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Legge regionale 15 dicembre 1988, n. 45


LEGGE REGIONALE n.45 del 15 Dicembre 1988

Date di vigenza

30/12/1988 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 1988 ,n. 45
Seconda variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1988.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 93 del 15/12/1988

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Variazioni al bilancio 1988

1. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle n. 1) e n. 2) allegate alla presente legge.

2. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta Tabella n. 2).

ARTICOLO 2

Rettifica errore contenuto nella tabella b) allegata alla legge regionale 30 agosto 1988, n. 38 .

1. Alla tabella b) allegata alla legge regionale 30 agosto 1988, n. 38 sono apportate le seguenti rettifiche:
 
- al cap. 1045/ Voce 9998, è eliminata la variazione di lire 9.157.750 in diminuzione della previsione di cassa;
 
- al cap. 6140 la variazione in aumento della previsione di cassa è ridotta di lire 9.157.750.

ARTICOLO 3

Crediti della Regione per trattamento economico del personale comandato

1. Gli Enti presso i quali presta servizio personale regionale in posizione di comando, possono chiedere alla Giunta regionale - entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge - di effettuare il rimborso degli oneri retributivi sostenuti dalla Regione a tutto il 30 giugno 1988, in rate annuali fino ad un massimo di cinque, senza interessi, con scadenza al 30 aprile di ogni anno.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 dicembre 1988

Mandarini