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Legge regionale 20 gennaio 1988, n. 3


LEGGE REGIONALE n.n. 3 del 20 Gennaio 1988

Date di vigenza

06/02/1988 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Gennaio 1988 n. 3
Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1986.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 22/01/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E'approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione "Umbria" per l'esercizio finanziario 1986 che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1986

ARTICOLO 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, dl getti o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazione dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1986, ammontano a complessive L. 2.215.390.170.094 di cui riscosse L. 1.796.935.521.458 rimaste da riscuotere L. 418.454.648.636.

ARTICOLO 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1986 ammontano a complessive L. 2.131.422.608.969 di cui pagate L. 1.947.024.553.706 rimaste da pagare L. 184.398.055.263


RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1986

ARTICOLO 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate: L. 418.454.648.636

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizi sulle spese di competenza impegnate: L. 141.176.904.609

c) somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1986, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento: L. 43.221.150.654


RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1985 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

ARTICOLO 5

1. La gestione, durante l'anno 1986, dei residui attivi degli esercizi 1985 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
- consistenza al 10 gennaio 1986 L. 549.489.755.367
 
- accertamento nel 1986 di maggiori residui attivi L. 2.000.000, di cui riscossi durante l'anno 1986 L. 329.146.708.881, eliminati per insussistenza L. 2.073.087.609, rimasti da riscuotere al 31- 12- 1986 L. 218.271.958.877.

ARTICOLO 6

1. La gestione, durante l'anno 1986, dei residui passivi degli esercizi 1985 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
- consistenza al 1° gennaio 1986 L. 363.652.397.583, di cui pagati durante l'anno 1986 L. 162.842.142.643, eliminati per insussistenza o prescrizione L. 48.052.013.904, eliminati per perenzione L. 18.151.931.301, rimasti da pagare al 31- 12- 1986 L. 134.606.309.735.


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1986 è stato determinato nell'importo di lire 33.432.325.988, come evidenziato dai seguenti dati:

- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1986 L. 61.771.104.501.

- Residui attivi: della competenza dell'esercizio 1986 L. 418.454.648.636, degli esercizi 1985 e precedenti L. 218.271.958.877, totale residui attivi L. 636.726.607.513 Totale residui attivi e fondo di cassa L. 698.497.712.014

- Residui passivi: della competenza dell'esercizio 1986 L. 184.398.055.263, degli esercizi 1985 e precedenti L. 134.606.309.735, totale residui passivi L. 319.004.364.998.

- Saldo attivo alla chi usura dell'esercizio finanziario 1986 L. 379.493.347.016

- Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1987 a norma dell'art. 53 della LR 3- 5- 1978, n. 23, modificata con LR 19- 7- 1979, n. 35, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata L. 404.235.616.189.

- Quote di fondi globali dell'anno 1986 da utilizzare nell'esercizio 1987 ai sensi dell'art. 26 della LR 3- 5- 1978, n. 23 L. 8.690.056.815 totale somma da reiscrivere quote di fondi globali L. 412.925.673.004
 
Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1986 L. 33.432.325.988


CONTO DI TESORERIA

ARTICOLO 8

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 1986, approvato dalla Giunta regionale con atto n. 2941 del 5 maggio 1987 vistato dalla Commissione di controllo nella seduta del 22 maggio 1987 con decisione n. 3101, presenta i seguenti dati finali:
 
Fondo di cassa al 1° gennaio 1986 L. 45.555.570.511
 

 
Riscossioni:

- in conto competenza L. 1.796.935.521.458.

- in conto residui attivi L. 329.146.708.881, totale riscossioni L. 2.126.230.339, Totale L. 2.171.637.800.850.
 

 
Pagamenti:

- in conto competenza L. 1.947.024.553.706.

- in conto residui passivi L. 162.842.142.643 totale pagamenti L. 2.109.866.696.349, Fondo di cassa al 31- 12- 1986 L. 61.771.104.501.


CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 9

1. E'approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1986, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
 

 
PARTE I - ATTIVITA'.
 

 
Attività finanziarie L. 698.497.712.014
 
Attività disponibili L. 7.533.193.000
 
Attività non disponibili L. 38.863.961.407
 
Totale attività L. 744.894.866.421
 

 
PARTE II - PASSIVITA'.
 

 
Passività finanziarie L. 319.004.364.998
 
Passività consolidate L. 54.605.737.378
 
Passività diverse L. 6.180.379.929
 
Totale passività L. 379.790.482.305
 
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1986 L. 365.104.384.116.
 
Totale a pareggio L. 744.894.866.421


CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

ARTICOLO 10

1. Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1986, di cui agli allegati prospetti riassuntivi, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione:

1) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), istituito con legge regionale n. 35 del 13 agosto 1984 (Appendice n. 1) ;

2) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 giugno 1975, n. 38 (Appendice n. 2) ;

3) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 3) ;

4) Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), istituito con DPR 14 febbraio 1966, n. 253 ; trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e ristrutturato con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 4) ;

5) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5) ;

6) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6) .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 gennaio 1988

Mandarini