ARTICOLO 3
1.
La
lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è così sostituita:
"
c) formula proposte alla Giunta regionale per il programma triennale di cui all'art. 7
".
2.
Al
comma 2, dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è aggiunta la seguente lettera:
"
d) promuove lo sviluppo delle associazioni degli emigrati umbri all'estero
".
3.
All'
art. 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è aggiunto il seguente comma:
"
5. Il Consiglio regionale dell'emigrazione può riunirsi in seduta plenaria congiunta con la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, di cui alla
legge 30 dicembre 1986, n. 943
, per la trattazione di problemi comuni
".
ARTICOLO 4
1.
L'
art. 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 5 (Comitato direttivo del Consiglio regionale dell'emigrazione)
1. Il Comitato direttivo è composto da 10 membri eletti dal Consiglio regionale dell'emigrazione nel proprio seno con voto limitato a 6 nonchè dal presidente del Consiglio regionale dell'emigrazione e che ne assume la presidenza.
2. Il Comitato direttivo elegge nel proprio seno il vicepresidente per l'esercizio delle funzioni vicarie del presidente
".
ARTICOLO 5
1.
L'
art. 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è così sostituito:
"
Art. 6 (Compiti del Comitato direttivo).
1. Il Comitato direttivo:
a) formula proposte al consiglio regionale dell'emigrazione ai fini della predisposizione del progetto di programma triennale di cui all'art. 7;
b) propone alla Giunta regionale il piano annuale degli interventi di cui all'art. 8;
c) coadiuva la Giunta nell'attuazione del programma triennale di cui alla lettera a);
d) coadiuva la Giunta regionale nell'attuazione degli interventi previsti nel piano annuale di cui alla lettera b).
2. Il Comitato direttivo del consiglio regionale dell'emigrazione può riunirsi in seduta congiunta con il Comitato esecutivo della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui alla lette 30 dicembre 1986, n. 943, per la trattazione dei problemi comuni
".
ARTICOLO 6
1.
L'
art. 7 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 7. (Programma triennale).
1. La Giunta regionale, su proposta del Consiglio regionale dell'emigrazione, adotta il programma triennale degli interventi in materia di emigrazione, nel quale sono indicati:
a) le linee e gli obiettivi da conseguire in relazione alle esigenze di riequilibrio socio - economico della Regione, individuate nel piano regionale di sviluppo;
b) le priorità degli interventi;
c) i criteri per la formulazione dei piani annuali di cui all'art. 8.
2. Il programma individua altresì le attività di documentazione, di studio e di informazione nonchè ogni altra iniziativa anche a carattere interregionale, sui problemi dell'emigrazione.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ed è attuato e aggiornato mediante il piano annuale di cui all'art. 8
".
ARTICOLO 7
1.
L'
art. 8 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è così sostituito:
"
Art. 8 (Piano annuale degli interventi).
1. La Giunta regionale approva, su proposta del Comitato direttivo del Consiglio regionale dell'emigrazione il piano annuale degli interventi in materia di emigrazione.
2. Il piano indica in particolare:
a) le iniziative per il superamento delle difficoltà linguistiche culturali, degli emigrati e per favorire la loro frequenza a corsi scolastici e universitari;
b) le iniziative per favorire il reinserimento dei lavoratori emigrati nella realtà sociale ed economica della regione;
c) le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sugli interessi dei mutui per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di abitazione nella regione;
d) gli incentivi e le agevolazioni finanziarie per l'avvio di attività produttive nella regione da parte degli emigrati, anche attraverso convenzioni con istituti di credito ed enti finanziari;
e) i viaggi di studio e le iniziative di turismo sociale e di interscambio, da realizzare in collaborazione con enti locali, altri enti ed associazioni regionali nel rispetto della normativa vigente;
f) i contributi alle associazioni umbre degli emigrati che svolgono attività rientranti nelle finalità della presente legge e che non usufruiscono di analoghe provvidenze da parte di altri enti;
g) gli enti e le associazioni per concorrere all'attuazione degli interventi.
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sulla attività svolta in attuazione del piano
".
ARTICOLO 8
1.
L'
art. 9 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è così sostituito:
"
Art. 9 (Interventi socio - assistenziali).
