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Legge regionale 23 agosto 1989, n. 27


LEGGE REGIONALE n.27 del 23 Agosto 1989

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 27 del 23 Agosto 1989
Artt. 27 e 53, quinto comma, della LR di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1989 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1988.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 35 del 30/08/1989


ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in lire 40.930.647.902 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1988. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 2

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 11 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 13 e con l' art. 13 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 13 , come modificato con l' art. 5 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 39 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 40.930.647.902 per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di lire 253.000.000 per l'anno 1989, di lire 9.101.000.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008 e di lire 8.848.000.000 per l'anno 2009.

2. Al conseguente onere di lire 53.000.000 a carico dell'esercizio in corso si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 9790 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989. Per gli anni 1990 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nel programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1989/ 91. Per gli effetti di cui all' art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1989 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1988, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata e integrata con la legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 , è accertato in lire 650.557.656.095( Tab. C).

ARTICOLO 4

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, terzo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1988 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1989 e di cui al precedente art. 3 .

ARTICOLO 5

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/ 1991 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tabella B) in corrispondenza di ciascun capitolo.



ALLEGATI:
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Allegati Omissis