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Legge regionale 25 gennaio 1990, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 25 Gennaio 1990 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 3 del 25 Gennaio 1990 (1)
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla lr 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 31/01/1990


ARTICOLO 1

Individuazione degli Enti delegati

1. Ai sensi delle leggi regionali 14 gennaio 1985, n. 1 e 26 aprile 1985, n. 36, la parola " Consorzi di trasporto pubblico " di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 , sono sostituite dalla parola " Province ".

ARTICOLO 2

Sostituzione del testo dell' art. 4 della lr n. 4/ 1984).

1. Il testo dell' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Al fine di consentire la liquidazione dei contributi aziendali relativi ai singoli esercizi, le imprese e gli enti esercenti servizi di linea sono tenuti a presentare, entro il 10 gennaio di ogni anno, alle Province ed alla Giunta regionale, i risultati derivanti dall'applicazione delle modalità di calcolo secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 della presente legge.
 
2. Le Province, verificati i risultati di cui al precedente comma, entro il 31 gennaio, devono trasmettere alla Regione i dati complessivi di bacino, con le osservazioni e le determinazioni assunte.
 
3. La Giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al secondo comma, assume, entro il 15 marzo di ogni anno, le decisioni di competenza in ordine all'ammontare dei contributi aziendali da assegnare a ciascuna Amministrazione provinciale.
 
4. la Giunta regionale stessa assegna alle Province, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, un acconto pari a 2/ 12 dello stanziamento iscritto nei singoli bilanci regionali.
 
5. Entro la fine di febbraio di ciascun anno finanziario le imprese e gli enti di cui al primo comma presentano agli Uffici regionali e provinciali, rispettivamente competenti, richiesta di assegnazione dei contributi.
 
6. la richiesta deve essere corredata da apposita certificazione comprovante l'esigenza di cassa relativa all'anno in corso.
 
7. L'assegnazione dei contributi ai singoli soggetti richiedenti è subordinata alla verifica, a cura delle Amministrazioni provinciali, delle effettive esigenze di cassa.
 
8. la Giunta regionale, viste le risultanze di cui sopra, dispone a favore delle Province l'erogazione di successivi acconti, di importo complessivo non superiore al 75 per cento dello stanziamento iscritto nei singoli bilanci regionali, nei seguenti limiti:
 
- il 30 per cento entro giugno;
 
- il 45 per cento entro dicembre.
 
9. La quota residua dello stanziamento viene erogata contestualmente alle decisioni che vengono assunte dalla Giunta regionale in ordine ai contributi aziendali spettanti a ciascun esercizio finanziario, secondo quanto previsto nel precedente terzo comma.
 
10. le Province sono tenute ad erogare, immediatamente dopo l'accredito, alle imprese e agli enti interessati, tutti i fondi distribuiti dalla Regione.
 
11. Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese e gli enti interessati sono tenuti a produrre idonea documentazione, ai sensi dell' art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , alla Giunta regionale ed alle Province, anche a dimostrazione del risultato economico dell'esercizio precedente, distinta per servizi di linea soggetti alla normativa di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 , e per altri servizi
".

ARTICOLO 3

Aggiunta dell'art. 7 bis della lr n. 4/ 1984

1. Dopo l' articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 7 bis (Norma transitoria)
 
1. Per il 1989 gli acconti di cui all'articolo 4 nella misura massima ivi prevista e sulla base degli importi già attribuiti, vengono erogati dalle Amministrazioni provinciali competenti entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli adempimenti prescritti.
 
2. Le disposizioni relative alle modalità di calcolo, di cui all'art. 4, trovano applicazione fino all'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del DL 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160 del 1989 , alla cui metodologia ed ai cui criteri sarà adeguata la normativa, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 10, art. 16