TITOLO I
RIFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'DI RIPRISTRINO E DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI BENI COLPITI DAL SISMA DEL 19 SETTEMBRE 1979.
ARTICOLO 1
Modifiche alla lr 20 agosto 1987, n. 41.
1.
Il
secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41
, già modificato dall'
art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7
, è così ulteriormente modificato:
"
2. Le provvidenze di cui ai titoli II III e IV della
legge regionale 1 luglio 1971, n. 34
, sono concedibili fino al 31 dicembre 1990
".
2.
Il
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41
, già modificato dall'
articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7
, è così ulteriormente modificato:
"
1. Il termine di cui al
primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, già riaperto con il
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20
e differito da ultimo al 31 marzo 1987 con l'
articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6
, è prorogato al 30 giugno 1990
".
ARTICOLO 2
Modifiche alle leggi regionali 1 luglio 1981, n. 34 31 maggio 1982, n. 26 e 25 gennaio 1989, n. 7.
1.
Il
quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
come integrato dall'
articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, è così modificato:
"
Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai comuni ed agli altri Enti pubblici non economici, nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 30 ottobre 1990
".
2.
E'abrogato l'
articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7
.
3.
Il
terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è così sostituito:
"
Gli aventi diritto, in luogo del contributo di cui al
primo comma lettera b) dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65
, possono optare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, per le provvidenze di cui alla presente legge ed alle leggi concernenti precedenti eventi sismici
".
4.
Dopo il
terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 1 luglio 181, n.
34, è aggiunto il seguente
quarto comma
:
"
Per le finalità di cui alla presente legge, le istanze di cui all'
articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65
, dovranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1989
".
ARTICOLO 3
Integrazione della
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
.
1.
Dopo l'
articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è inserito il seguente:
"
Art. 29/ bis. Interventi in sostituzione.
1. Al fine di risolvere i problemi alloggiativi dei senzatetto costretti in ricoveri precari, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, che abbiano inserito nei piani finanziari provvisori, di cui all'
art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo ed occupati al momento del sisma da affittuari coltivatori diretti, da mezzadri o coloni ovvero da conduttori, sono tenuti:
a) a trasmettere entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'elenco degli immobili sopra descritti, con la indicazione delle relative priorità di intervento;
b) ad attivare le procedure connesse all'ottenimento, da parte della Giunta regionale, delle concessione contributive per l'esecuzione dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei suddetti immobili entro il termine perentorio di mesi tre dal ricevimento della comunicazione della avvenuta assegnazione da parte della Giunta regionale stessa dei relativi fondi;
c) a comunicare la data di effettivo inizio dei lavori da effettuarsi entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con l'atto di formale concessione del contributo, che potrà essere prorogato sulla base di documentati giusti motivi.
2. Qualora l'Ente interessato non ottemperi a quanto disposto dal comma precedente nei termini ivi indicati, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente stesso ed è autorizzata ad utilizzare i fondi assegnati all'Ente proprietario per l'esecuzione, mediante occupazione temporanea, degli interventi unitari ricomprendenti le predetti unità immobiliari.
3. L'approvazione degli interventi, da effettuarsi dalla Giunta regionale in sostituzione dell'Ente inadempiente, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi stessi
".
ARTICOLO 4
Interventi per il trasferimento di abitati.
1.
Il fondo di cui al
primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è incrementato di lire 5.500.000.000 in termini di competenza e di lire 1.000.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 8906 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, anche per consentire ai Comuni di effettuare le concessioni contributive agli aventi diritto, di cui al terzo comma dello stesso articolo 17, che abbiano optato per le provvidenze di cui alla
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
.
ARTICOLO 5
Rifinanziamento interventi per il consolidamento di abitati.
1.
Per gli interventi di cui all'
articolo 16 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 in termine di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 8905 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989.
ARTICOLO 6
Rifinanziamento provvidenze a favore di privati ed Enti pubblici economici.
1.
Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della
legge regionale 1 luglio 1981
, m. 34, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 31.600.000.000 in termini di competenza e di lire 7.510.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 7043 delo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989.
ARTICOLO 7
Ulteriori contributi a favor dei Comuni e degli Enti pubblici non economici.
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 17.577.500.000 in termini di competenza e di lire 3.000.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 8907 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.
ARTICOLO 8
Ulteriori contributi per spese tecniche.
1.
Per le finalità di cui alla
articolo 13 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20
, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di lire 200.00.000 in termini dì cassa, con iscrizione al cap. 5875 dello stato di previsione della spesa nel bilancio regionale 1989.
2.
Nei limiti dei fondi disponibili la Giunta regionale provvede a predisporre un piano di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei Comuni, da rappresentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
Ulteriori autorizzazioni per spese a carattere amministrativo e per l'esercizio delle funzioni delegate.
1.
Sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti in termini di competenza e di cassa sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1989:
a)
lire 300.000.000 sul cap. 465 per le finalità di cui all'
articolo 50, comma 15, lett b) della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
;
b)
lire 500.000.000 sul cap. 5807 per le finalità di cui all'
articolo 49 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
;
c)
lire 163.750.000 sul cap. 5877 per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2, dela
legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
;
d)
lire 1.213.750.000 sul cap. 5993 per le finalità di cui all'
articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
.
2.
Lo stanziamento di lire 1.000.000.000 previsto al cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989 per le finalità di cui all'
articolo 28, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50
, è finanziato con i fondi di cui alla presente legge. E' eliminata la corrispondente previsione di lire 1.000.000.000 di cui al cap. 1894 dell'entrata dello stesso bilancio.
3.
La descrizione del cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989 è così sostituita:
"
Spese per il personale adibito alle attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi
".
ARTICOLO 10
Ulteriori autorizzazioni di spesa per smontaggio, trasporto e deposito di alloggi prefabbricati.
1.
Per gli interventi di cui all'
articolo 2, lettera g), della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.278.000.000 in termini di competenza e di lire 300.000.000 in termini di cassa a carico del cap. 1501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.
TITOLO II
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A FAVORE DEL PROGETTO INTEGRATIVO VALNERINA.
ARTICOLO 12
Disposizione generale
1.
Con le norme previste nel presente titolo di dispongono - in conformità del Piano regionale di sviluppo 19881/ 1990, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 893 del 14 febbraio 1989 - ulteriori interventi per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'
articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 40
(Progetto Integrato Valnerina - PIV).
ARTICOLO 14
Apporto al fondo di garanzia per il capitale di rischio( PIM).
1.
E'autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il capitale di rischio di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, misura 1), con iscrizione al cap. 9457 istituito in bilancio con la
legge regionale 19 luglio 1988, n. 22
, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata: " Finanziamento con fondi
articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67
". La somma suddetta è finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei Comuni di Ferentillo, Arrone, e Montefranco.
ARTICOLO 15
Apporto al fondo di garanzia per il credito a medio termine( PIM).
1.
E'autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 62.000.000 in termini di competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il credito a medio termine, di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, bis 2/ b), con iscrizione al cap. 9516 istituito in bilancio con la
legge regionale 19 luglio 1988, n. 22
, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata " finanziamento con fondi
art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67
". La somma suddetta è finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.
ARTICOLO 16
Interventi nel settore agricolo, zootecnico, forestale, faunistico e della acquacoltura.
1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 6.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, per investimenti nel settore agricolo, zootecnico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, con iscrizione al cap. 8171 - di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1989 - denominato: " Fondo per la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata per investimenti nel settore agricolo, zootecnico, faunistico, forestale e della acquacoltura, ivi compresi quelli previsti dagli
art. 9
e 10 della
legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
, modificata dalla
legge regionale 12 maggio 1987, n. 24
, localizzati nel territorio della Comunità montana della Valnerima e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco".
ARTICOLO 17
Interventi nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera.
1.
E'autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata - da concedere con le modalità previste nel PIM Umbria approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con
decisione del 19 maggio 1988
per interventi volti a favorire lo sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento ed il miglioramento di quelle esistenti, anche con interventi di recupero.
2.
La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989, al cap. 9292, di nuova istituzione, denominato: " Contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla spesa per interventi nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera, localizzati nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco".
ARTICOLO 18
Interventi nel settore delle strutture del turismo rurale.
1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata, da concedere con le modalità previste nel Progetti Integrato Valnerina, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 378 del 26 gennaio 1987 e con destinazione alla realizzazione delle strutture di poggio Valaccone, Ponte e Roccagelli.
2.
La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989, al cap. 9293, di nuova istituzione denominato: " Contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla spesa per la realizzazione di strutture di turismi rurale".
ARTICOLO 19
Recupero Terme Bagni di Triponzo.
1.
Lo stanziamento del cap. 9215, voce n. 8015 - istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'
art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
, per il recupero delle Terme di Triponzio - è integrato, per l'anno 1989, di lire 2.900.000.000 in termini di competenza e di cassa.
ARTICOLO 20
Interventi sulla struttura du Forca Canapine.
1.
In corrispondenza del cap. 9301 - iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio con la
legge regionale 19 luglio 1988, n. 22
, per il finanziamento del PIM Umbria - sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) è istituita, per il 1989, la voce n. 8080, denominata: " Finanziamento con fondi
articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67
" con uno stanziamento di lire 539.000.000 destinato in modo specifico ad interventi sulla struttura di Forca Canapine.
2.
E'autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per la concessione di un contributo in conto capitale a favore dell'Amministrazione della Provincia di Perugia con vincolo di destinazione al cofinanziamento degli interventi previsti nel PIM Umbria al sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) di cui alla
legge regionale 19 luglio 1988, n. 22
.
