ARTICOLO 1
1.
Il
comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27
, è sostituito dal seguente: "
4. Le integrazioni tabellari relative alla 1a e 2a qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e lire 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30 per cento, 35 per cento, 35 per cento dal 1o gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 10 gennaio 1988
".