TITOLO II
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
ARTICOLO 2
Definizione delle manifestazioni fieristiche
1.
Sono manifestazioni fieristiche, agli effetti della presente legge, le fiere, le mostre e le esposizioni a carattere periodico od occasionale, alle quali partecipano le imprese, singole o associate, anche attraverso loro rappresentanti, a fini di presentazione, promozione, commercializzazione e diffusione di beni e servizi.
2.
Le manifestazioni fieristiche si distinguono in:
a)
fiere generali - senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e all'eventuale vendita del prodotto esposto, senza asporto;
b)
fiere specializzate - limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione senza consegna immediata della merce, e con possibile accesso al pubblico solo in qualità di visitatore;
c)
mostre mercato - limitate ad uno o più settori omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita con consegna immediata ovvero differita al termine della manifestazione;
d)
esposizione - aperte al pubblico, dirette ai fini di promozione tecnica, scientifica, sociale e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.
3.
la classificazione delle manifestazioni è operata dalla Giunta regionale in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'
articolo 8
e con apposito provvedimento, sentito comunque il parere della commissione di cui all'
articolo 4
.
ARTICOLO 3
Qualificazione territoriale
1.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come nazionali, interregionali, regionali e locali in considerazione della prevalente provenienza territoriale dei visitatori e degli espositori, della promozione e realizzazione di campagne pubblicitarie nei rispettivi ambiti territoriali, delle caratteristiche strutturali, infrastrutturali e funzionali dei complessi destinati allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, nonchè dell'area commerciale e sociale su cui prevalentemente si esercita l'influenza economica della manifestazione.
2.
I parametri per l'attribuzione delle qualificazioni territoriali sono definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al
primo comma dell'articolo 14
.
3.
L'attribuzione della qualificazione territoriale è disposta dalla Giunta regionale in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'
articolo 8
o con apposito provvedimento, sentito comunque il parere della commissione di cui all'
articolo 4
.
4.
La Giunta regionale provvede ad esprimere ai competenti organi statali il parere in ordine alla dichiarazione della natura internazionale delle manifestazioni.
ARTICOLO 4
Commissione consultiva
1.
Presso la Giunta regionale è istituita la commissione consultiva regionale per l'attività fieristica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:
a)
l'assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede;
b)
un rappresentante designato dall'ANCI;
c)
un rappresentante designato dall'ASATUR;
d)
un rappresentante designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio;
e)
un rappresentante designato dall'UPI;
f)
un rappresentante designato dagli Enti fieristici dell'Umbria;
g)
due rappresentanti dei commercianti;
h)
due rappresentanti degli artigiani;
i)
tre rappresentanti degli operatori agricoli;
l)
un rappresentante degli industriali;
m)
un rappresentante della piccola industria;
n)
due rappresentanti del movimento cooperativo.
2.
I rappresentanti di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), sono designati dalle rispettive Associazioni regionali tra quelle più rappresentative a livello nazionale.
3.
La commissione esprime parere in ordine alla classificazione ed attribuzione della qualificazione territoriale delle manifestazioni fieristiche, al mantenimento di tali requisiti sulla base delle indicazioni fornite dall'osservatorio di cui all'
articolo 5
, alle modificazioni ed integrazioni del disciplinare d'attuazione di cui al
primo comma dell'articolo 14
, al coordinamento delle manifestazioni fieristiche, all'approvazione del calendario regionale, al riconoscimento degli Enti fieristici, nonchè su ogni altro argomento sottoposto dal presidente.
4.
La commissione dura in carica cinque anni ed i sui membri possono essere riconfermati.
5.
La commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione.
6.
Il regolamento prevede, tra l'altro, la validità delle sedute qualora il numero dei presenti sia superiore alla metà dei componenti, in prima convocazione, e ad un terzo in secondo convocazione.
7.
L'espletamento dei compiti di segreteria della commissione è svolto da un funzionario dell'ufficio commercio, di cui alla
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
, così modificata dalla
legge regionale 1 settembre 1988, n. 40
.
