Legge regionale 17 luglio 1989, n. 22


LEGGE REGIONALE n.22 del 17 Luglio 1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 22 del 17 Luglio 1989
Modificazioni ed integrazioni della normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali, anche in attuazione dell'accordo intercompartimentale del 29 luglio 1988.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 26/07/1989


ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, emanate anche in attuazione dell'accordo intercompartimentale del 29 luglio 1988 si applicano a tutto il personale dipendente della Regione, nonchè al personale degli enti regionali dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica ( IERP).

ARTICOLO 2

Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post - universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui al primo e secondo comma vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità le seguenti modalità :

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al primo comma , non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al secondo comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dalla amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui al primo, secondo e terzo comma ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme dell'ordinamento regionale.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonchè agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

ARTICOLO 3

Congedo ordinario

1. A partire dall'anno 1988 il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 , e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione dei dirigenti competenti a norma degli artt. 63 e 64 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nel secondo e terzo comma .

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizioni di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma .

ARTICOLO 4

Congedo straordinario

1. Le lett. f) e g) dell' art. 21 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 sono sostituite dalle seguenti: " f) per cure a figli inferiori a tre anni in stato di malattia: fino ad un mese all'anno nell'arco del triennio a trattamento economico intero; g) per gravidanza e puerperio: nei limiti previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con trattamento economico intero nel periodo di astensione obbligatoria. Nel periodo di astensione facoltativa di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino spettano al dipendente per il primo mese tutti gli assegni, per il secondo mesi gli assegni ridotti del 20 per cento e per i restanti quattro mesi gli assegni ridotti del 70 per cento ".

ARTICOLO 5

Assemblee del personale.

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per docici ore annue pro - capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 . L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura delle segreterie di area o di sede di cui all' art. 52 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 .

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori della assemblea.

ARTICOLO 6

Trattamento di missione

1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28 alla quale vengono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai commi successivi.

2. Dopo l'art. 2 è inserito il seguente: " Art. 2/ bis - Rimborso delle spese. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita dal successivo art. 5 e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
 
2. Oltre a quanto previsto dal primo comma, compete un importo pari al 30 per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/ o giornaliere. Non è ammessa, in ogni caso, opzione per l'indennità di trasferta in misura oraria o giornaliera intera.
 
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo le modalità in atto previste e le misure di cui al successivo art. 3.
 
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico - alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
 
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al primo comma sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
".

3. Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: " A decorrere dall'1 gennaio 1989 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti regionali ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2/ bis, sono stabilite per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue: a) dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali dirigenziali: lire 46.700; b) dipendenti inseriti nelle tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali: lire 39.600; c) dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: lire 28.800 ".

4. Il quinto e sesto comma del predetto art. 3 sono sostituiti dal seguente: " Le misure dell'indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono annualmente rideterminate con deliberazione della Giunta regionale in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT ".

5. L'art. 5 è sostituito dal seguente: " Art. 5. - Rimborso della spesa dell'albergo 1. Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di chiedere il rimborso della spesa di albergo di prima categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso della spesa dell'albergo di seconda categoria.
 
2. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato
".

6. All'art. 7 , dopo il primo comma è inserito il seguente: " Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; per il restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe ".

7. All'art. 8 , dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: " Sono altresì rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani ".

8. Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente: " Al personale inviato in missione, la cui durata è superiore ad otto ore, l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione ".

ARTICOLO 7

Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità.

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a lire 48.400.

2. Il beneficio derivante dalla applicazione del primo comma è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

ARTICOLO 8

Maggiore rappresentatività.

1. Ai fini dell'applicazione dell' art. 5, primo comma, lett. f), della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27 , a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiore rappresentatività delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali aziendali è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale e alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono;

b) l'adesione ricevuta in occasione di elezioni di membri sindacali e per la nomina di soggetti cui venga conferito potere rappresentativo e negoziale;

c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative di categoria nell'ambito territoriale regionale, valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a) .

2. Sono considerate maggiormente rappresentative le OOSS che, relativamente alla lett. a) abbiano un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessivamente espresse; relativamente alla lett. b) abbiano ottenuto, nei procedimenti elettivi, un quorum di voti pari almeno al 5 per cento del numero complessivo dei votanti; relativamente alla lett. c), abbiano strutture territoriali in almeno un terzo della regione.

3. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al primo comma , rilevanti dalla Amministrazione e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Regione sottoporrà il caso all'Osservatorio regionale del pubblico impiego.

ARTICOLO 9

Norme incompatibili

1. Sono abrogati l'art. 64 della lr 9 agosto 1973, numero 33, gli artt. 20, 21, lett. i) e 24, quarto comma, della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 ; gli artt. 6 e 11 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 e l' art. 40 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .