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Legge regionale 24 marzo 2003, n. 3


LEGGE REGIONALE n., n. 3 del 24 Marzo 2003

Date di vigenza

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 Marzo 2003 , n. 3
"Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2001".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 13 del 26/03/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. È approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

(Entrate di competenza del conto del bilancio 2001)

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2001, ammontano a complessive L. 7.420.137.687.462, di cui riscosse L. 5.649.561.357.060 e rimaste da riscuotere L. 1.770.576.330.402.

ARTICOLO 3

(Spese di competenza del conto del bilancio 2001)

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2001 ammontano a complessive L. 7.168.791.453.201, di cui pagate L. 5.603.925.412.242 e rimaste da pagare L. 1.564.866.040.959.

ARTICOLO 4

(Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 2001)

1. I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate L. 1.770.576.330.402;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate L. 1.564.866.040.959.

ARTICOLO 5

(Residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001)

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti, durante l'anno 2001, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1 gennaio 2001 L. 3.599.302.909.721;

b) accertamento nel 2001 di maggiori residui attivi L. 2.988.672.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1 , ammontante a L. 3.599.305.898.393, è così articolato:

a) riscossi durante l'anno 2001 L. 2.321.279.992.318;

b) eliminati per insussistenza L. 10.361.588.246;

c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2001 L. 1.267.664.317.829.

ARTICOLO 6

(Residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001)

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti, durante l'anno 2001, presenta come risultato finale una consistenza al 1 gennaio 2001 di L. 2.732.358.826.042, di cui:

a) pagati durante l'anno 2001 L. 2.034.577.779.716;

b) eliminati per insussistenza o prescrizione L. 29.730.078.243;

c) eliminati per perenzione L. 14.707.999.030;

d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2001 L. 653.342.969.053.

ARTICOLO 7

(Situazione amministrativa)

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è determinato nell'importo di L. 112.769.317.727, come evidenziato dai seguenti dati:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio L. 384.964.265.508;

b) residui attivi per un totale di L. 3.038.240.648.231, di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2001, L. 1.770.576.330.402;

2) degli esercizi 2000 e precedenti, L. 1.267.664.317.829;

c) residui passivi per un totale di L. 2.218.209.010.012, di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2001, L. 1.564.866.040.959;

2) degli esercizi 2000 e precedenti, L. 653.342.969.053;

d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 L. 1.204.995.903.727, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) c);

e) somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 2002 a norma dell' articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, L. 1.316.965.221.454;

f) quote di fondi speciali dell'anno 2001, da utilizzare nell'esercizio 2002, ai sensi dell' articolo 29 della l.r. 13/2000 , L. 800.000.000;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2001 L. 112.769.317.727, determinato come somma algebrica delle lettere d), e), f).

ARTICOLO 8

(Conto di tesoreria)

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2001 presenta i seguenti dati finali:

a) fondo di cassa al 1 gennaio 2001 L. 52.626.108.088;

b) riscossioni per un totale di L. 7.970.841.349.378, di cui:

1) in conto competenza L. 5.649.561.357.060;

2) in conto residui attivi L. 2.321.279.992.318;

c) pagamenti per un totale di L. 7.638.503.191.958, di cui:

1) in conto competenza, L. 5.603.925.412.242;

2) in conto residui passivi, L. 2.034.577.779.716;

d) fondo di cassa al 31 dicembre 2001 L. 384.964.265.508.

ARTICOLO 9

(Conto del patrimonio)

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2001, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) Attività:

1) Immobilizzazioni L. 1.299.456.488.110;

2) Attivo circolante L. 3.439.282.622.587; Totale attività L. 4.738.739.110.697;

b) Passività:

1) Patrimonio netto L. 1.053.227.800.185;

2) Debiti L. 3.664.720.128.345;

3) Ratei e risconti L. 20.791.182.167;
 
Totale passività L. 4.738.739.110.697.

ARTICOLO 10

(Conto economico)

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2001, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) Proventi della gestione L. 2.567.402.249.334;

b) Costi della gestione L. 2.400.530.297.346;
 
Risultato della gestione (a-b) L. 166.871.951.988;
 

c) Proventi da contributi e trasferimenti L. 947.506.619.283;

d) Costi della gestione vincolata L. 783.997.980.128;
 
Risultato della gestione vincolata (c-d) L. 163.508.639.155;

e) Proventi ed oneri finanziari L. -75.199.490.339;

f) Proventi ed oneri straordinari L. 21.772.945.902;
 
Risultato economico dell'esercizio (a-b) (c-d) e f L. 276.954.046.706.

ARTICOLO 11

(Conto consuntivo del Consiglio regionale)

1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001 del Consiglio regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 262 del 16 dicembre 2002, espone i seguenti dati riassuntivi finali:

a) Fondo cassa al 31/12/2001 L. 3.755.957.451

b) Residui attivi per un totale L. 244.226.840 di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2001 L. 234.713.348

2) degli esercizi 2000 e precedenti L. 9.513.492

c) Residui passivi per un totale L. 3.422.994.421 di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2001 L. 2.252.012.323

2) degli esercizi 2000 e precedenti L. 1.170.982.098

d) Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 L. 577.189.870

e) Avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2001 L. 577.189.870

ARTICOLO 12

(Allegati)

1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 84, comma 3, della legge regionale n. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

a) la relazione della Giunta regionale di cui all' articolo 88 della legge regionale 13/2000 (Allegato " O");

b) la relazione del Collegio dei revisori (Allegato " O"-1);

c) la relazione relativa ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto (Allegato " O"-2);

d) i rendiconti degli enti di cui all' articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 - ALLEGATO N - i cui dati riassuntivi sono esposti, per l'anno 2000 nell'appendice n. 1 - di cui al numero 1 - e per l'anno 2001 nelle appendici nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, - di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 - di seguito indicati:

1) APPENDICE N. 1 - Centro per le pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni;

2) APPENDICE N. 2 - Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

3) APPENDICE N. 3 - Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) APPENDICE N. 4 - Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) APPENDICE N. 5 - Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 ;

6) APPENDICE N. 6 - Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

7) APPENDICE N. 7 - Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive modificazioni;

8) APPENDICE N. 8 - Centro per le pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni;

9) APPENDICE N. 9 - Azienda di promozione turistica dell'Umbria (APT), istituita con legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 ;

10) APPENDICE N. 10 - Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), istituita con legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 e successive modificazioni;

11) APPENDICE N. 11 - Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni;

12) APPENDICE N. 12 - Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CEDRAV), istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 ;

13) APPENDICE N. 13 - Agenzia Umbria lavoro, istituita con legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 ;

14) APPENDICE N. 14 - Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 e successive modificazioni;

e) i bilanci di esercizio 2001 delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all' articolo 52, comma 5, della legge regionale n. 13/2000 - ALLEGATO N - i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici A, B, C, D ed E - di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 - di seguito indicati:

1) APPENDICE A - Umbraflor srl.;

2) APPENDICE B - Sviluppumbria s.p.a.;

3) APPENDICE C - Centro Multimediale di Terni s.p.a.;

4) APPENDICE D - Ferrovia centrale umbra;

5) APPENDICE E - Società Webred s.p.a


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 marzo 2003

Lorenzetti


ALLEGATI:
-

(Allegati omissis)