ARTICOLO 5
Osservatorio delle manifestazioni fieristiche
1.
E'istituito con provvedimenti della Giunta regionale presso l'Ufficio regionale competente l'osservatorio delle manifestazioni fieristiche.
2.
L'osservatorio ha i seguenti compiti:
a)
valutazione e verifica delle manifestazioni fieristiche autorizzate con particolare riguardo al mantenimento dei requisiti relativi alla classificazione e alla qualificazione territoriale;
b)
studio e analisi delle singole manifestazioni e di ogni altro elemento utile allo sviluppo qualitativo ed alla crescita delle medesime;
c)
attività di informazione e consulenza, avvalendosi anche di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico - scientifica.
ARTICOLO 6
Enti organizzatori
1.
Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da:
a)
enti fieristici di cui all'
articolo 10
;
b)
enti pubblici, anche territoriali, singoli o associati;
c)
organismi e associazioni di categoria, rappresentativi a livello nazionale e loro emanazione dirette;
d)
comitati, associazioni e altre persone giuridiche private, che possiedono i requisiti individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al
primo comma dell'articolo 14
.
2.
La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza.
ARTICOLO 7
Domanda per l'autorizzazione
1.
I soggetti organizzatori debbono rivolgere la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle singole manifestazioni alla Giunta regionale entro e non oltre il 15 maggio dell'anno precedente lo svolgimento.
2.
La domanda, in carta legale, deve indicare:
a)
la denominazione, la classificazione e la qualificazione territoriale richieste, el date di inizio e di chiusura, le finalità perseguite, il programma, i settori merceologici interessati, la sede di svolgimento, le previste dimensioni dell'area ed i servizi forniti;
b)
la documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto organizzatore;
c)
il regolamento della manifestazione con la segnalazione dell'eventuale attività di vendita che si intende effettuare;
d)
un piano finanziario dettagliato, con l'indicazione degli eventuali contributi di enti o di privati;
e)
il programma delle eventuali manifestazioni collaterali;
f)
la documentazione relativa al titolo per l'utilizzo dell'area espositiva;
g)
una relazione dettagliata sull'andamento dell'eventuale edizione precedente, con specifica dei contributi effettivamente percepiti.
ARTICOLO 8
Autorizzazione
1.
La Giunta regionale autorizza annualmente lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche:
a)
che siano coerenti con le indicazioni della programmazione regionale;
b)
che siano idonee a soddisfare l'esigenza di promozione e di sviluppo economico dei settori interessati o, se trattasi di esposizione, che perseguono validi obiettivi culturali o tenico - scientifici;
c)
che prevedono modalità di organizzazione idonee a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso a tutti gli operatori interessati a partecipare o ad esporre;
d)
che escludano ogni fine di lucro per il soggetto titolare dell'autorizzazione.
2.
Non possono essere effettuate contemporaneamente, nell'ambito del territorio regionale, più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro.
3.
L'autorizzazione, concessa con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'
articolo 4
, precisa la classificazione territoriale, la denominazione e la durata della manifestazione.
4.
L'autorizzazione comporta l'inserimento automatico nel calendario di cui al successivo
articolo 9
. Essapuò essere revocata dalla Giunta regionale qualora si accerti il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.
5.
Per le manifestazioni fieristiche, inserite nel calendario regionale, le Amministrazioni comunali sono tenute al rilascio delle relative autorizzazioni e certificazioni, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 9
Calendario
1.
Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche contiene l'indicazione delle manifestazioni, del luogo di effettuazione, denominazione ufficiale, la classificazione e la qualificazione territoriale, nonchè i settori merceologici interessati, la data d'inizio e di chiusura della manifestazione e l'eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento.
2.
Il calendario è approvato dalla Giunta Regionale sentita la commissione di cui all'
articolo 4
, entro il 15 settembre di ogni anno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
3.
Non possono tenersi, nel territorio regionale, manifestazioni non inserite nel calendario regionale.
