Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
30 Agosto 1988
,n.
36
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
59 del
06/09/1988
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Relativamente alle domande presentate ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
, fermo restando il termine ultimo per la loro presentazione, sono prorogati al 15 settembre e al 30 novembre 1988 rispettivamente il termine per l'invio da parte degli interessati della documentazione prevista per l'istruttoria delle domande medesime e quello per la formazione della graduatoria.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 30 agosto 1988
Mandarini