ARTICOLO 1
1.
Il testo di cui alla
lett. f), primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, è sostituito come segue: "
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'
articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.
Alla formazione del reddito di riferimento concorrono tutti gli emolumenti, indennità, pensioni percepiti, eventualmente esentasse, ad eccezione dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o assegni percepiti in attuazione della norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati o disabili
".