ARTICOLO 10
Riconoscimento degli enti fieristici
1.
Gli enti che si costituiscono in Umbria con la finalità esclusiva dell'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni internazionali o nazionali, nonchè di quelle regionali di particolare rilevanza e con carattere di periodicità dotati di idonee strutture adibite esclusivamente a manifestazioni fieristiche o esposizioni in genere, debbono ottenere il riconoscimento con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa e previo parere della commissione regionale consultiva di cui all'
articolo 4
.
2.
Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente che deve prevedere tra l'altro:
a)
le finalità, di cui al
primo comma
, con esclusione di intendi lucrativi;
b)
il patrimonio e le ulteriori fonti di finanziamento, nonchè i criteri in forza dei quali l'ente opera, che devono essere improntati al principio di economicità ;
c)
la presenza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale di un rappresentante della Regione;
d)
la sede legale in Umbria.
ARTICOLO 11
Vigilanza e controllo sugli enti fieristici
1.
La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti fieristici, al fine di verificarne costantemente le capacità organizzative, la rispondenza agli scopi statutari e l'osservanza delle norme della presente legge.
2.
La Giunta regionale approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed una relazione illustrativa sull'attivita0 svolta dagli enti fieristici, nonchè eventuali modifiche allo statuto. Il bilancio preventivo deve essere trasmesso entro il 30 ottobre ed approvato entro il 31 dicembre. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa vanno trasmessi entro il mese di febbraio.
3.
In caso di grave e reiterata inosservanza delle norme della presente legge e dello statuto da parte degli enti fieristici, la Giunta regionale, previa diffida, con assegnazione di un termine utile a sanare le irregolarità contestate, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un commissario.
4.
La Giunta regionale può dichiarare l'estinzione degli enti fieristici qualora sia dimostrata la impossibilità di raggiungere gli scopo statutari e l'antieconomicità della gestione.
ARTICOLO 12
Contributi a manifestazioni fieristiche
1.
Per quanto attiene l'erogazione dei contributi da destinare a partecipanti o soggetti organizzatori di mostre, fiere ed esposizione inserite nel calendario regionale, è istituito un comitato interarea, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, composto dagli assessori regionali competenti in materia di agricoltura, industria, artigianato, commercio e turismo, che definisce un piano di riparto degli interventi finanziari previsti delle varie leggi regionali di settore.
2.
Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inoltrate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la manifestazione. Dette domande, oltre alla documentazione prevista dalle rispettive leggi regionali di settore, devono essere corredate da:
a)
copia del provvedimento di autorizzazione, nel caso di soggetti organizzatori;
b)
un dettaglio preventivo delle spese per l'organizzazione della manifestazione o, rispettivamente, per la partecipazione;
c)
una dichiarazione dalla quale risulti se in quale misura la manifestazione ha usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti, per i soli soggetti organizzatori.
ARTICOLO 13
Sanzioni amministrative
1.
Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di lire 2 milioni a lire 8 milioni.
2.
Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in date e località con denominazione, classificazione, qualificazione territoriale e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale e nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'
articolo 8
. In caso di recidiva è altresì disposta dalla Giunta regionale l'immediata chiusura della manifestazione.
3.
Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni si fa rinvio alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
e successive modificazioni.
4.
Chiunque commetta gli illeciti amministrativi sanzionati al primo e
secondo comma
è punito altresì con la sanzione amministrativa accessoria dell'esclusione dal calendario regionale della manifestazioni fieristiche da 1 a 3 anni a seconda della gravità dell'illecito deliberata dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 14
Norma transitoria
1.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, approva gli indirizzi concernenti l'attuazione della norma.
2.
Restano ferme le classificazioni e le qualificazioni territoriali delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo successive verifiche e variazioni del possesso dei requisiti, riscontrate e proposte dall'osservatorio di cui all'
articolo 5
.
3.
L'applicazione delle sanzioni previste dall'
articolo 13
ha effetto con decorrenza 1 gennaio 1991.