ARTICOLO 1
1.
In attuazione della disciplina recata dal comma 3, dell' articolo 5 del DPR 1o febbraio 1986, n. 13, il
comma 6 dell' art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
, è così modificato: "
6. Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro tre anni dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l' ordine, la graduatoria medesima
".