ARTICOLO 2
1.
Al
primo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
, è così sostituito: "
3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti e sportivi, in possesso di licenza e nell'esercizio della propria attività , che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi
".
2.
Il
terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
, è così sostituito: "
3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti e sportivi, in possesso di licenza e nell'esercizio della propria attività, che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi
".
3.
Dopo il
terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 23
, aggiungere il seguente comma: "
4. E' fatto comunque divieto di utilizzare l'attrezzo denominato " tofone" o attrezzi similari capaci di produrre danni alla fauna ittica di taglio minuto
".