Legge regionale 2 maggio 1989, n. 14
LEGGE REGIONALE n.14 del 2 Maggio 1989
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
n.
14
del
2 Maggio 1989
Art. 53, V comma della lr 3 maggio 1978, n. 23, reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1988.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
S.o. n. 3 al n. 18 del
03/05/1989
ARTICOLO 1
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1989 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1988, è presuntivamente determinato in lire 655.825.032.928. (Tab 3).
ARTICOLO 2
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/ 1991 sono apportate le variazioni indivate alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 1
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.
ARTICOLO 3
Rettifiche
1.
Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1989, in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.