2. Ufficio affari giuridici e legali e del contenzioso.
Compete all'Ufficio:
- l'esame dei problemi istituzionali attinenti al riordinamento dei poteri locali e della finanza pubblica con riferimento alla tematica delle deleghe e del decentramento;
- la elaborazione, in collegamento con gli uffici interessati, delle proposte legislative e regolamentari d'iniziativa della Giunta regionale;
- l'analisi giuridica di fattibilità delle leggi, in particolare sotto i seguenti profili:
a) rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale;
b) coerenza e compatibilità con le linee istituzionali degli atti di programmazione;
c) coordinamento con la legislazione regionale vigente;
d) coerenza e compatibilità delle procedure al fine della operatività delle leggi e della riduzione del contenzioso;
- l'assistenza alla Giunta in sede di discussione dei disegni di legge presso le commissioni consiliari ed in Consiglio regionale e nella stesura di eventuali emendamenti e modifiche;
- l'esame dei rilievi eventualmente sollevati dal Governo sulle leggi approvate dal Consiglio e la formulazione delle proposte conseguenti;
- il mantenimento dei collegamenti con i servizi legislativi statali, con l'Ufficio legislativo del Consiglio regionale e con gli uffici legislativi delle altre regioni;
- la prestazione di attività di consulenza giuridica a richiesta del Presidente della Giunta, dell'Ufficio segreteria della Giunta e degli uffici delle aree funzionali A/ 2, A/ 4 e A/ 5;
- la formulazione di pareri in ordine alla instaurazione delle liti, alla resistenza in giudizio e alla definizione delle controversie sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- il coordinamento dell'attività di rappresentanza in giudizio della Regione, affidata dalla Giunta regionale all'Avvocatura dello Stato, ovvero a dirigenti regionali abilitati all'esercizio dell'attività di avvocato e procuratore, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e procuratori legali e a legali del libero foro;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della
legge regionale 30 maggio 1983, n. 1
5, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la gestione della biblioteca giuridica e la raccolta della documentazione giuridica, con riferimento in particolare alla legislazione statale e regionale, agli atti parlamentari e alla giurisprudenza costituzionale, civile, penale e amministrativa.
Per l'espletamento dei propri compiti l'ufficio si avvale della collaborazione delle correlate posizioni di staff. Il comitato consultivo permanente per la legislazione, previsto dall'art. 42/ bis della presente legge, opera ad integrazione dell'ufficio e delle correlate posizioni di staff in particolare per quanto riguarda:
a) analisi della legislazione regionale per settori omogenei di materie;
b) individuazione delle disposizioni implicitamente abrogate e non più operanti per mancanza di finanziamento, delle discipline che si sovrappongono con ambiguità di ordine interpretativo e applicativo;
c) riordino e sistemazione della normativa di settore in testi unici o coordinati;
d) proposte di adeguamento necessario della normativa regionale alla legislazione statale sopravvenuta (di principio, di grandi riforme) e ai regolamenti comunitari.
La Giunta regionale individua con propria deliberazione i dirigenti da abilitare all'attività di avvocato e procuratore, scegliendoli tra quelli muniti di titolo di procuratore legale, in servizio presso l'Ufficio affari giuridici e legali e del contenzioso e le correlate posizioni di staff, nonchè presso l'Ufficio legislativo del Consiglio regionale e le correlate posizioni di staff.
Gli incarichi di rappresentanza in giudizio ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale sono conferiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle rispettive competenze