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Legge regionale 27 aprile 1990, n. 30


LEGGE REGIONALE n.30 del 27 Aprile 1990 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 30 del 27 Aprile 1990 (1)
Ulteriori integrazioni della LR 25 novembre 1986, n. 43 "Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 02/05/1990


ARTICOLO 1

Istituzione del comitato regionale per la protezione degli animali.

1. All' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 , è aggiunto il seguente: " Art. 8/ bis. - 1. E'istituito presso la Giunta regionale il comitato regionale per la protezione degli animali.
 
Il comitato è composto da:
 
a) uno zoologo od un biologo;
 
b) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;
 
c) un funzionario dell'ufficio zootecnia della Giunta regionale;
 
d) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta regionale;
 
e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione degli animali più rappresentative, riconosciute quali persone giuridiche di diritto privato ed operanti nel territorio regionale.
 
2. Il comitato è presieduto dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
 
3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione e rimane in carica per la durata della legislatura.
 
4. I compiti di segretario del comitato sono svolti da un funzionario individuato dalla Giunta regionale di livello non superiore all'VIII qualifica funzionale
".

ARTICOLO 2

Funzioni del comitato regionale.

1. All' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 , è aggiunto il seguente: " Art. 8/ ter. - 1. Il comitato svolte funzioni di consulenza della Giunta regionale in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione di opportune iniziative.
 
2. Il comitato esprime pareri sul riconoscimento delle persone giuridiche preposte alla protezione degli animali.
 
3. Il comitato, su richiesta della Giunta regionale, può essere invitato ad esprimere pareri sugli specifici disegni di legge
".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 19 luglio 1994, n. 19, art. 16