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Legge regionale 28 luglio 1989, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 28 Luglio 1989 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 23 del 28 Luglio 1989 (1)
Ulteriore modificazione della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 - Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 02/08/1989


ARTICOLO 1

1. Il testo di cui alla lett. f), primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 , è sostituito come segue: " f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.
 
Alla formazione del reddito di riferimento concorrono tutti gli emolumenti, indennità, pensioni percepiti, eventualmente esentasse, ad eccezione dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o assegni percepiti in attuazione della norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati o disabili
".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 33, art. 41, comma 1, lett. d). Tale abrogazione è stata riconfermata dalla L.R. 28 novembre 2003, n. 23, art. 55, comma 2