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Legge regionale 27 aprile 1990, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 27 Aprile 1990

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 25 del 27 Aprile 1990
Modificazioni ed integrazioni della LR 19 luglio 1988, n. 23 - Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 02/05/1990


ARTICOLO 1

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1988, n. 23 , è così sostituito: " 1. Per tutto il perimetro del lago Trasimeno viene istituita una fascia di protezione delle acque della profondità di metri 150 dalla riva del lago e dalle rive delle isole. Per riva si intende la linea circumlacuale ove batte l'onda di piena al di sopra della quota di sfiorio dell'emissario; oltre la riva insiste la zona, della profondità di metri 5, destinata all'uso pubblico di transito ".

2. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1988, n. 23 , sostituire le parole " tre nodi " con le parole " due nodi ".

ARTICOLO 2

1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 , è così sostituito: " 3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti e sportivi, in possesso di licenza e nell'esercizio della propria attività , che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi ".

2. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 , è così sostituito: " 3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti e sportivi, in possesso di licenza e nell'esercizio della propria attività, che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi ".

3. Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 , aggiungere il seguente comma: " 4. E' fatto comunque divieto di utilizzare l'attrezzo denominato " tofone" o attrezzi similari capaci di produrre danni alla fauna ittica di taglio minuto ".