Legge regionale 10 gennaio 1989, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 10 Gennaio 1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989 , 1
Modificazioni della lr 9 agosto 1988, n. 27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 18/01/1989
10 Gennaio 1989


ARTICOLO 1

1. Il comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27 , è sostituito dal seguente: " 4. Le integrazioni tabellari relative alla 1a e 2a qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e lire 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30 per cento, 35 per cento, 35 per cento dal 1o gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 10 gennaio 1988 ".

ARTICOLO 2

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27 , è sostituito dal seguente: " 1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità, di cui alle lett. g) e h) del precedente art. 36, è corrisposto per intero a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge "