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l' impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.
3.
Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purchè ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo
art. 15
, con l' obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.
ARTICOLO 12
Modalità di finanziamento
1.
I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale:
a)
per le voci a) - b) c) - d) - e) fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa ammessa;
b)
per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.
2.
La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il preziario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.
3.
L' erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla Comunità montana, nonchè dal verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.
ARTICOLO 13
Progetti speciali
1.
Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto disposto dall'
art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1983, n. 47
.
ARTICOLO 14
Albi regionali
1.
La Giunta regionale istituisce appositi albi presso l' Ufficio foreste ed economia montana, in cui sono iscritte la tartufaie riconosciute come controllate o coltivate, a norma dei precedenti articoli 3, 4 e 5.
2.
Nel rispettivo albo sono annotati a cura dell' ufficio foreste ed economia montana, i dati relativi ai soggetti che conducono la tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonchè la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l' eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.
3.
Detti albi sono soggetti ad aggiornamento triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate a cura della commissione di cui al precedente
art. 3
.
ARTICOLO 15
Zone geografiche
1.
La Giunta regionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala 1: 100.000 le zone geografiche di raccolta, sentite le Comunità montane e con il concorso del Corpo forestale dello Stato.
2.
Provvede altresì a curare la redazione di una idonea cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo, realizzata in scala 1: 25.000.
ARTICOLO 16
Sanzioni amministrative
1.
I trasgressori alle disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1985, n. 752
ed alla presente legge, sono puniti con l' applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dall' Autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente, nonchè negli articoli 15, 16 e 18 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752
.
2.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a)
ricerca dei tartufi senza l' ausilio del cane da lire 100.000 a lire 1.000.000;
b)
scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
c)
sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie, per ogni altra decare di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da lire 10.000 a lire 100.000;
d)
lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da lire 10.000 a lire 100.000;
e)
apertura di buche in soprannumero o mancata riempitura delle stesse, per ogni cinque buche o frazioni di cinque, aperte e non riempite a regola d' arte: da lire 75.000 a lire 750.000;
f)
ricerca e raccolta di tartufi senza essere minuti del tesserino prescritto semprechè non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell' infrazione all' autorità regionale preposta all' applicazione delle sanzioni amministrative: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
g)
raccolta dei tartufi in periodo di divieto da lire 500.000 a lire 5.000.000;
h)
raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da lire 10.000 a lire 100.000;
i)
raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 300.000 a lire 3.000.000;
l)
raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima dell' alba: da lire 100.000 a lire 1.000.000;
m)
raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
n)
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'
art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752
: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
o)
lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'
art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752
: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
p)
commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752
, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del
codice penale
: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
q)
tabellazione abusiva dei terreni in contrasto con il
terzo comma dell' art. 5
: da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni ettaro inferiore a 0.50.00, con l' obbligo della immediata rimozione a cura della Comunità montana competente per territorio ed a spese del trasgressore;
r)
ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e
quarto comma dell' art. 6
: da lire 500.000 a lire 5.000.000.
3.
Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.
4.
Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente
secondo comma
, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell' autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.
5.
Nell' ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell' autorizzazione.
6.
I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottate dall' Autorità regionale, competente all' irrogazione delle sanzioni, con contestuale invio di copia del provvedimento alla Comunità montana competente.
7.
Chi esercita la ricerca e/ o la raccolta dei tartufi senza aver corrisposto la tassa annuale di concessione regionale per l' anno in corso, è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'
art. 6 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 57
e successive integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO 18
Tassa di concessione
1.
E' istituita una tassa di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale del tesserino di autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
2.
L' importo della tassa di rilascio e rinnovo è stabilito in lire 16.000 da versare alla tesoreria della Regione.
3.
La tassa ha validità di un anno a decorrere dalla data di rilascio del tesserino e comunque scade annualmente con la data di scadenza dello stesso.
4.
La tassa suddetta è iscritta al numero d' ordine 26 bis nella tariffa allegata alla
legge regionale 18 maggio 1980, n. 57
.
5.
La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
ARTICOLO 19
Norma finanziaria
1.
Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, è autorizzata, per l' anno 1987, la spesa di lire 20.000.000 con imputazione in termini di competenza e cassa, al cap. 4006, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: " Spese per l' esercizio delle funzioni delegate in materia di tartuficoltura".( Tit. 1, sez. 10, rubr. 43, cat. 04); codice SIR 2.1.1.5.4.1.10.12; rifer. Bil. plur. 2.24.2.03.
2.