1. I Comuni di residenza ricevono le domande ed istruiscono le pratiche tendenti:
a) alla concessione ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie che rientrano dall'estero, di un contributo a titolo di indennità di prima sistemazione ammontante a lire 500.000 per i lavoratori rientranti dai Paesi europei e di lire 1.500.000 per quelli rientranti dai Paesi extraeuropei;
b) alla concessione di contributi fino al 50 per cento e con un tetto massimo di lire 1.000.000 sulle spese sostenute e documentate per il rimpatrio di salme di emigrati deceduti all'estero;
c) alla concessione di contributi straordinari, in casi di comprovata necessità, non superi all'importo di lire 2.000.000;
d) alla concessione di borse di studio per agevolare il reinserimento scolastico o la frequenza di corsi e di scuole di ogni ordine e grado, se del caso, anche a emigrati o loro familiari che rientrino individualmente e temporaneamente.
2. Le domande devono essere presentante ai Comuni di residenza entro 180 giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.
3. Completata l'istruttoria delle pratiche per i contributi di cui ai punti a), b), c), d), i Comuni le trasmettono alla Giunta regionale che nei venti giorni successivi provvede alla liquidazione.
4. I Comuni di residenza attuano altresì ogni iniziativa idonea all'integrazione scolastica e sociale, nell'ambito della normativa vigente in materia di diritto allo studio e di assistenza sociale
".
ARTICOLO 9
1.
L'
art. 10 della legge regionale 15 maggio 1987, 26
, è così sostituito:
"
Art. 10. (Assegnazioni di alloggi e di aree).
1. La Giunta regionale autorizza, nell'ambito della riserva prevista dall'
art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
, l'assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a favore di lavoratori emigrati e loro famiglie, che ne facciano richiesta e che debbano rientrare forzatamente nella regione per infortunio o malattia invalidante, mancato rinnovo del contratto di lavoro o per altre gravi, particolari esigenze, individuate dai Comuni entro il limite massimo del 5 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale.
2. Gli assegnatari di alloggi sono tenuti a fissare la residenza presso l'alloggio assegnato entro e non oltre sei mesi dall'atto di assegnazione.
3. Le assegnazioni diventano definitive, su richiesta dei Comuni competenti, qualora le famiglie interessate dimostrino, entro due anni dal rimpatrio, di possedere tutti i requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'
art. 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I Comuni nell'assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare e ai piani per insediamenti produttivi, possono riservare a favore degli emigrati una quota fino al 10 per cento dei medesimi e stabiliscono criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.
5. Le quote riservate agli emigrati ai sensi del comma 4 e non utilizzate nei due anni dall'assegnazione sono riassegnate in base ai criteri generali
".
ARTICOLO 10
1.
L'
art. 11 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26
, è così sostituito:
"
Art. 11 (Norma finanziaria).
1. Per gli interventi indicati al comma 2, lett. a), b), c), d), e) dell'art. 8 ed al comma 1, lett. a), b), c), d) dell'art. 9 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 641.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2870 - di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio suddetto - denominato
"Interventi diretti ed indiretti della Regione a favore degli emigrati e delle loro famiglie"
.
2. Per gli interventi previsti al comma 2, lett. f), dell'art. 8, della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 120.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2871 - di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio suddetto - denominato
"Contributi alle associazioni umbre degli emigrati"
.
3. Per il funzionamento del consiglio regionale dell'emigrazione di cui all'art. 3 della presente legge, e per le iniziative di informazione, è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 60.000.000, in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2872 - di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio suddetto - denominato
"Spese per il funzionamento del consiglio regionale dell'emigrazione e per l'informazione"
.
4. All'onere complessivo di lire 821.000.000 di cui ai precedenti commi, si fa fronte con la seguente variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989:
Parte entrata:
Cap. 2850 - in aumento L. 100.000.000
Parte spesa:
Cap. 2865 - in diminuzione L. 141.000.000
Cap. 2866 - in diminuzione L. 200.000.000
Cap. 2867 - in diminuzione L. 109.000.000
Cap. 2868 - in diminuzione L. 230.000.000
Cap. 2869 - in diminuzione L. 41.000.000
Totale in diminuzione L. 721.000.000
Cap. 2870 - in aumento L. 641.000.000
Cap. 2871 - in aumento L. 120.000.000
Cap. 2872 - in aumento L. 60.000.000
Totale in aumento L. 821.000.000
5. Per gli anni dal 1990 in poi l'entità della spesa per gli interventi suindicati sarà determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni
".
ARTICOLO 11
1.
Gli impegni assunti ed i mandati emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge:
- a carico dei capitoli 2865, 2866, e 2868 del bilancio 1989 sono trasferiti al cap. 2870 istituito con la presente legge;
- a carico del cap. 2867 del bilancio 1989 sono trasferiti al cap. 2871, istituito con la presente legge;
- a carico del cap. 2869 del bilancio 1989 sono trasferiti al cap. 2872 istituito con la presente legge.