ARTICOLO 1
Piani finanziari PIM - Umbria.
1.
I piani finanziari del PIM Umbria - approvati con l'
articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1988, n. 22
- sono sostituiti, per gli anni 1989 e successivi, con quelli di cui alla tabella n. 1) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 2
Variazioni al bilancio preventivo regionale.
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 sono apportate - per effetto di quanto disposto dal precedente
articolo 1
- le variazioni di cui alla tabelle n. 2) e n. 3) allegate alla presente legge.
2.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalle presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella n. 3).
ARTICOLO 3
Autorizzazioni alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 28, comma I, della lr 23/ 78.
1.
La Giunta regionale - ai sensi dell'articolo 28, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - è autorizzata ad apportare, per le finalità di cui alla presente legge, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione in caso di assegnazioni a valere sul fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 16 aprile 1987, n. 183
.
2.
Al finanziamento della misura 1, sottoprogramma 3, dei piani finanziari di cui al precedente
articolo 1
, si procederà - con le modalità di cui al precedente comma - dopo l'avvenuta assegnazione della quota di spettanza della Regione Umbria sul Fondo nazionale per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.