Titolo II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1975, N. 40
ARTICOLO 2
1.
Il testo dell'
art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, è sostituito dal seguente: "
La disciplina urbanistica e dell'assetto del territorio si attua, nell'ambito della Regione, mediante il Piano urbanistico territoriale regionale, i Piani urbanistici comprensoriali, i Piani regionali generali, i Regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione ed i relativi Piani attuativi
".
ARTICOLO 4
1.
L'
art. 14 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, è sostituito dal seguente: "
Contenuto dei Piani urbanistici comprensoriali
1. Il Piano urbanistico comprensoriale coordina le scelte e gli indirizzi con valenza territoriale, per gli ambiti di competenza, contenuti nel Piano di sviluppo regionale, nel Piano urbanistico territoriale e nei Piani di settore regionali e sovracomunali, tenuto conto delle scelte e degli indirizzi dei Comuni interessati.
2. In particolare il Piano urbanistico comprensoriale, sulla base di indagini territoriali interdisciplinari, al fine di disporre di un dettagliato quadro conoscitivo, preliminare alla definizione degli interventi:
a) definisce le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del territorio, individuando le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, provvedendo su tali basi alla definizione dei limiti per l'individuazione, in sede di attuazione, delle previsioni di cui all'art. 7, terzo comma, delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale; b) stabilisce sulla base dei criteri del Piano regionale per le attività estrattive, i limiti per l'individuazione, in sede attuativa, delle aree da destinare a tale attività ;
c) detta criteri per l'uso del territorio agricolo e delle aree relative alle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale, all'agricolo pregiato ed ai boschi, di cui agli artt. 6- 9- 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale; recepisce le aree di cui sopra approvati dai Comuni;
d) definisce la rete infrastrutturale extraurbana con particolare attenzione agli accessi, agli attraversamenti dei centri urbani, nonchè alle interconnessioni con la viabilità di interesse regionale e nazionale e con la rete ferroviaria; indica le linee di sviluppo relative ai trasporti pubblici e più in generale alla mobilità delle persone e delle cose sul territorio;
e) dimensiona e detta criteri localizzativi per le attrezzature, gli impianti o i servizi pubblici di interesse collettivo e sociale, di cui alla programmazione settoriale;
f) individua i beni storici, culturali, archeologici, paesistici ed ambientali - naturalistici, con particolare riferimento alle aree interessate dai vincoli delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431 e ne disciplina l'uso; individua strategie di recupero, di qualificazione e rivitalizzazione dei centri storici, secondo le diverse caratteristiche storico - culturali, tipologiche, la loro collocazione geografica, le diverse condizioni e trasformazioni socio - economiche e fisiche in atto;
g) detta criteri per il dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti abitativi, anche in funzione dell'elaborazione dei programmi regionali di edilizia pubblica;
h) dimensiona le aree per gli insediamenti produttivi e detta criteri per la loro riorganizzazione, qualificazione e localizzazione, tenuto conto delle economie localizzative, nonchè della tutela dell'ambiente e della salute;
i) dimensiona la capacità ricettiva turistica e detta criteri per la localizzazione delle attività turistiche;
l) detta criteri per la localizzazione dei centri per il commercio all'ingrosso e per le attività direzionali, anche in relazione agli insediamenti di cui alla lett. h);
m) individua le zone nelle quali, in via eccezionale, e per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse regionale o comprensoriale, il piano può essere attuato mediante piani particolareggiati di iniziativa pubblica
".
ARTICOLO 5
1.
L'
art. 15 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, è sostituito dal seguente: "
Elementi dei Piani urbanistici comprensoriali.
