ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1988, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1987, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1987.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1988 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili d'impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1988 ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
come modificato con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
- la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente
primo comma
.
4.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1988 in conto residui passivi propri, nonchè gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
primo comma
del presente articolo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.