3.
La somma, di cui al
secondo comma
, è iscritta in termini di competenza e di cassa al cap. 0204, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, denominato: " Contributo a favore dell'Amministrazione della Provincia di Perugia per la realizzazione di un centro servizi polivalente rivolto a sostenere lo sviluppo turistico dell'area di Forca Canapine nell'ambito del PIM Umbria (Attrezzature sportive, commerciali, per ristorazione, per spettacoli, per animazione, per ricezione e informazione)".
ARTICOLO 21
Itinerari turistici e areee attrezzate pluriuso.
1.
E'autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione di un progetto relativo agli itinerari turistici attrezzati della Valnerina, con interventi nella viabilità sentieristica, segnaletica e connesso materiale promozionale e informativo.
2.
I soggetti pubblici attuatori saranno individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del progetto.
3.
La somma di cui al
primo comma
è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 9302, di nuova istituzione, denominati: " Spesa per la realizzazione nei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco, di un progetto relativo ad itinerari turistici ed aree attrezzate pluriuso".
ARTICOLO 22
Carta geologica della Valnerina.
1.
E'autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione della Carta geologica della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.
2.
La somma di cui al
primo comma
è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 5810, di nuova istituzione, denominato: " Spesa per la realizzazione della Carta geologica dei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco".
ARTICOLO 23
Teatri storici della Valnerina.
1.
E'autorizzata la spesa di lire 2.300.000.000 da destinare al restauro dei teatri di Norcia e Monteleone di Spoleto.
2.
La somma di cui al
primo comma
è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, n. 6821, di nuova istituzione, denominato: " Spesa per il restauro dei Teatri storici di Norcia e di Monteleone di Spoleto".
ARTICOLO 24
Sistema archivistico della Valnerina.
1.
E'autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da destinare alla realizzazione del progetto relativo al Sistema archivistico della Valnerina.
2.
I soggetti pubblici attuatori saranno individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del progetto.
3.
La somma di cui al
primo comma
è iscritto in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6822, di nuova istituzione, denominato: " Spesa per la realizzazione dei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco del progetto relativo al Sistema archivistico della Valnerina".
ARTICOLO 25
Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina.
1.
E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per interventi relativi al complesso di S. Giacomo, in Cerreto di Spoleto, destinato alla attività del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina ( CEDRAV).
2.
La somma di cui al
primo comma
è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6823, di nuova istituzione, denominato: " Spesa per il Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina".
ARTICOLO 26
Infrastrutture per la mobilità alternativa.
1.
Lo stanziamento del cap. 7375, voce n. 8015 - istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'
art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
, per interventi nelle infrastrutture per la mobilità alternativa e il parcheggio di Cascia, è integrato di lire 1.200.000.00 in termini di competenza e di cassa.
2.
L'entità del contributo - che non potrà essere inferiore al 50 per cento dell'investimento - sarà determinata in sede di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale.
ARTICOLO 27
Programma di metanizzazione.
1.
E'autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000, da destinare alla realizzazione del progetto di metanizzazione ad usi civili, industriali e artigianali nei territori dei comuni della Comunità montana della Valnerina.
2.
La somma di cui al
primo comma
è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989 al cap. 8915, di nuova istituzione denominato: " Spese per la realizzazione, dei territori della Comunità montana della Valnerina, del progetto relativo alla costruzione della rete di metanizzazione ad usi civili, industriali ed artigianali".
3.
Lo stanziamento del cap. 9500 - voce n. 3110 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativo a contributi della Sviluppumbria per programmi regionali di metanizzazione, è integrato, per l'anno 1989, di lire 160.000.000 in termini di competenza e di cassa con vincolo di destinazione ai progetti di metanizzazione in atto nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.
ARTICOLO 28
Fondo a favore dei Comuni per la costruzione o ripristino di contraline idroelettriche.
1.
Presso la regione è costituito un fondo di lire 1.500.000.000 a favore dei Comuni della Comunità montana della Valnerina, nonchè dei Comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco con priorità per quelli di Sellano, Preci, Norcia e ferentillo, per il pagamento delle prime tre annualità di ammortamento di mutui contratti per i lavori di costruzione e ripristino di centraline idroelettriche.
2.
La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989 al cap. 8916, di nuova istituzione, denominato: " Contributi ai Comuni di Sellano, Preci, Norcia e Ferentillo nel pagamento delle tre prime annualità di ammortamento di mutui contratti per la costruzione o il ripristino di centraline idroelettriche".
3.
L'erogazione dei finanziamenti, di cui al
primo comma
, sarà effettuata con delibera della Giunta regionale su istanza documentata del Comune interessato.
4.
