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Legge regionale 30 agosto 1988, n. 38


LEGGE REGIONALE n.38 del 30 Agosto 1988

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Agosto 1988 ,n. 38
Artt. 27 e 53, V comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1988 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1987.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 59 del 06/09/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell' art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è accertato in lire 28.102.540.617 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1987. Alla sua copertura si provvede quanto a lire 15.785.738.710 con l'assunzione di uno o più mutui autorizzati con l' art. 13, quarto comma, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 13 e quanto a lire 12.316.801.907 con le variazioni ed autorizzazioni disposte con la presente legge.

ARTICOLO 2

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1988 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1987, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 , modificata e integrata con la legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 , è accertato in lire 501.249.475.609 ivi comprese lire 500.597.890.366 già reiscritte sul bilancio del medesimo esercizio con lr 21 aprile 1988, n. 14( Tab. C).

ARTICOLO 3

1. Per gli effetti di cui all' art. 22, terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 , è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1987 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1988 e di cui al precedente art. 2 .

ARTICOLO 4

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988/ 1990 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 2 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tabella B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 5

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di competenza dell'esercizio 1987, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 12 della legge regionale di bilancio 26 marzo 1987, n. 18 , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 12.316.801.907 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1989 ed entro il limite annuo di spesa di lire 1.975.000.000.

2. Al conseguente onere di ammortamento per gli anni 1989 e 1990 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1988/ 1990. Per gli effetti di cui all' art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nell Tabella E) allegata alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 30 agosto 1988

Mandarini


ALLEGATI:
Allegati omissis