1. I Piani urbanistici comprensoriali sono costituiti da:
1) una relazione, che in conformità ai contenuti di cui all'art. 4, indichi in particolare:
a) gli obiettivi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano;
b) la rispondenza delle scelte urbanistiche e la congruità con gli obiettivi contenuti nel Piano con il Piano urbanistico territoriale regionale;
2) una cartografia in scala non inferiore ad 1: 25.000, che rappresenti lo stato di fatto rilevante:
a) le caratteristiche geologiche dell'intero territorio, con specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico;
b) lo stato degli usi in atto del suolo;
c) caratteri fisici, morfologici, ambientali e culturali del territorio sulla base dei dati dei censimenti ambientali approvati dalla Regione in attuazione della
legge 5 agosto 1985, n. 431
;
3) una cartografia in scala non inferiore ad 1: 25.000 dell'intero territorio, che descriva l'assetto territoriale e le direttrici di sviluppo previste dal Piano con riferimento ai contenuti di cui al precedente art. 4;
4) una cartografia in scala 1: 10.000 dell'intero territorio, che descriva le aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, della valorizzazione dell'ambiente e dei valori storico - artistici, specificando, inoltre, i contenuti della tutela dei beni di cui al precedente punto 2) lett. c), anche in attuazione dell'
art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52
e tenendo conto dei contenuti dell'art. 10 della stessa legge;
5) le norme di attuazione
".
ARTICOLO 6
1.
L'
art. 22 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, è sostituito dal seguente: "
1. I Comuni interessati adeguano i propri Piano regolatori generali o Programmi di fabbricazione, alla normativa del Piano urbanistico comprensoriale, recependo altresì le prescrizioni a carattere vincolante in esso contenute
".
ARTICOLO 8
1.
Il
secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, è sostituito dal seguente: "
La deliberazione di approvazione dei Piani particolareggiati è depositata presso i competenti uffici dell'Ente che ha proceduto all'approvazione stessa e notificata a ciascun proprietario degli immobili soggetti ad esproprio individuati dal Piano medesimo entro un mese dall'avvenuto deposito
".
Titolo III
NORMA TRANSITORIA: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'
ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1984, N. 29
ARTICOLO 9
1.
L'
art. 1 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29
, è sostituito dal seguente: "
1. L'approvazione dei Piani urbanistici comprensoriali e delle relative varianti è di competenza del Consiglio regionale. Ogni altra funzione in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali è di competenza della Giunta regionale, compresi i Piani attuativi (Piani particolareggiati esecutivi, Piani di recupero, Piani per l'edilizia economica e popolare e Piani per insediamenti produttivi) in variante a quelli generali. L'esame dei piani, ai fini dell'approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale, verifica essenzialmente la congruità dei loro contenuti con gli indirizzi e le previsioni della pianificazione sovracomunale e regionale. 2. Oltre alle varianti relative alla viabilità secondaria e interna o di penetrazione di singole zone omogenee, sono approvate, con deliberazione esecutiva del Consiglio comunale, le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali: a) che non incidano sulle previsione della pianificazione sovracomunale, sui criteri ispiratori del piano, sull'indicazione in termini cartografici e catastali e sulle rappresentazioni grafiche degli strumenti urbanistici sovraordinari; b) che interessino zone destinate al completamento, alla ristrutturazione e alla riqualificazione dei tessuti urbanistico - edilizi esistenti; c) che non comportino incrementi quantitativi delle previsioni di attività residenziali, produttive e turistiche ivi contenute e non costituiscano modifica dell'assetto urbano. 3. Le delibere comunali di approvazione degli strumenti urbanistici, di cui al secondo comma, esecutive ai sensi di legge, ed i relativi elaborati tecnici sono inviati alla Giunta regionale per la verifica di conformità con gli strumenti urbanistici sovraordinati. La Giunta regionale, qualora riscontri che detti strumenti contengano previsione in contrasto con quelle degli strumenti di pianificazione sovracomunale o regionale, procede all'annullamento entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento degli atti, con provvedimento motivato. Trascorso tale termine, senza che la Giunta regionale si sia pronunciata, lo strumento urbanistico diviene operante. Fino alla scadenza del termine di cui sopra è sospesa la sua efficacia. 4. Gli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali( PdR, PEEP e PIP) sono approvati dai Comuni con le modalità stabilite dall'art. 3, secondo comma, e dall'
art. 4, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37
, per i Piani particolareggiati esecutivi. 5. Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al precedente comma, compresi i Piani di lottizzazione, adottati e non ancora approvati in via definitiva dai Comuni, sono inviati alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla loro adozione. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni sui contenuti progettuali degli strumenti attuativi sotto il profilo urbanistico e ambientale, ovvero prenderne atto. Nel caso in cui la Giunta regionale formuli osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi, il Comune, con la delibera di approvazione, qualora non intenda adeguarsi alle osservazioni regionali, deve darne specifica motivazione. 6. Alle sedute della Commissione regionale tecnico - amministrativa, di cui all'
art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20
e successive modificazioni ed integrazioni per l'esame degli strumenti urbanistici comunali, possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della competente commissione consiliare permanente.