Le somme erogate ai sensi dei precedenti commi dovranno essere restituite alla Regione secondo la procedura e le modalità che verranno individuate dalla Giunta regionale nell'atto di concessione del contributo. Le stesse somme saranno introitate al cap. 3117, di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato: " Rientri delle somme erogate sul fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti ai Comuni della Comunità montana della Valnerina e ai Comuni di Ferentillo, Attone e Montefranco per la costruzione o il rirpistino di centraline idroelettriche" e destinate ai reintegro dello stanziamento del cap. 8916 dello stato di previsione della spesa. Il reintegro sarà di volta in volta disposto dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 32
1.
All'onere complessivo di lire 97.100.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge, è fatto fronte:
- quanto a lire 95.000.000.000 con corrispondente somma assegnata alla Regione dell'Umbria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, a valere sullo stanziamento recato dall'
art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Legge finanziaria 1988);
- quanto a lire 2.100.000.000 mediante utilizzo di quota della somma accantonata sul Fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985 con l'
art. 2 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40
e reiscritta nello stesso capitolo del bilancio 1989 a norma dell'
art. 53, comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 sono apportare di conseguenza le seguenti variazioni:
Sono indicati nell'ordine lo stanziamento di competenza a quello di cassa
PARTE I - ENTRATA
Variazione in aumento
Cap. 2315..... L. 95.000.000.000, 49.770.000.000
Variazioni in diminuzione
Cap. 1804..... L. 1.000.000.000, 1.000.000.000
PARTE II - SPESA
Variazioni in diminuzione
Cap. 9700..... L. 2.100.000.000, 2.000.000.000
Variazioni in aumento
- Cap. 8906 (art. 4) L. 5.500.000.000, 1.000.000.000
- Cap. 8905 (art. 5) L. 150.000.000, 150.000.000
- Cap. 7043 (art. 6) L. 31.600.000.000, 7.510.000.000
- Cap. 8907 (art. 7) L. 17.577.500.000, 3.000.000.000
- Cap. 5875 (art. 8, c 1) L. 600.000.000, 200.000.000
- Cap. 465 (art. 9, c 1, lett. a) L. 300.000.000, 300.000.000
- Cap. 5807 (art. 9, c 1, lett. b) L. 500.000.000, 200.000.000
- Cap. 5877 (art. 9, c 1, lett. c) L. 163.750.000, 80.000.000
- Cap. 5993 (art. 9, c 1, lett. d) L. 1.213.750.000, 830.000.000
- Cap. 1501 (art. 10) L. 1.278.000.000, 300.000.000
- Cap. 9508 (art. 13) L. 5.000.000.000, 5.000.000.000
- Cap. 9457/ Voce 8080 (art. 14) L. 600.000.000, 600.000.000
- Cap. 9516/ Voce 8080 (art. 15) L. 62.000.000, 62.000.000
- Cap. 8171 (art. 16, c 1) L. 6.000.000.000, 6.000.000.000
- Cap. 9292 (art. 17, c. 2) L. 3.000.000.000, 3.000.000.000
- Cap. 9293 (art. 18, c. 2) L. 1.500.000.000, 1.500.000.000
- Cap. 9215/ Voce 8015 (art. 19) L. 2.900.000.00, 2.900.000.000
- Cap. 9301/ Voce 8080 (art. 20, c. 1) L. 539.000.000, 539.000.000
- Cap. 9294 (art. 20, c. 3) L. 900.000.000, 900.000.000
- Cap. 9302 (art. 21, c. 3) L. 500.000.000, 500.000.000
- Cap. 5810 - cat. 04 (art. 22, c. 2) L. 500.000.000, 500.000.000
- Cap. 6821 (art. 23, c. 2) L. 2.300.000.000, 2.300.000.000
- Cap. 6822 (art. 24, c. 3) L. 1.500.000.000, 1.500.000.000
- Cap. 6823 (art. 25, c. 2) L. 400.000.000, 400.000.000
- Cap. 7375/ Voce 8015 (art. 26, c. 1) L. 1.200.000.000, 1.200.000.000
- Cap. 8915 (art. 27, c. 2) L. 8.000.000.000, 8.000.000.000
- Cap. 9500/ Voce 3110 (art. 27, c. 3) L. 160.000.000, 160.000.000
- Cap. 8916 (art. 28, c. 2) L. 1.500.000.000, 1.500.000.000
- Cap. 9700 (art. 30) L. 656.000.000, 639.000.000
TOTALI L. 96100.000.000, 50.770.000.000
Riepilogo
Maggiori entrate L. 95.000.000.000, 49.770.000.000
Minori entrate L. 1.000.000.000, 1.000.000.000
Variazione netta L. 94.000.000.000, 48.770.000.000
Maggiori uscite L. 96.100.000.000, 50.770.000.000
Minori uscite L. 2.100.000.000, 2.000.000.000
Variazione netta L. 94.000.000.000, 48.770.000.000