ARTICOLO 1
Collocamento a riposo
1.
All'
art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
. sono aggiunti i seguenti commi: "
Al personale che dovrà cessare dal servizio per limiti di età e che a tale data non avrà maturato il diritto ad alcun trattamento minimo di pensione è concesso, a domanda, il mantenimento in servizio sino ad ottenere il completamento dei servizi necessari alla maturazione di tale trattamento minimo.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata almeno un anno prima del compimento del limite di età previsto dall'
art. 4 del dpr 29 dicembre 1973, n. 1092
.
Al fine dell'accertamento del diritto al trattamento unico di pensione farà fede la certificazione fornita dagli istituti previdenziali competenti: CPDEL, INPS.
Il mantenimento in servizio di cui al primo comma non potrà essere comunque superiore a cinque anni
".