ARTICOLO 1
1.
I commi 1 e 2 dell'
art. 11 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40
, sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Alla copertura dei nuovi posti di collaboratore professionale, istituiti con la presente legge, si provvede mediante l'espletamento di concorsi, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio, nella qualifica di esecutore, alla data del 31 dicembre 1985.
2. Alla copertura dei posti vacanti di operatore si provvede mediante l'espletamento di un concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio nella qualifica di ausiliario, alla data di cui al comma 1
".
2.
Nel terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 1o settembre 1988, n. 40, le parole "
di cui al comma 1
" sono sostituite dalle seguenti "
di cui ai commi 1 e 2
".