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Legge regionale 2 maggio 1989, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 2 Maggio 1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 13 del 2 Maggio 1989
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e annesso bilancio pluriennale 1989- 1991.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 18 del 03/05/1989


ARTICOLO 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1989 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 2.208.894.547.442 in termini di competenza ed in lire 2.280.034.314.777 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1989 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1989 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 2.208.894.547.442 in termini di competenza ed il lire 2.280.034.314.777 in termini di cassa.

2. E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1989 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1989 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma .

ARTICOLO 3

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1989 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale

1. A norma dell'articolo 5 , secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1989 - per attività od interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tabella I) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 5

Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali

1. Limitatamente all'anno finanziario 1989 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tabella L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

ARTICOLO 6

Destinazione della quota 1989 del Fondo sanitario nazionale

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1989 sul Fondo sanitario nazionale è destinata agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 7

Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale - in attuazione dell' articolo 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1989 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato o di altri enti ed organismi vincolate a scopi specifici nonchè delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'anno 1989, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitolo 3930 dell'entrata e 9900 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sul conto corrente infruttifero intestato " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.

ARTICOLO 8

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell' articolo 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tabella B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonchè per il pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell' articolo 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

ARTICOLO 9

(Fondo di riserva per le spese impreviste

1. In osservanza dell' articolo 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

ARTICOLO 10

Fondo riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 è stabilito per l'anno 1989 in L. 19.934.167.889 (cap. 6140).

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

ARTICOLO 11

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione alle effettive necessità di cassa, uno p più mutui fino all'importo complessivo di lire 29.314.100.000 per una durata massima di anni venti a decorrere dal 1991 ed entro il limite annuo di spesa di L. 5.560.000.000 per oneri di ammortamento.

2. All'onere relativo all'anno 1991 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al disavanzo dell'esercizio 1987, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale di bilancio 26 marzo 1987, n. 18, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo si L. 12.316.801.907 per una durata massima di venti anni a decorrere dal 1989 ed entro il limite di spesa di L. 253.000.000 per l'anno 1989, di L. 2.353.000.000 per ciascuno degli anni 1990 al 2008 e di L. 2.100.000.000 per l'anno 2009.

5. Al conseguente onere di ammortamento per gli anni 1989, 1990 e 1991, si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06, del bilancio pluriennale 1989/ 1991. Per gli effetti di cui all' articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla legge regionale 30 agosto 1988, n. 38 e riprodotto in allegato al presente bilancio (Tabella R).

ARTICOLO 12

Estinzione anticipata di mutui più onerosi

1. La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è autorizzata ad assumere nuovi mutui purchè l'onere di ammortamento di questi ultimi, consenta la realizzazione di apprezzabili economie annuali di spesa.

ARTICOLO 13

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati

1. Per l'anno 1989 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tabella P) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 14

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell'articolo 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1989 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di L. 5.000.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

ARTICOLO 15

Approvazione del bilancio pluriennale 1989/ 1991

1. E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1989/ 1991 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1989 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1989/ 1991 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.

3. Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 16

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati per estratto al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
 
1) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con legge regionale 29 aprile 1984, n. 31 , modificata con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 2);
 
2) Ente di sviluppo agricolo in Umbria di cui alla legge regionale 20 maggio 1984, n. 5 (Appendice n. 3);
 
3) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES) istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 4);
 
4) Centro di studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 36 , modificata dalla legge regionale 1976, n. 10 (Appendice n. 5);
 
5) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6);
 
6) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 7).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI:
ALLEGATI -

OMISSIS