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Legge regionale 1° settembre 1988, n. 41


LEGGE REGIONALE n.41 del 1 Settembre 1988

Date di vigenza

10/09/1988 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/09/1988
14/09/1989 modifica mostra documento vigente dal 14/09/1989

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Settembre 1988 ,n. 41
Interventi in agricoltura. Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1988.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62 del 09/09/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzata, per l'anno 1988, la complessiva spesa di lire 45.001.500.000, in termini di competenza e di lire 27.038.500.000 in termini di cassa per gli interventi in agricoltura indicati nelle tabelle n. 1), 2), 3) e 4) allegate alla presente legge.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità indicate nelle tabelle stesse.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati in conformità del programma adottato ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752 .

[ 4. ] [3]

4. Con leggi di bilancio o di variazione dello stesso sarà disposto, nell?esercizio 1990, a valere sulle assegnazioni recate per detto anno dall?art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, il reintegro degli stanziamenti di cui alla tabella n. 3 allegata alla presente legge. [4]

ARTICOLO 2

1. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all' art. 3 della lr 4 settembre 1981, n. 68 , è ulteriormente prorogata al 1 gennaio 1990 fermo quant'altro con essa stabilito.

ARTICOLO 3

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 sono apportate le variazioni di cui alla allegata tabella n. 5.

2. Alla descrizione della voce n. 2439 del cap. 7820 sono aggiunte le parole: " e agricoli "; nella descrizione della voce 2135 del cap. 7667 sono soppresse le parole: " acquisizione quote sociali ".

ARTICOLO 4

1. All'elenco n. 5, allegato alla legge regionale 21 aprile 1988, n. 13 , al n. d'ordine n. 2, aggiungere: " Interventi per la proprietà contadina ed il riordino fondiario - competenza lire 150.000.000; cassa lire 100.000.000 " .

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Perugia, 1 settembre 1988

Mandarini


ALLEGATI:
Allegati omissis

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 29 agosto 1989, n. 32.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 29 agosto 1989, n. 32.