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Legge regionale 21 aprile 1988, n. 14


LEGGE REGIONALE n.14 del 21 Aprile 1988

Date di vigenza

23/04/1988 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Aprile 1988 ,n. 14
Art. 53, quinto comma, della lr 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1987.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 28 del 22/04/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1988 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1987, è presuntivamente determinato in lire 500.597.890.366. ( Tab. 3).

ARTICOLO 2

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988/ 1990 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 1 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 3

1. Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1988, in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 aprile 1988

Mandarini