".
Titolo IV
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1983, N. 52
E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE
ARTICOLO 11
1.
L'art. 1 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale è sostituito dal seguente: "
( Contenuto del Piano) 1. Il Piano urbanistico territoriale, di cui all'
art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, è costituito da una relazione illustrativa, dalle Norme di attuazione e dalle rappresentazioni grafiche relative all'assetto del territorio di cui alle tavole I, II, III, IV, V e allegato 1. 2. La relazione individua gli obiettivi generali e di settore, delinea i criteri programmatici e di metodo seguiti per l'elaborazione ed illustra le scelte operate per lo sviluppo del territorio e la sua tutela e valorizzazione paesistico - ambientale anche ai fini della
legge 8 agosto 1985, n. 431
".
ARTICOLO 12
1.
L'art. 2 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale è sostituito dal seguente: "
( Rappresentazioni grafiche). 1. Le rappresentazioni grafiche riproducono l'assetto territoriale previsto dal Piano ed in particolare: a) indicano i valori minimi e massimi di riferimento demografico per il dimensionamento dei Piani urbanistici comprensoriali; b) indicano gli ambiti di tutela storica e naturalistico - ambientale ai fini della determinazione dei vincoli e dei criteri operativi di salvaguardia, anche ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
ed in attuazione della
legge 8 agosto 1985, n. 431
, nonchè individuano i parchi naturali; c) individuano la rete delle principali vie di comunicazione; d) indicano le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi di interesse regionale; e) indicano gli ambiti territoriali da riservare a speciali destinazioni; f) determinano le aree nelle quali il Piano deve essere attuato mediante i piani particolareggiati di iniziativa regionale
".
ARTICOLO 13
1.
L'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, è sostituito dal seguente: "
( Norme di attuazione). 1. Le Norme di attuazione integrano le tavole grafiche e ne determinano il contenuto; stabiliscono la disciplina dell'uso del territorio; fissano le direttive ed i criteri metodologici per la formazione dei piani di grado subordinato, con riferimento anche alla specifica considerazione dei valori storici, paesistici e ambientali; determinano le quantità minime di aree da riservare nelle varie zone ai fini di interesse pubblico
".
ARTICOLO 14
1.
Al Titolo II delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, è aggiunto il seguente articolo: "
Art. 4 / bis. (Aree di particolare interesse paesistico). 1. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, secondo quanto indicato dall'
art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431
, tutti i territori regionali aventi le caratteristiche di seguito elencate: a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia; b) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini con una fascia di 150 metri ciascuna; c) i territori montani posti ad una altitudine superiore ai 1200 metri slm; d) le zone previste a parco nazionale o regionale nonchè i relativi territori di protezione esterna, opportunamente individuati in termini fondiari; e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento; f) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici; g) le zone umide incluse nell'elenco di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448
; h) le zone di interesse archeologico; i) i parchi urbani, le ville e i giardini, nonchè gli oggetti di interesse ambientale, di cui ai numeri 1 e 2 dell'
art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
. 2. I territori individuati nelle lettere da a) a g) sono rappresentati nella tav. V; gli elenchi con relative cartografie dei territori individuati nelle lettere b), h) ed i), le variazioni e gli aggiornamenti, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente
".
ARTICOLO 15
1.
