ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Giunta regionale in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero affari esteri e con il Ministero per i beni culturali e ambientali, promuove la realizzazione di una serie coordinata di iniziative per l'Italia e per l'estero, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio librario antico, ed in particolare della prima edizione della Divina Commedia.
ARTICOLO 2
Comitato esecutivo
1.
Per la realizzazione dell'iniziativa è costituito un Comitato esecutivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, presieduto dall'Assessore regionale delegato ai beni culturali o da un suo delegato.
2.
Il Comitato provvede alla realizzazione delle iniziative ed alla gestione dei fondi a queste destinati, che potranno essere costituiti da contributi di Enti pubblici e privati, nonchè da proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione.
3.
Il regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, è adottato dal Comitato stesso nella sua prima seduta.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1.
E' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a carico del bilancio regionale per la concessione, a favore del Comitato di cui al precedente
art. 2
, di un contributo per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.
2.
La somma suindicata è iscritta al Cap. 965, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988, denominato: " Contributo per la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di Dante AlighieriAll'onere si fa fronte con quota appositamente accantonata sul fondo globale del capitolo 9700 ( V elenco n. 4 allegato al bilancio predetto). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'
art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
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