Per l' attuazione degli interventi dall'
art. 11, secondo comma, lett. a)
, b), c) d), della presente legge è autorizzata per l' anno 1987, la spesa di lire 330.000.000 con imputazione in termini di competenza e cassa, al cap. 4051, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: " Contributi regionali per attività formative, di ricerca, sperimentazione, per gestione associata pubblica, nonchè per iniziative promozionali, pubblicitarie e culturali in materia di tartuficoltura". (Tit. 1, sez. 10, rubr. 43, cat. 04); codice SIR 1.1.1.6.2.2.10.12.; rifer. bil. plur. 2.24.2.03.
3.
Per l' attuazione degli interventi previsti dall'
art. 11, secondo comma, lett. e)
della presente legge è autorizzata, per l' anno 1987, la spesa di lire 100.000.000 con l' imputazione, in termini di competenza e cassa, al cap. 8471 di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato " Contributi alle Comunità montane per la realizzazione di tartufaie in terreni pubblici".( Tit. 2, sez. 10, rubr. 43, cat. 03); codice SIR 2.1.2.3.4.3.10.12; rifer. bil. plur. 2.24.2.03.
4.
Per l' attuazione degli interventi previsti dall'
art. 11, secondo comma, lett. f)
della presente legge è autorizzata per l' anno 1987, la spesa di lire 150.000.000 con imputazione, in termini di competenza e cassa, al cap. 8472, di nuova istituzione, nel bilancio regionale, denominato: " Contributi a favore di imprenditori agricoli, per l' impianto di tartufaie".( Tit. 2, sez. 10, rubr. 43, cat. 03); codice SIR 2.1.2.4.3.3.10.12; rifer. bil. plur. 2.24.2.03.
5.
All' onere complessivo di lire 600.000.000 si farà fronte come segue:
1) quanto a lire 11.000.000 con riduzione dello stanziamento previsto per l' anno 1987, sul cap. 4005 della spesa (con riferimento al settore n. 2, programma n. 24, progetto n. 2.03, del bilancio pluriennale 1986/ 88);
2) quanto a lire 89.000 con riduzione dello stanziamento previsto per l' anno 1987 sul cap. 8400 della spesa (riferimento al settore n. 2, programma n. 24, progetto n. 2.03 del bilancio pluriennale 1986/ 88);
3) quanto a lire 500.000.00 con il prevedibile provento derivante dalla tassa di concessione regionale istituita con l'
art. 18
della presente legge.
Di conseguenza la previsione di cui al cap. 100 della parte entrata del bilancio pluriennale 1986/ 88 - anno 1987 - è aumentata di lire 500.000.000.
6.
Per gli oneri dal 1988 in poi, l' entità della spesa per l' attuazione della presente legge, sarà stabilita con legge del bilancio a norma dell' art. 2 , quarto e quinto comma , nonchè dell' articolo 5, secondo comma della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, secondo le previsioni recate dai relativi bilanci pluriennali.
7.
I proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di tartuficoltura, istituite con l'
art. 18
della presente legge, saranno introitate al cap. 100 dell' entrata del bilancio regionale.
8.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente
art. 16
saranno introitate al cap. 455, di nuova istituzione nella parte entrate del bilancio regionale, denominato: " Pene pecuniarie per trasgressioni alle norme regionali in materia di tartuficoltura".
ARTICOLO 20
Norme transitorie e finali
1.
Le tabelle recanti qualsiasi dicitura, poste ai sensi della
legge 17 luglio 1970, n. 568
, perdono qualsiasi efficacia.
2.
Le tabellazioni o recinzioni di tartufaie naturali poste nei boschi e nei terreni non coltivati devono essere rimosse entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge per consentire la ricerca in conformità alle disposizioni dell'
articolo 2
.
3.
I proprietari o conduttori di tartufaie controllate o coltivate, già delimitate con tabelle, sono tenuti, pena la decandeza del diritto di tabellazione, a presentare alla Giunta regionale, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, apposita istanza redatta con le modalità di cui all'
articolo 5
.
4.
Il competente ufficio regionale, per mezzo della commissione prevista all'
art. 3
, accerta la sussistenza delle condizioni per la iscrizione agli albi di cui all'
art. 14
.
5.
La Giunta regionale, può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla
legge 16 dicembre 1985, n. 752
e quelle della presente legge.
6.
Per le concessioni a terzi non utenti del diritto di raccolta dei tartufi nei terreni gravati da uso civico, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo il diritto di raccolta, la presentazione del piano di conservazione delle tartufaie di cui al
secondo comma dell' art. 6
va effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
7.
I raccoglitori in possesso di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge devono fare richiesta di sostituzione alla Comunità montana competente, a pena di decadenza, entro sei mesi dall' entrata in vigore della stessa.
8.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla
legge 16 dicembre 1985, n. 752
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