L'art. 5 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, è sostituito dal seguente: "
Parchi naturali. 1. I parchi naturali di interesse regionale, di cui alla tav. III, sono parchi territoriali e fluviali, nei quali è obbligatoria la formazione di appositi piani di conservazione e sviluppo ai sensi dell'
art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
. 2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, ai fini della istituzione dei parchi, il Sistema parchi - Ambiente dell'Umbria. Il Sistema individua: a) gli Enti cui compete la redazione del Piano di conservazione e sviluppo dei singoli ambiti di progetto; b) i criteri di indirizzo per la formazione dei piani stessi e per le modalità di gestione dei parchi, ivi compresi quelli relativi alla individuazione o costituzione dell'organismo di gestione di ogni singolo parco, in base alle specifiche esigenze di aggregazione territoriale. 3. Il Piano di conservazione e sviluppo, comprendente la confinazione e la zonizzazione del territorio a parco a scala 1: 25.000, è predisposto e deliberato in base ad accordo programmatico, dagli Enti competenti entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine il piano è predisposto dalla Giunta regionale. 4. Il Piano di conservazione e sviluppo è approvato dalla Giunta regionale, al fine di verificare la congruità dello stesso con il Sistema parchi - ambiente, con le previsione del Piano urbanistico territoriale e con gli altri piani a valenza regionale. 5. Il parco è costituito con legge regionale che: - istituisce l'Ente di gestione, ne stabilisce le competenze ed i rapporti istituzionali con gli altri Enti interessati; - individua le aree delimitate in scala 1: 25.000 dal Piano di conservazione e sviluppo ai fini della confinazione e zonizzazione del parco; - regolamenta l'attività venatoria. 6. Le prescrizioni del Piano di conservazione e sviluppo e quelle contenute nella legge regionale di istituzione del parco, modificano ed integrano la normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali. 7. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di conservazione e sviluppo, all'interno delle aree previste come parco regionale, sono consentiti solo gli interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambienta naturale esistente o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di area, di cui al quarto comma, purchè gli stessi interventi vengano autorizzati ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
e successive modificazioni ed integrazioni
".
ARTICOLO 16
1.
Il secondo comma dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale è sostituito dal seguente: "
Fino all'approvazione delle varianti di cui al precedente comma, nelle aree di particolare interesse naturalistico - ambientale sono consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, purchè autorizzati con le forme e le procedure di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497
".
ARTICOLO 17
1.
L'art. 7 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, è sostituito dal seguente: "
(Corpi idrici). 1. E' vietata ogni forma di edificazione a distanza inferiore a metri 100 dalle rive dei laghi e di metri 30 dalle sponde di fiumi, salvo quanto previsto dai commi successivi. 2. Le distanze sono calcolate a partire dal piede dell'argine o, in assenza di arginatura, dal ciglio della sponda e, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato. 3. In sede di formazione degli strumenti urbanistici di grado subordinato al Piano urbanistico territoriale, e sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico - geologico ed ambientale, i comuni singoli o associati possono definire distanze della edificazione in misura diversa da quelle previste dal primo comma. 4. Nelle fasce di rispetto sopra individuate sono fatti salvi gli interventi diretti alla realizzazione di impianti e servizi per la tutela e la migliore utilizzazione delle acque, purchè consentiti dalla vigente normativa statale e regionale in materia, nonchè gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli necessari per la difesa da calamità naturali. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per i bacini artificiali e per i canali demaniali. In tali casi le distanze, ai fini dell'edificazione, sono calcolate con riguardo al piede degli argini o, in assenza di arginatura, al ciglio della sponda. 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, attuativi delle previsioni dei Piani regolatori generali, e dai programmi di fabbricazione vigenti alla data del 12 gennaio 1984, purchè autorizzati con le forme e procedure di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497
6. Per una fascia di metri 300 per i laghi e di metri 150 per i fiumi e gli altri corsi d'acqua ogni modificazione, dalle linee di cui al primo comma, dell'aspetto esteriore dei luoghi indicati nell'elenco di cui alla delibera della Giunta regionale 4 marzo 1986, n. 1183, nell'allegato 2a) e nella tavola V, è subordinata alla autorizzazione ambientale, di cui all'
art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
.
".
ARTICOLO 18
1.
L'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, è sostituito dal seguente: "
( Acque sotterranee). 1. Nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale indicate nella tav. II e in quelle che verranno individuate con apposita delibera della Giunta regionale a seguito di ulteriori studi o di richieste di Comuni interessati, è vietata la realizzazione di ogni opera di escavazione e perforazione, di installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività, nonchè lo smaltimento sul suolo di rifiuti liquidi e solidi e l'uso di pesticidi, che possono recare pregiudizio alle risorse acquifere. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad emanare, con apposito atto, le direttive tecniche che regolano lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e l'uso di pesticidi
".
