Art. 1
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Umbria:
1) Porzione di edificio in Perugia, via S. Bonaventura, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Perugia alla partita n. 23178 - foglio n. 253, part. 790, sub 1,964- 965- 966 - v.le Bonaventura CN 10, piano terra e 1a zona censitoria 1a categoria B/ 4, classe 5, mq 2954, rednita catastale 6498, da trasferire mediante trattativa privata della Comunità montana Monti del Trasimeno (Panicale) ad un prezzo non inferiore a lire 1.080.000.000;
2) Terreni in comune di Acquasparta censiti al catasto rustico di Terni alla partita n. 2880, foglio 50, particella 50, superficie Ha 0.33.81 pascolo arborato - part. 101, superficie Ha. 0.66.25 bosco misto - part. 163, superficie Ha 0.11.46 seminativo per un complessivo reddito agrario di L. 28,69 e dominicale di lire 109,61, da alienare mediante asta pubblica secondo il procedimento previsto dagli articoli 32 e 33 della
legge regionale 9 marzo 1979, n. 11
e sulla base d'asta di lire 50.000.000;
3) Porzione di edificio in località Selvelle in comune di Città di Castello, censito al muovo catasto edilizio urbano di Perugia alla partita n. 1725 foglio 64, part. 500 sub/ 3, loc. Selvelle, str. comunale Vignone civico 16, piano 1o, cat. a/ 5, classe 3, vani 2, rendita catastale 110, da trasferire mediante trattativa privata, al proprietario della restante porzione dell'immobile medesimo ad un prezzo, non inferiore a lire 1.500.000.
Art. 2
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili:
1) Edificio in comune di Paciano censito al nuovo catasto edilizio urbano come in appresso: Comune di Paciano, partita 7, particella 28 sub/ 1 via FM Sensini civico 53, piano terra, categoria C/ 1, classe 1, mq 50, reddito catastale 235; particella 28/ sub 2, via FM Sensini civici 59 e 61 piano terra, primo e secondo, categoria A/ 2, classe II, vani 22 reddito catastale 1672; al prezzo complessivo di lire 260.000.000.
Il bene predetto sarà iscritto al patrimonio disponibile della Regione ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11
.
2) Le comproprietà, ai sensi dell'
art. 1100 del Codice civile
, in ragione della quota 1/ 3 con la Comunità montana " Monte Subasio", dei terreni in comune di Foligno così censiti al catasto rustico: Comune di Foligno, foglio di mappa 31, particella 45 denominata " Lago di Colfiorito" della superficie di Ha. 93.25.70, reddito domenicale di lire 186,514 e reddito agrario di lire 93,257 al prezzo di lire 108.000.000. Il bene sarà iscritto - pari quota - al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'
art. 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11
.
Art. 3
1.
All'onere di lire 368.000.000 necessari per l'acquisto dei beni di cui al precedente
articolo 2
di fa fronte con quota di ricavo di L. 1.131.500.000 è destinata ad interventi di potenziamento e miglioramento del patrimonio immobiliare della Regione. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte entrate
Titolo 4 - Cat. 32 (di nuova istituzione denominata " Alienazione dei beni patrimoniali")
- cap. 3090 (di nuova istituzione denominato " Ricavi dalla vendita dei beni del patrimonio disponibile regionale").
In aumento L. 1.131.500.000
Parte spesa:
Cap. 6500, voce 1900.
In aumento L. 1.131.500.000