Art. 1
1.
E'approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1987 che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.
Titolo I
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1987
Art. 2
1.
Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazione dello Stato, da rendite dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzione di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1987, ammontano a complessive L. 2.320.727.458.705 di cui: riscosse L. 1.952.774.488.552 rimaste da riscuotere L. 367.952.970.153.
Art. 3
1.
Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1987 ammontano a complessive L. 2.314.363.881.834 di cui: pagate L. 2.161.372.612.771 rimaste da pagare L. 152.991.269.063.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESECIZIO 1987
Art. 4
1.
I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:
a)
somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate: L. 367.952.970.153
b)
somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate: L. 145.010.542.481
c)
somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1987, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento: L. 7.980.726.582.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1986 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1987
Art. 5
1.
La gestione, durante l'anno 1987, dei residui attivi degli esercizi 1986 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
- consistenza al 1o gennaio 1987 L. 636.726.607.513
- accertamento nel 1987 di maggiori residui attivi L. 792.142.075 di cui:
- riscossi durante l'anno 1987 L. 299.100.642.148
- eliminati per insussistenza L. 3.184.438.010
- rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1987 L. 335.233.669.430
Art. 6
1.
La gestione, durante l'anno 1987, dei residui passivi degli esercizi 1986 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
- consistenza al 1 gennaio 1987 L. 319.004.364.998 di cui:
- pagati durante l'anno 1987 L. 146.932.673.220
- eliminati per insussistenza o prescrizione L. 34.887.174.918
- eliminati per perenzione L. 54.795.132.122
- rimasti da pagare al 31 dicembre 1987 L. 82.389.384.738
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 7
1.
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987 è stato determinato nell'importo di lire 28.054.540.617, come evidenziato dai seguenti dati:
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1987 L. 5.340.949.210
- Residui attivi: L. 703.186.639.583 di cui della competenza dell'esercizio 1987 L. 367.952.970.153 degli esercizi 1986 e precedenti L. 335.233.669.430
Totale L. 708.527.588.793
- Residui passivi: L. 235.380.653.801 di cui della competenza dell'esercizio 1987 L. 152.991.269.063 degli esercizi 1986 e precedenti L. 82.389.384.738
- Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987 L. 473.146.934.992
Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1988 a norma dell'art. 53 della LR 3 maggio 1978, n. 23, modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata L. 501.201.475.609
Quote di fondi globali dell'anno 1987 da utilizzare nell'esercizio 1988 ai sensi dell'art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23 L. 501.201.475.609
Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1987 L. 28.054.540.617
Art. 8
1.
Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 1987, approvato dalla Giunta regionale con atto n. 2905 del 3 maggio 1988 vistato dalla Commissione di controllo nella seduta del 19 maggio 1988 con decisione n. 2924, presenta i seguenti dati finali:
Fondo di cassa al 1 gennaio 1987 L. 61.771.104.501
- Riscossioni: L. 2.251.875.130.700 di cui in conto competenza L. 1.952.774.488.552
in conto residui attivi L. 299.100.642.148
Totale L. 2.313.646.235.201
- Pagamenti: L. 2.308.305.285.991 di cui in conto competenza L. 2.161.372.612.771 in conto residui passivi L. 146.932.673.220
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987 L. 5.340.949.210
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Art. 9
1.
E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1987, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
Parte I - Attività
- Attività finanziarie L. 708.527.588.793
- Attività disponibili L. 9.599.893.000
- Attività non disponibili L. 60.351.139.876
Totale attività L. 778.478.621.669
Parte II - Passività
- Passività finanziarie L. 235.380.653.801
- Passività consolidate L. 70.678.269.104
- Passività diverse L. 6.524.285.473
Totale passività L. 312.583.208.378
- Eccedenza della attività al 31 dicembre 1987 L. 465.895.413.291 Totale a pareggio L. 778.478.621.669
CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
Art. 10
1.
Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1987, di cui agli allegati prospetti riassuntivi, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione:
1)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), istituito con
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35
(Appendice n. 1) ;
2)
Centro studi giuridici e politici, istituito con
legge regionale 26 giugno 1975, n. 38
(Appendice n. 2) ;
3)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con
legge regionale 12 agosto 1982, n. 41
(Appendice n. 3) ;
4)
Ente di sviluppo agricolo in Umbria( ESAU), istituito con
DPR 14 febbraio 1966, n. 253
; trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell'
art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11
e ristrutturato con
legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5
(Appendice n. 4) ;
5)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Terni, di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice n. 6).
Art. 11
1.
Alla
legge regionale 30 agosto 1988, n. 38
sono apportate le seguenti rettifiche:
a)
all'art. 1 , l'importo di lire "
28.102.540.617
" è sostituito con l'importo di lire "
28.054.540.617
" e l'importo di lire "
12.316.801.907
" è sostituito con l'importo di lire "
12.268.801.907
";
b)
all'art. 2 l'importo di lire "
501.249.475.609
" è sostituito con l'importo di lire "
501.201.475.609
";
c)
all'art. 5, primo comma , l'importo di lire "
12.316.801.907
" è sostituito con l'importo di lire "
12.268.801.907
" ;
d)
alla tabella A), in corrispondenza del cap. 3 l'importo di lire "
607.521.490
" in aumento della competenza è sostituito con l'importo di lire "
559.521.490
". In corrispondenza del cap. 3205 l'importo di lire "
12.316.801.907
" in aumento della competenza è sostituito con l'importo di lire "
12.268.801.907
";
e)
alla tabella B), in corrispondenza del cap. 3, l'importo di lire "
12.316.801.907
" in aumento della competenza è sostituito con l'importo di lire "
12.268.801.907
" e, in corrispondenza del cap. 8350, voce 2420, l'importo di lire "
293.595.000
" in aumento della competenza, è sostituito con l'importo di lire "
245.595.000
";
f)
alla tabella C), in corrispondenza del cap. 8350, voce 2420, è eliminato l'importo di lire "
48.000.000
", nella colonna n. 5. Il totale nella colonna n. 7 è rettificato in lire "
543.095.000
" ed il totale nella colonna n. 12 in lire "
245.595.000
";
g)
alla tabella E), in corrispondenza del cap. 8900 l'importo di lire "
2.338.801.907
" è sostituito con l'importo di lire "
2.338.801.907
" e il totale di lire "
12.316.801.907
" con l'importo di lire "
12.268.801.907
".