ARTICOLO 19
1.
L'art. 10 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, è sostituito dal seguente: "
( Impianti a rete). 1. Nelle aree di cui al precedente art. 4/ bis, nonchè in quelle di particolare interesse agricolo e nelle aree di particolare interesse naturalistico - ambientale, le condutture elettriche e di ogni altro impianti a rete aereo o sotterraneo devono essere realizzate, di norma, lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle operazioni agricole o alla conservazione dell'ambienta naturale. 2. Nelle aree individuate al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'
art. 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
".
ARTICOLO 20
1.
Al primo comma dell'art. 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, dopo il numero "
6
", è aggiunta la seguente frase: "
purchè autorizzati con le forme e le procedure di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497
".
ARTICOLO 21
1.
Sono abrogati:
a)
il secondo comma dell'art. 18 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale;
b)
l'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale;
c)
l'art. 27 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale.
ARTICOLO 22
1.
L'art. 28 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale, è sostituito dal seguente: "
( Formazione dei Piani urbanistici comprensoriali). 1. Qualora le Associazioni dei comuni e le Comunità montane non provvedano all'adozione dei Piani urbanistici comprensoriali entro il 31 ottobre 1989, la Giunta regionale si sostituisce ad esse, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine, procedendo all'adozione ed all'approvazione degli strumenti urbanistici d'intesa con le Province di Perugia e Terni, sentiti per i rispettivi territori i Comuni interessati, ed avvalendosi, se del caso, degli uffici tecnici delle Associazioni dei Comuni e delle Comunità montane interessate. 2. Nell'ipotesi di sostituzione si applicano le disposizioni relative ai Piani urbanistici comprensoriali, di cui all'
art. 14 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, in quanto applicabili, con le modifiche apportate dalla presente legge
".
ARTICOLO 23
Principi per la revisione ed il riordino della legislazione regionale in materia urbanistica
1.
La revisione della legislazione regionale vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di assetto e di utilizzazione del territorio e di tutela e valorizzazione del paesaggio, dovrà conformarsi ai seguenti principi:
a)
conferire alle Province le funzioni già attribuite e delegate con legge regionale alle Associazioni dei Comuni e alle Comunità montane, in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, garantendo la partecipazione dei Comuni interessati;
b)
garantire l'integrazione tra la pianificazione territoriale a livello regionale, sovracomunale, comunale ed il Piano regionale di sviluppo, anche mediante la previsione di progetti integrati di area;
c)
attribuire alle Province il compito di individuare ambiti territoriali o tematici cui riferire piani, programmi e progetti di livello sovracomunale, garantendo la partecipazione dei Comuni interessati, anche mediante appositi organismi di raccordo e consultazione;
d)
semplificare le procedure in materia di procedimenti abilitativi degli interventi sul territorio, riconducendo le varie fasi procedurali nell'ambito del procedimento principale di spettanza del sindaco: prevedere forme di responsabilizzazione di tecnici e dei liberi professionisti nell'ambito dell'istruttoria delle procedure amministrative in materia di provvedimenti abilitativi degli interventi sul territorio;
e)
riordinare e semplificare le procedure in materia di adozione - approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale generali ed attuativi; prevedere forme di responsabilizzazione dei tecnici redattori degli strumenti urbanistici nell'ambito dell'istruttoria delle procedure amministrative; prevedere la sostituzione dei controlli necessari con forme di controllo eventuale, utilizzando anche l'istituto del silenzio - assenso e ridefinendo le forme di controllo in modo da garantire la congruità con i livelli decisionali;
f)
prevedere e disciplinare forme di partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi concernenti gli atti abilitativi sugli interventi nel territorio;
g)
prevedere forme di supporto tecnico da mettere a disposizione delle Amministrazioni locali.
2.
Entro il 31 dicembre 1989 il Consiglio regionale delibererà una legge nella materia di cui al
primo comma
in conformità ai principi ivi stabiliti.